CassazionedecretoSezione 1Decisione del 4 maggio 2026
Cassazione n. 12419/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE])-ricorrente-controdomiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentato e difeso dall'avvocatoSURDI FRANCESCO ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]).-controricorrente-Numero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026avverso il DECRETO emesso da TRIBUNALE PALERMO il 22/07/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/4/2026dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA];1.[OSCURATO:PERSONA] aveva già proposto ricorso per cassazione, per tre motivi,avverso il decreto del 18 agosto 2016, con cui il Tribunale di Palermo avevarigettato l'opposizione proposta dall’odierna ricorrente avverso lo statopassivo del fallimento dell'[OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, negandol'ammissione al passivo - in via privilegiata ai sensi dell'art. 1 della legge 10giugno 1982, n. 348 e dell'art. 24 della legge dicembre 1997, n. 449 - di uncredito pari ad Euro 192.020,40, fatto valere a titolo di restituzione di uncontributo pubblico in conto impianti, del quale era stata disposta la revoca aseguito della dichiarazione di fallimento.2. Con l’originario ricorso per cassazione la Regione Puglia aveva denunciatola violazione e la falsa applicazione dell'art. 2033 cod. civ. (primo motivo),nonché la violazione e la falsa applicazione dell'art. 9 del d.lgs. 31 marzo1998, n. 123 e dell'art. 21-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241,osservando che, nell'individuare il fondamento del diritto alla restituzione inuna deliberazione distinta da quella di revoca, il decreto impugnato avevaerroneamente ricondotto quest'ultima all'art. 21-quinquies cit., anzichéall'art. 9 cit., senza tener conto dello espresso richiamo di tale disposizioneda parte del bando e della configurabilità del provvedimento come atto diautotutela, avente efficacia ex tunc, giustificato dal sopravvenuto difetto diun requisito per la concessione del contributo (secondo motivo); ed infine,con il terzo motivo, la violazione e la falsa applicazione degli artt. 1362 e1363 cod. civ. e dei principi generali in tema d'interpretazione degli attiamministrativi, sostenendo che, nell'interpretazione della delibera posta afondamento della domanda, il decreto impugnato non aveva tenuto conto deltenore letterale della stessa, che - attraverso il rinvio agli artt. 3, commaundicesimo, e 16, comma terzo, del bando - richiamava l'art. 9 del d.lgs. n.123 del 1998, ed aveva fatto invece riferimento alle ipotesi di revoca previsteNumero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026dal secondo comma dell'art. 16 del bando, le quali riguardavano fattisuccessivi all'erogazione del contributo ed imputabili al beneficiario,3. Con l’ordinanza n. 18496/2018 la Corte di cassazione accoglieva il ricorso,deducendo che: - l'interpretazione degli atti amministrativi soggiace allecomuni regole di ermeneutica contrattuale, in quanto compatibili, le qualiimpongono, nella ricostruzione del contenuto dell'atto, di non arrestarsi aduna considerazione atomistica delle singole disposizioni, neppure quando laportata delle stesse possa essere individuata, senza incertezze, sulla base delsenso letterale delle parole (così richiamando: Cass., Sez. I, 14/04/2006, n.8876; 24/12/2004, n. 23978; 7/05/2002, n. 6535); - che nella specie, puravendo riconosciuto che la determina regionale (addotta a sostegno delladomanda) richiamava l'art. 3, commi quarto, lett. j), settimo ed undicesimodel bando (che prevedevano la revoca del contributo in caso di perdita deirequisiti di ammissibilità, tra i quali era compresa la mancata sottoposizionea procedure concorsuali), il decreto impugnato aveva escluso che il diritto allarestituzione avesse tratto origine da tale provvedimento, ravvisandone ilfondamento in una distinta dichiarazione di decadenza, contenuta nellamedesima determina e ricondotta all'art. 21-quinquies della legge 7 agosto1990, n. 241, in quanto giustificata dai fatti sopravvenuti previsti dall'art. 16,comma secondo, del bando, alla quale aveva pertanto attribuito efficacia exnunc, con la conseguente esclusione del diritto alla restituzione delle sommegià erogate; - che la distinzione in tal modo introdotta non teneva conto delrapporto di consequenzialità tra il ritiro del provvedimento di concessione delcontributo e l'intimazione della restituzione dell'importo erogato, disposte inunico contesto, né dell'espresso richiamo al potere di revoca previsto dall'art.3, comma undicesimo, del bando per l'ipotesi di perdita dei requisiti diammissibilità previsti dall'art. 