CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 22 settembre 2022
Cassazione n. 37276/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 25683-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 195/2021 della CORTE D'APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 16/06/2021; Ric. 2021 n. 25683 sez. ML -ud. 22-09-2022 -2- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. La Corte di appello di Caltanissetta ha accolto l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha respinto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] volta all’annullamento, per violenza morale, delle dimissioni dal medesimo rassegnate il 2.1.2015, e alla condanna di parte datoriale al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento del danno. 2. La Corte territoriale ha ritenuto che il mero diniego dell’aspettativa non retribuita richiesta dal lavoratore non potesse integrare gli estremi della violenza morale di cui all’art. 1435 cod. civ. 3. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. 4. La proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'art. 380 bis cod. proc. civ. Entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato che: 5. Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 1175, 1375, 1434 e 1435 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod.proc. civ. 6. Si assume che la Corte d’appello non abbia adeguatamente esaminato le emergenze processuali rilevanti ai fini del decidere e, in particolare, l’intrinseca irragionevolezza del motivo addotto dalla Ric. 2021 n. 25683 sez. ML -ud. 22-09-2022 -3- società a fondamento del rigetto dell’istanza di aspettativa e che non abbia rilevato come il profilo della giustificatezza o meno del diniego avesse portata decisiva; che non abbia valutato una serie di circostanze, tra cui la deliberata sottrazione della società all’obbligo di dare esecuzione allasentenza del Tribunale di Enna n. 221/2014 che aveva disposto la reintegra dell’attuale ricorrente nel posto di lavoro e adottato una serie di statuizioni di ordine economico. 7. Con il secondo motivo si denuncia la violazione degli artt. 132, 115 e 116 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.; omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ.; violazione degli artt. 1175, 1375, 1434 e 1435 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. 8. Si sostiene che le motivazioni utilizzate da parte datoriale per respingere la domanda di aspettativa fossero all’evidenza pretestuose e contraddittorie; che la Corte di merito ha omesso di considerare la sequenza comportamentale della società e di vagliarne la conformità ai canoni di correttezza e buona fede e, quindi, la potenzialità coercitiva sulla volontà del dipendente e sulle dimissioni rassegnate. 9. I motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente per connessione logica, sono inammissibili in quanto, sebbene formulati sub specie di violazione di norme di legge sostanziale e processuale, investono unicamente la valutazione compiuta dai giudici di appello sul materiale istruttorio, opponendo e sollecitando un diverso apprezzamento, precluso in questa sede di legittimità. 10. Più specificamente, non possono dirsi integrate le violazioni di legge denunciate in relazione alle norme disciplinanti il regime probatorio, posto che le critiche non attingono, in riferimento all'art.115 c.p.c., l'errore di percezione, che cade sulla ricognizione del Ric. 2021 n. 25683 sez. ML -ud. 22-09-2022 -4- contenuto oggettivo della prova, in contrasto con il divieto di fondare la decisione su prove reputate dal giudice esistenti, ma in realtà mai offerte (Cass. 12 aprile 2017, n. 9356); né denunciano la valutazione delle prove secondo un criterio diverso da quello indicato dall’art. 116 c.p.c., cioè una prova legale secondo prudente apprezzamento o un elemento di prova liberamente valutabile come prova legale. 11. Non è configurabile il vizio di cui all’art. 360 n. 5 c.p.c. atteso che le censure investono non il mancato esame di un determinato fatto, avente carattere storico fenomenico, bensì la valutazione integrata di vari elementi probatori, nessuno dei quali quindi dotato di decisività (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014). 12. Neppure ricorre la violazione dell'art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", secondo quello che è stato definito il "minimo costituzionale" della motivazione (v. Cass., S.U. nn. 8053 e 8054 del 2014 cit.); nel caso di specie non si è in presenza di un vizio così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall'art. 132, n. 4, c.p.c. la nullità della sentenza per mancanza di motivazione, dal momento che la motivazione non solo è formalmente esistente come parte del documento, ma le argomentazioni sono svolte in modo assolutamente coerente, sì da consentire di individuare con chiarezza la «giustificazione del decisum». 13. Per le ragioni esposte il ricorso risulta inammissibile. 14. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 15. Ai sensidell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a Ric. 2021 n. 25683 sez. ML -ud. 22-09-2022 -5- quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a