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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 12434/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sussistenza del pericolo di fuga dell'indagato e, per la parte restante, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in data 16 settembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di t [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere e di concorso in autoriciclaggio.

2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

L'ordinanza applicativa aveva ravvisato esclusivamente il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione, mentre il Tribunale - stravolgendo tale impianto argomentativo, senza illustrare minimamente le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, a fronte di puntuali censure difensive - aveva ancorata la misura, oltre che alla prognosi di recidivanza, al solo rischio di fuga.

Peraltro, la specifica cautela adottata sarebbe funzionale ad una mera finalità rieducativa, affatto estranea alla natura dell'istituto.

3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Per giurisprudenza costante, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il tribunale investito in sede di riesame del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01; Sez. 5, n. 4446 del 05/12/2006, dep. 2007, Semeraro, Rv. 235687-01; Sez. 1, n. 43014 del 11/10/2005, Saccomanno, Rv. 232707-01).

Nel caso di specie, l'ordinanza applicativa - p. 89 - aveva ritenuto idonea a fronteggiare le necessità cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. la misura dell'obbligo di presentazione per due volte al giorno alla polizia giudiziaria, in considerazione del ruolo servente svolto dal ricorrente, quale gestore delle transazioni finanziarie (insieme alla sorella Cristina), rispetto alla complessiva azione delittuosa del sodalizio diretta dal padre [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha condiviso tali riflessioni, per quanto attiene alla possibilità di reiterazione criminosa, con motivazione congrua nella sua sinteticità, evidenziando il legame parentale, la militanza associativa e il coinvolgimento nei traffici delittuosi, elementi tali da indurre l'indagato a collaborare ancora nella illecita 2 t v «impresa di famiglia, a maggior ragione essendo il padre impossibilitato per via della misura caútelare in atto» (p. 2, ove viene anche evocato, obitèr, il pericolo di fuga, senza in effetti addurre alcuna argomentazione a sostegno).

3. Tutti i suaccennati profili di censura non sono consentiti in questa sede di legittimità e, comunque, risulterebbero manifestamente infondati.

3.1. Fermo restando che la gravità indiziaria non è stata contestata nell'istanza di riesame, i giudici di merito hanno illustrato il paventato rischio di recidivanza, con congrue argomentazioni, anche richiamando le condotte, tutt'altro che irrilevanti, oggetto dell'imputazione provvisoria.

Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01).

3.2. Ciò premesso, la lacuna motivazionale in ordine al pericolo di fuga, pur non revocabile in dubbio, non incide sulla complessiva tenuta logica del provvedimento impugnato, comunque solidamente ancorata al pericolo di reiterazione del reato.

Invero, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, entrambe autonome e autosufficienti, nell'accertata sussistenza di un'altra, non appaiono sorretti dall'interesse attuale e concreto richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 3, n. 13082 del 10/01/2024, Vyzaj, non mass.; Sez. 2, n. 12238 del 23/02/2024, Moncada, non mass.; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506-01).

