CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 09360/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 21589-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]', rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - [OSCURATO:PERSONA] a termine Trasferimento di azienda Società a controllo pubblico R.G.N.21589/2020 Cron. Rep. Ud.05/12/2023 CC nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; -intimato - avverso la sentenza n. 1110/2019 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 14/01/2020 R.G.N. 472/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/12/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che: 1. con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d’appello di Palermo, in sede di rinvio da questa Corte Suprema di Cassazione, nella dichiarata contumacia dell’appellata [OSCURATO:SOCIETA]., in parziale riforma della sentenza n. 473/2014 del Tribunale di Agrigento, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere la cos tituzione, alle dipendenze di [OSCURATO:SOCIETA]., di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi dell’art. 27 d.lgs. n. 276/2003, con conseguente condanna della cessionaria [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. alla riammissione in servizio; 2. avverso tale decisione [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione, affidato a tremotivi; 3. ha resistito la [OSCURATO:PERSONA] s.c.p.a. con controricorso; 4. il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione è rimasto mero intimato;CONSIDERATO che: 1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale il difensore della controricorrente ha depositato atto di accettazione, sottoscritto dal legale rappresentante della stessa società e dal suo difensore, dell’atto di rinuncia al ricorso per cassazione, pure contestualmente prodotto, e parimenti sottoscritto dalla lavoratrice e dal suo difensore costituito; 2. giusta l’art. 390, ult. comma, c.p.c., non essendo costituito in questa sede il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., non appare necessaria la notifica dell’atto di rinuncia a detto mero intimato; 3. risultando regolari la rinuncia al ricorso e la relativa accettazione, deve essere dichiarata l'estinzione del processo ex art. 391 c.p.c.; 4. nulla dev’essere disposto quanto alle spese di questo giudizio di cassazione, avendo la controricorrente aderito alla suddetta rinuncia; 5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma si applica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e di dichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, non è suscettibile di interpretazione estensiva o analogica; P.Q.M. La Corte dic