CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 32086/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n.21120/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di TRIBUNALE AVELLINO n. 526/2023 depositata il 29/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/11/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Fatti di causa 1.-La società ricorrente ha chiesto ed ottenuto il rimborso della addizionale provinciale pagata sulla fornitura di energia elettrica da parte del fornitore di energia elettrica. L’addizionale sulle accise per chi fornisce energia elettrica è stata introdotta con legge 511 del 1998, è rimasta in vigore per un po' di anni, fino a che nel 2012 è stata abolita su tutto il territorio nazionale. La legge che ha istituito tale addizionale ha previsto che essa fosse a carico del fornitore dell’energia elettrica, che avrebbe dovuto versarla al Fisco, salvo traslazione del relativo costo sull’utente finale, specificamente indicato in bolletta. [OSCURATO:PERSONA] UE del 2008 (n. 2008/118/CE) ha previsto che i singoli Stati membri possono introdurre sulla fornitura di energia elettrica nuove tasse purché rispondano a specifiche finalità. Questa direttiva ha dunque fatto sorgere la questione se l’addizionale provinciale, che in quel momento era ancora in vigore, fosse giustificata da quel principio di diritto comunitario, ossia avesse una specifica finalità oppure no. Molti consumatori hanno dunque fatto affidamento su quella direttiva per chiedere il rimborso ai fornitori della addizionale pagata sulle forniture di energia elettrica, sul presupposto che la legge interna, che ancora la prevedeva (quella come si è detto del 1998), era in contrasto con la normativa europea, in quanto imponeva una tassa (l’addizionale) senza che ciò rispondesse ad una specifica finalità. La società ricorrente è tra quelle che hanno ottenuto riconoscimento del diritto al rimborso della addizionale. La Corte di Appello di Venezia, adita in appello dal fornitore di energia, ha confermato la decisione di primo grado. 2.-Ricorre qui il fornitore di energia con due motivi, di cui ha chiesto il rigetto il PG., ed a cui ha fatto seguito il controricorso della società intimata. Ragioni della decisione. La questione qui posta è duplice: a) se l’addizionale provinciale sia un autonomo tributo, cosi che si giustifica solo se assolve ad una specifica finalità; o se invece sia un mero aumento quantitativo della usuale accisa sulle forniture di energia; b) se comunque, anche ove fosse autonomo tributo, il giudice possa ritenerlo indebito, disapplicando le norme interne che lo prevedono per contrasto con la direttiva europea. Con il primo motivola ricorrente prospetta violazione dell’art. 6 l. 511 del 1998 e della Direttiva n. 200/ 118/CE. Con tale motivo si pone la prima delle due questioni precedentemente indicate. Sostiene infatti la ricorrente che l’addizionale sulle accise non può essere considerata autonomo tributo, ma è piuttosto un mero aumento quantitativo della accisa a cui è aggiunta. In altri termini, l’addizionale è basata sul medesimo presupposto dell’accisa (la fornitura ed il relativo consumo), sui medesimi soggetti passivi, sulla medesima base imponibile (la quantità di energia consumata) e via dicendo, e non può considerarsi imposta autonoma, ma mero aumento di una imposta già esistente. Con la conseguenza che, non essendo una autonoma imposta, non è necessario chiedersi se essa risponda ad una specifica finalità, che è invece il requisito di legittimità di una imposta autonoma. Con il secondo motivo si prospetta violazione degli articoli 288 TFUE e 101 Costituzione. La tesi, in estrema sintesi, è la seguente. Per poter dire che l’addizionale, finché è esistita, era in contrasto con il diritto dell’unione occorre postulare che la Direttiva abbia efficacia nei rapporti tra privati e che, dunque, dovendosene fare applicazione, si debba verificare se il diritto interno non vi contrasti. Ma è noto che le Direttive hanno efficacia solo verticale, tra il privato e lo Stato, o il potere pubblico, e non già nei rapporti tra privati, e dunque, anche ammesso che l’addizionale abbia natura di imposta autonoma, non può farsi vaglio della sua legittimità alla luce della Direttiva, in un rapporto come quello di cui ci si occupa che intercorre tra due privati. Ritiene il collegio che la questione vada rimessa alla pubblica udienza, principalmente per la seguente ragione. Su una vicenda assolutamente analoga, ossia di un soggetto privato che ha agito contro il suo fornitore per la restituzione della addizionale provinciale, un tribunale italiano ha sollevato questione pregiudiziale alla UE, ponendo due quesiti, il primo dei quali consiste proprio nella questione se la Direttiva del 2008 possa essere applicata direttamente nei rapporti tra privati, quando si controverte sulla restituzione della imposta, dall’uno all’altro soggetto, e dunque se si possano disapplicare le norme interne che con la direttiva siano ritenute confliggenti. La Corte di Giustizia, con decisione dell’ 11 aprile 2024 ( GCUE in causa C- 316/22) ha risposto al quesito nei seguenti termini: Alla luce dell’insieme delle considerazioni che precedono, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che l’articolo288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un’imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l’ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all’autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati . Il che chiaramente comporta che si debbano verificare alcuni presupposti: a) che il diritto interno autorizzi, in questo caso, o in casi simili, una diretta applicazione della direttiva europea, e dunque, al limite, decidere se nella nozione di diritto interno rientrino o meno determinati orientamenti giurisprudenziali; b) se, in caso contrario, il soggetto a cui è chiesto di restituire la somma disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati, essendo escluso che si tratti di soggetto controllato dallo Stato. Si tratta cioè di questioni perlomeno del tutto nuove rispetto al momento di introduzione della causa, e comunque tal