CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08067/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 4379/2021 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., rappresentatae di- fesadall'Avvocatura generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi, n.12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona dell'amministratore delegato p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall' Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Mas- simo Fabiani, con domicilio eletto in Roma, viale Parioli, n.56, presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA] S.R.L.; –intimati – avverso il decreto della Corte d'appello di Brescia n. 5/21 , depositat o il 5 gennaio 2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 6 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. Ritenuto chel'Agenzia delle Entrate propose istanza d'insinuazione tar- diva al passivo del fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]., chiedendo l'ammissione al passivo di un credito complessivo di Euro 36.010.085,11, ivi compresi Euro 36.010.023,86 in via privilegiata; che con ricorso in pari data, la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. presentò, in qualità di terzo assuntore, una proposta di concordato che prevedeva, tra l'altro, la li- mitazione della responsabilità dell'assuntore ai soli crediti definitivamente ammessi al passivo ed alle richieste d'insinuazione tardiva pendenti alla data di presentazione della proposta, escludendola per qualsiasi altra domanda proposta in sedi diverse, ivi comprese quelle conseguenti alle attività ispettive svolte dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del gruppo di società cui appar- teneva la società fallita; checon decreto del 12 febbraio 2020, il Tribunale di Bergamo omologò il concordato fallimentare, rigettando l'opposizione proposta dall'Agenzia delle Entrate; che il reclamo proposto dall'Agenzia delle Entrate è statorigettato dalla Corte d'appello di Bresciacon decreto del 5 gennaio 2021; che avverso il predetto decreto l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, articolato in tre motivi, illustrati anche con memoria; che la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, anch'esso illustrato con memoria, mentre gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva. Considerato che con il primo motivo d'impugnazione,la ricorrente denun- cia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 128, 167 e 168 della legge fall. e dei principi in tema di abuso del diritto, censurando il decreto impu- gnatonella parte in cui ha ritenuto che il proponente potesse limitare il pro- prio impegno ai crediti conosciuti o conoscibilial momento della presentazione della proposta di concordato, senza considerare che da quest'ultima emer- geva una piena consapevolezza dell'esistenza del credito erariale; che con il secondo motivo,la ricorrente deduce la falsa applicazione degli artt. 124, terzo e quarto comma, e 127 della legge fall. e dell'art. 2741 cod. civ., censurando il decreto impugnato per aver ravvisato nell'art. 124, quarto comma, una disposizione di natura processuale compatibile con i criteri det- tati dalla legge delega; che con il terzo motivo,la ricorrente lamenta la falsa applicazione de gli artt. 124 e 127 della legge fall. e dell'art. 53 Cost., censurando il decreto impugnato nella parte in cui ha escluso che l'interpretazione letterale del quarto comma dell'art. 124si ponga in contrasto con la disciplina eurounitaria e costituzionale; che le censure proposte dalla ricorrente investono l'interpretazione dello art. 124, quarto comma, della legge fall., nella parte in cui consente al pro- ponente di limitare gl'impegni assunti con il concordato ai soli creditori am- messi al passivo, anche provvisoriamente, ed a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta; che la ricorrente contesta infatti l'ammissibilità, riconosciuta dalla sen- tenza impugnata, diuna proposta di concordato che non preveda la soddisfa- zione almeno parziale dei creditori privilegiati, ancorché gli stessi non abbiano ancora proposto domanda di ammissione al passivo, prospettando la possibi- lità di ravvisarvi un abuso dello strumento concordatario, anche in relazione al conflitto d'interessi che una siffatta proposta determina nei confronti dei creditori chirografari, chiamati a votare per l'approvazione della stessa; che la ricorrente evidenzia inoltre l'alterazione dell'ordine delle cause le- gittime di prelazione, derivante dalla ritenuta ammissibilità di una proposta di concordato che limiti gl'impegni dell'assuntore alla soddisfazione dei soli crediti chirografari, sollevandodubbi di legittimità costituzionale dell'art. 124, quarto comma, cit., per violazione dell'art. 76 Cost., e prospettando, in alter- nativa, un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione in esame, volta a circoscriverne l'ambito applicativo ai soli crediti chirografari; che la ricorrente prospettaaltresì una questione di legittimità costituzio- nale dell'art. 124, quarto comma, cit. per contrasto con l'art. 53 Cost. e con il diritto eurounitario, sostenendo la necessità di un'interpretazione restrittiva della stessa, quanto meno in relazione ai crediti erariali, al fine di garantire il regolare svolgimento della vita finanziaria dello Stato, nonché di evitare un contrasto con il principio di effettività della riscossione dei tributi; che la complessità delle predette questioni, in ordine alle quali non con- stano precedenti specifici nella giurisprudenza di legittimità, posta anche in relazione con la rilevanza economica della controversia in esame, avente ad oggetto la soddisfazione di un credito erariale d'importo assai cospicuo rima- sto escluso dalla proposta di concordato in quanto insinuato al passivo nella medesima data della presentazione della stessa, induce a ritenere opportuno il rinvio della causa a nuovo ruolo, al fine di disporre la trattazione del ricorso in pubblica udienza, in modo tale consentire alle parti di discutere le predette questioni in contraddittorio tr