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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 febbraio 2022

Cassazione n. 09537/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27554/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST.

CATANIA n. 3735/2014depositata il 03/12/2014 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di controllo automatizzato l’Agenzia delle entrate aveva proceduto a recupero di imposte IRAP e IRES per il 2004 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Belpasso (CT), mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento notificata il 15.4.2008 impugnata dalla società.

La [OSCURATO:SOCIETA] aveva, tra l’altro, invocato la sospensione e il pagamento rateizzato delle imposte in scadenza dal 29.10.2002 al 15.12.2005 senza applicazione di sopratasse e interessi, a seguito dei provvedimenti sospensivi a favore dei soggetti residenti nei comuni interessati dalle ceneri laviche e da eventi sismici, deducendo l’adesione alla definizione di quelle pendenze ai sensi dell’art. 1 comma 1011 della legge n. 296/2006.

Con sentenza n. 475/2/09, la CTP di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso quell’atto.

L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR Sicilia ha rigettato.

Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi.

Ha resistito la società con controricorso.

Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso.

Nelle more, in data 2.12.2020, la società ha depositato memoria, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e chiedendo l’estinzione del giudizio.

Con ordinanza interlocutoria in data 10.12.2020 questa Corte ha chiesto riscontro all’Agenzia delle entrate.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di diniego della definizione agevolata.

La SICEP ha depositato ulteriori memorie (10.2.2022 e 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit. e di aver già versato in corso di giudizio l’intera somma dovuta, precisando che non vi era stato alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate.

Viste le contrastanti posizioni delle parti, con altra ordinanza interlocutoria n. 21795/2022 si sono richiesti ulteriori chiarimenti.

Soltanto la società ha depositato memoria, in data 10.10.2022, contestando la ritualità del deposito effettuato dall’Agenzia delle entrate e della notifica dell’atto di diniego dell’Agenzia; ha eccepito, in particolare, di non aver mai ricevuto l’atto di diniego, la cui notifica era invalida essendo stata effettuata in violazione di quanto previsto dall’art. 108 comma 1 d.l. n. 18/2020.

Con successiva memoria si è costituito nuovo difensore per la società che ha insistito per l’estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Deve preli minarmente verificarsi la ricorrenza dei presupposti della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018.

2. La società ha prodotto copia della domanda presentata telematicamente in data 30.5.2019, dando atto che la somma dovuta per la definizione, pari ad euro 166.886,58, era già stata versata in pendenza del giudizio.

3. Con l’attodi diniego della definizione agevolata, L’Agenzia delle entrate ha contestato soltanto che l’atto impugnato non era costituito da atto impositivo ma da cartella di pagamento.

4. L’atto di diniego, che deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali (v. art. 6 comma 12 d.l. cit.), è stato notificato alla società contribuente mediante raccomandata A/R in data 8/13.5.2020.

4. La notificazione del diniego, effettuata durante l’emergenza pandemica, non è conforme a quanto previsto dalla normativa emergenziale; in particolare diverge da quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 d.l. n. 18/2000, vigente ratione temporis, secondo cui: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro.

La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito».

5. L’avviso di ricevimento allegato all’atto di diniego, infatti, non attesta l’osservanza delle modalità di recapito sopra previste ma si limita a riportare la dicitura “18/2020 art.108” , è privo dell’attestazione di aver seguito le modalità ivi previste e, in particolare, non attesta il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità, e cioè l’accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro.

6. In difetto di quel requisito formale, da ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo, la notifica deve ritenersi invalida ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c.;

7. Trattandosi di atto ricettizio, il diniego, non notificato validamente, è senza effetto.

8. Deve, quindi, ritenersi perfezionata la definizione agevolata attraverso lo scomputo dalle somme dovute degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, come previsto dall’art. 6 comma 9 cit., modalità sulle quali l ’Ufficio nulla ha osservato.

9. C onseguente mente, è cessa ta la materia del contendere e deve pronunziarsi l’estinzione del giudizio. 10.Ai sensi dell’art. 6 comma 13 cit., le spese restano a ca