3.3. Quanto, infine, all'effettiva adeguatezza della misura, contestata dalla difesa, lungi dal porsi scopi di emenda, come suggerito dalla difesa, l'applicazione dell'obbligo di firma è coerente con la regola della minore afflittività possibile, facendo leva - alla luce della consolidata riflessione accademica e della consistente casistica in tema di efficacia non solo diretta ma anche mediata dello strumento cautelare - sull'effetto di stimolo indiretto al contenimento degli impulsi antisociali.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese' processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ancona visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata limitatamente alla statuizione concernente la sussistenza del pericolo di fuga dell'indagato e, per la parte restante, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Ancona, in funzione di Tribunale del riesame, ha integralmente confermato l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Macerata in data 16 settembre 2024, che aveva disposto la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nei confronti di t [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di associazione a delinquere e di concorso in autoriciclaggio. 2. Ricorre per cassazione il suddetto indagato, a mezzo del proprio difensore, articolando un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta, sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari. L'ordinanza applicativa aveva ravvisato esclusivamente il pericolo di inquinamento probatorio e quello di reiterazione, mentre il Tribunale - stravolgendo tale impianto argomentativo, senza illustrare minimamente le ragioni poste a fondamento del proprio convincimento, a fronte di puntuali censure difensive - aveva ancorata la misura, oltre che alla prognosi di recidivanza, al solo rischio di fuga. Peraltro, la specifica cautela adottata sarebbe funzionale ad una mera finalità rieducativa, affatto estranea alla natura dell'istituto. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Per giurisprudenza costante, da cui il Collegio non ha motivo di discostarsi, il tribunale investito in sede di riesame del tema relativo alla insussistenza delle esigenze cautelari ritenute nella ordinanza, ha il potere di confermare la misura cautelare per esigenze diverse da quelle poste alla base della sua applicazione. (Sez. 1, n. 28525 del 08/09/2020, Signore, Rv. 279643-01; Sez. 6, n. 26458 del 12/03/2014, Riva, Rv. 259976-01; Sez. 5, n. 4446 del 05/12/2006, dep. 2007, Semeraro, Rv. 235687-01; Sez. 1, n. 43014 del 11/10/2005, Saccomanno, Rv. 232707-01). Nel caso di specie, l'ordinanza applicativa - p. 89 - aveva ritenuto idonea a fronteggiare le necessità cautelari di cui alle lett. a) e c) dell'art. 274, comma 1, cod. proc. pen. la misura dell'obbligo di presentazione per due volte al giorno alla polizia giudiziaria, in considerazione del ruolo servente svolto dal ricorrente, quale gestore delle transazioni finanziarie (insieme alla sorella Cristina), rispetto alla complessiva azione delittuosa del sodalizio diretta dal padre [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha condiviso tali riflessioni, per quanto attiene alla possibilità di reiterazione criminosa, con motivazione congrua nella sua sinteticità, evidenziando il legame parentale, la militanza associativa e il coinvolgimento nei traffici delittuosi, elementi tali da indurre l'indagato a collaborare ancora nella illecita 2 t v «impresa di famiglia, a maggior ragione essendo il padre impossibilitato per via della misura caútelare in atto» (p. 2, ove viene anche evocato, obitèr, il pericolo di fuga, senza in effetti addurre alcuna argomentazione a sostegno). 3. Tutti i suaccennati profili di censura non sono consentiti in questa sede di legittimità e, comunque, risulterebbero manifestamente infondati. 3.1. Fermo restando che la gravità indiziaria non è stata contestata nell'istanza di riesame, i giudici di merito hanno illustrato il paventato rischio di recidivanza, con congrue argomentazioni, anche richiamando le condotte, tutt'altro che irrilevanti, oggetto dell'imputazione provvisoria. Il motivo di ricorso per cassazione che deduca assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, ma non anche quando - come nel caso di specie - propone censure che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628-01). 3.2. Ciò premesso, la lacuna motivazionale in ordine al pericolo di fuga, pur non revocabile in dubbio, non incide sulla complessiva tenuta logica del provvedimento impugnato, comunque solidamente ancorata al pericolo di reiterazione del reato. Invero, quando il giudice ha fondato la misura su più di una delle esigenze previste dall'art. 274 cod. proc. pen., i motivi di gravame che investono una sola delle rationes decidendi poste a fondamento della decisione, entrambe autonome e autosufficienti, nell'accertata sussistenza di un'altra, non appaiono sorretti dall'interesse attuale e concreto richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen., in quanto l'eventuale apprezzamento favorevole della doglianza non condurrebbe comunque ad un effetto liberatorio (Sez. 3, n. 13082 del 10/01/2024, Vyzaj, non mass.; Sez. 2, n. 12238 del 23/02/2024, Moncada, non mass.; Sez. 3, n. 2754 del 06/12/2017, dep. 2018, Bimonte, Rv. 272448; Sez. 6, n. 7200 del 08/02/2013, Koci, Rv. 254506-01). 3.3. Quanto, infine, all'effettiva adeguatezza della misura, contestata dalla difesa, lungi dal porsi scopi di emenda, come suggerito dalla difesa, l'applicazione dell'obbligo di firma è coerente con la regola della minore afflittività possibile, facendo leva - alla luce della consolidata riflessione accademica e della consistente casistica in tema di efficacia non solo diretta ma anche mediata dello strumento cautelare - sull'effetto di stimolo indiretto al contenimento degli impulsi antisociali. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese' processuali e, a titolo di sanzione pecuniaria, di una somma in favore della Cassa delle ammende, da liquidarsi equitativamente, valutati i profili di colpa emergenti dall'impugnazione (Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186), nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tr
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