CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 marzo 2024
Cassazione n. 21692/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il GIP del Tribunale di Palermo, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di applicare la disciplina di cui all'art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto dei seguenti provvedimenti: -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Palermo il 27/5/2020, irrevocabile il 20/1/2022, per il reato di cui all'art. 74 D.P.R. 309 del 1990 commesso a Palermo, Napoli e altre località campane da aprile a ottobre 2013 e in relazione a tre condotte di cui all'art. 73 D.P.r. 309 del 1990 accertate il 13/6/2013, il 4/9/2013 e il 23/10/2013; -sentenza pronunciata dalla Corte di Appello di Bari il 6/12/2016, irrevocabile il 5/10/2017, per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990 a Bari - torre a Mare il 26/6/2015; Rilevato che con il ricorso e con le conclusioni pervenute il 19/3/2024 si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen. evidenziando che la conclusione sarebbe errata in quanto la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente tenuto conto della contiguità cronologica e dell'omogeneità dei reati commessi; Rilevato che le doglianze oggetto del ricorso sono manifestamente infondate in quanto il provvedimento impugnato ha adeguatamente motivato in ordine alla necessità che l'identità del disegno criminoso debba essere rintracciabile sin dalla commissione del primo reato e come questo non sia desumibile nel caso di specie nel quale la condotta associativa oggetto della prima sentenza è circoscritta al periodo compreso tra aprile e ottobre 2013 e si svolta tra la Sicilia e la Campania mentre il reato oggetto della seconda pronuncia è stato commesso ben due anni dopo e in località diversa (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01; Sez. 1, n. 13971 del 30/3/2021, di Serio, n.m.; Sez. 1, n. 39222 del 26/02/2014, B, Rv. 260896 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto le doglianze sono manifestamente infondate e in parte tese a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (cfr. Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della c