CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 16660/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ( ‘I premesso che [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato, con sentenza della Corte di appello di Catanzaro, alla pena di 6 mesi di arresto per il reato di cui all'art. 76, comma 4, d.lgs. n. 159 del 2011, per avere omesso di versare la somma impostagli a titolo di cauzione; letto il ricorso per cassazione, con il quale, il difensore dell'interessato lamenta, con il primo motivo, la violazione di legge in relazione alla mancanza dell'obbligo di versare la cauzione al momento della violazione contestata, nonché, con il secondo, il vizio di motivazione in relazione alla documentazione prodotta per dimostrare la condizione di incapienza dell'imputato e, infine, con il terzo, la carenza di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche; ritenuto che il ricorso non può ritenersi manifestamente infondato per palese inconsistenza delle censure, né appare articolato in modo tale da valicare i limiti propri del giudizio di legittimità, tenuto conto, quanto al secondo motivopiglla mancata esplicazione, da parte della Corte territoriale, delle puntuali ragioni per le quali si è ritenuta non sufficiente a provare lo stato di incapienza dell'imputato la documentazione prodotta dalla difesa, con riferimento alla certificazione ISEE e alla documentazione fiscale della moglie dello stesso Scerbo; ritenuto che il ricorso, quindi, non può dirsi inidoneo a instaurare il rapporto di impugnazione, condizione che precluderebbe, secondo il consolidato orientamento di questa Corte di legittimità, la possibilità di far valere una causa di non punibilità ovvero di rilevarla di ufficio (v. Sez. U, n. 32 del 22/01/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266-01; Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164-01); rilevato che il reato ascritto all'imputato risulta commesso il 25/01/2017 e che lo stesso, nonostante la sospensione del termine dal 2/05/2019 al 25/06/2019 (v. pag. , 1 della sentenza impugnata); deve reputarsi ormai prescritto; ritenuto che, dalle esposte considerazioni, consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 620, comma 1, lett. a), cod. proc. pen., perché il reato contestato è estinto per prescrizione; [OSCURATO:PERSONA] Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.