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27554/2015 R.G. proposto da : AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che larappresenta e difende; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 21, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende; controricorrente avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. CATANIA n. 3735/2014depositata il 03/12/2014 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/04/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: A seguito di controllo automatizzato l’Agenzia delle entrate aveva proceduto a recupero di imposte IRAP e IRES per il 2004 nei confronti della [OSCURATO:SOCIETA], con sede in Belpasso (CT), mediante iscrizione a ruolo ed emissione di cartella di pagamento notificata il 15.4.2008 impugnata dalla società. La [OSCURATO:SOCIETA] aveva, tra l’altro, invocato la sospensione e il pagamento rateizzato delle imposte in scadenza dal 29.10.2002 al 15.12.2005 senza applicazione di sopratasse e interessi, a seguito dei provvedimenti sospensivi a favore dei soggetti residenti nei comuni interessati dalle ceneri laviche e da eventi sismici, deducendo l’adesione alla definizione di quelle pendenze ai sensi dell’art. 1 comma 1011 della legge n. 296/2006. Con sentenza n. 475/2/09, la CTP di Catania ha accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso quell’atto. L’Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR Sicilia ha rigettato. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate affidato a quattro motivi. Ha resistito la società con controricorso. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso. Nelle more, in data 2.12.2020, la società ha depositato memoria, allegando domanda di definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 e chiedendo l’estinzione del giudizio. Con ordinanza interlocutoria in data 10.12.2020 questa Corte ha chiesto riscontro all’Agenzia delle entrate. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di diniego della definizione agevolata. La SICEP ha depositato ulteriori memorie (10.2.2022 e 22.4.2022) confermando di aver proposto domanda di definizione ex art. 6 cit. e di aver già versato in corso di giudizio l’intera somma dovuta, precisando che non vi era stato alcun diniego da parte dell’Agenzia delle Entrate. Viste le contrastanti posizioni delle parti, con altra ordinanza interlocutoria n. 21795/2022 si sono richiesti ulteriori chiarimenti. Soltanto la società ha depositato memoria, in data 10.10.2022, contestando la ritualità del deposito effettuato dall’Agenzia delle entrate e della notifica dell’atto di diniego dell’Agenzia; ha eccepito, in particolare, di non aver mai ricevuto l’atto di diniego, la cui notifica era invalida essendo stata effettuata in violazione di quanto previsto dall’art. 108 comma 1 d.l. n. 18/2020. Con successiva memoria si è costituito nuovo difensore per la società che ha insistito per l’estinzione del giudizio ex art. 6 d.l. n. 119/2018. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Deve preli minarmente verificarsi la ricorrenza dei presupposti della definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119/2018. 2. La società ha prodotto copia della domanda presentata telematicamente in data 30.5.2019, dando atto che la somma dovuta per la definizione, pari ad euro 166.886,58, era già stata versata in pendenza del giudizio. 3. Con l’attodi diniego della definizione agevolata, L’Agenzia delle entrate ha contestato soltanto che l’atto impugnato non era costituito da atto impositivo ma da cartella di pagamento. 4. L’atto di diniego, che deve essere notificato entro il 31 luglio 2020 con le modalità previste per le notificazioni degli atti processuali (v. art. 6 comma 12 d.l. cit.), è stato notificato alla società contribuente mediante raccomandata A/R in data 8/13.5.2020. 4. La notificazione del diniego, effettuata durante l’emergenza pandemica, non è conforme a quanto previsto dalla normativa emergenziale; in particolare diverge da quanto stabilito dall’art. 108 comma 1 d.l. n. 18/2000, vigente ratione temporis, secondo cui: « Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 giugno 2020, al fine di assicurare l'adozione delle misure di prevenzione della diffusione del virus Covid 19 di cui alla normativa vigente in materia, a tutela dei lavoratori del servizio postale e dei destinatari degli invii postali, per lo svolgimento del servizio postale relativo agli invii raccomandati, agli invii assicurati e alla distribuzione dei pacchi, di cui all'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 22 luglio 1999 n. 261, gli operatori postali procedono alla consegna dei suddetti invii e pacchi mediante preventivo accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro, senza raccoglierne la firma e con successiva immissione dell'invio o del pacco nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda, al piano o in altro luogo, presso il medesimo indirizzo, indicato contestualmente dal destinatario o dalla persona abilitata al ritiro. La firma è apposta dall'operatore postale sui documenti di consegna in cui è attestata anche la suddetta modalità di recapito». 5. L’avviso di ricevimento allegato all’atto di diniego, infatti, non attesta l’osservanza delle modalità di recapito sopra previste ma si limita a riportare la dicitura “18/2020 art.108” , è privo dell’attestazione di aver seguito le modalità ivi previste e, in particolare, non attesta il presupposto fondamentale di questa eccezionale modalità, e cioè l’accertamento della presenza del destinatario o di persona abilitata al ritiro. 6. In difetto di quel requisito formale, da ritenersi indispensabile per il raggiungimento dello scopo, la notifica deve ritenersi invalida ai sensi dell’art. 156 comma 2 c.p.c.; 7. Trattandosi di atto ricettizio, il diniego, non notificato validamente, è senza effetto. 8. Deve, quindi, ritenersi perfezionata la definizione agevolata attraverso lo scomputo dalle somme dovute degli importi già versati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, come previsto dall’art. 6 comma 9 cit., modalità sulle quali l ’Ufficio nulla ha osservato. 9. C onseguente mente, è cessa ta la materia del contendere e deve pronunziarsi l’estinzione del giudizio. 10.Ai sensi dell’art. 6 comma 13 cit., le spese restano a ca
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