3, comma quarto, tra i quali era compresaappunto la mancata sottoposizione alla procedura di fallimento; - che, anchea voler ritenere condivisibile l'affermata tassatività delle ipotesi di revoca delcontributo, il predetto richiamo, del quale non era stata contestata laconformità al bando, doveva considerarsi incompatibile con la tesi,prospettata nel decreto impugnato, secondo cui le predette ipotesi siNumero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026sarebbero identificate esclusivamente con quelle di cui all'art. 16, commasecondo; - che inoltre, indipendentemente dall'assenza di riferimenti testualiall'art. 21-quinquies della legge n. 241 del 1990 e dall'espresso richiamoall'art. 9 del d.lgs. n. 123 del 1998, la stessa duplicità degli atti di ritiroindividuati nella determina regionale risultava incomprensibile, non avendo ilTribunale spiegato le ragioni per cui la Regione avrebbe dovutocontemporaneamente disporre, nei confronti della società fallita, da un lato,la revoca del contributo e, dall'altro, la decadenza dallo stesso.3. Riassunto il giudizio, il Tribunale di Palermo rigettava di nuovo la domandadi insinuazione al passivo. Il giudice di rinvio rigettava infatti l’opposizione,ritenendo illegittima la prescrizione di cui all’art. 3, comma 12, dell’avviso -in base alla quale “per data di ultimazione del progetto si intende la datarelativa all’ultima erogazione del contributo concesso e riconosciuto” -perché la stessa era contraria alla normativa nazionale e comunitaria edunque andava disapplicata.4. Il decreto, pubblicato il 22/07/2020, è stato impugnato dalla REGIONEPUGLIA con ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, cui ilresistito con controricorso.È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensidell’art. 380 bis c.p.c., essendo stati ravvisati profili di manifesta infondatezzae inammissibilità del ricorso.La ricorrente ha proposto istanza di decisione, con memoria depositata aisensi del medesimo art. 380 bis c.p.c.È stata, quindi, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazionedegli artt. 375 e 380 bis.1 c.p.c..Entrambe le parti hanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo ed unico motivo la ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360,primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione dell’art. 384 c.p.c..Numero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026Il motivo è inammissibile, esattamente per le ragioni già evidenziate nellaproposta di decisione accelerata di cui all’art. 380 bis c.p.c., che la Corteritiene del tutto condivisibili e che fa proprie.1.1 Il decreto impugnato consegue all’ordinanza con la quale questa Corte(Sez. 6-1 n. 18496-18) ha cassato con rinvio l’anteriore provvedimento delmedesimo tribunale di rigetto dell’opposizione al passivo proposta dallaregione.Contro il decreto emesso in sede di rinvio la regione ha proposto un unicomotivo di ricorso, finalizzato a far valere la violazione dell’art. 384 c.p.c.In sostanza il decreto è censurato per aver disconosciuto il credito restitutoriosul presupposto dell’illegittimità della previsione contenuta in una clausola delbando, posta a fondamento della revoca di un contributo pubblico provvisorioin ragione del sopravvenuto fallimento del beneficiario; quando invece laquestione di legittimità di quella prescrizione doveva integrare unpresupposto necessario e logicamente inderogabile dell’ordinanza dicassazione tale da imporsi come giudicato implicito.Il motivo appare manifestamente infondato e il ricorso si rivela inammissibile.L’ordinanza richiamata ebbe ad analizzare i soli profili correlati alla denunziata(in quel momento) erronea applicazione delle regole di ermeneuticacontrattuale.Il decreto impugnato – disse la Corte - pur avendo riconosciuto che ladetermina regionale addotta a sostegno della domanda richiamava l'art. 3,commi quarto, lett. j), settimo ed undicesimo del bando (che prevedevano larevoca del contributo in caso di perdita dei requisiti di ammissibilità, tra i qualiera compresa la mancata sottoposizione a procedure concorsuali), “avevaescluso che il diritto alla restituzione traesse origine da tale provvedimento,ravvisandone il fondamento in una distinta dichiarazione di decadenza (..)giustificata dai fatti sopravvenuti previsti dall'art. 16, comma secondo, delbando”. E tuttavia “la distinzione in tal modo introdotta” non aveva tenutoconto “del rapporto di consequenzialità tra il ritiro del provvedimento diconcessione del contributo e l'intimazione della restituzione dell'importoerogato, disposte in unico contesto, né dell'espresso richiamo al potere direvoca previsto dall'art. 3, comma undicesimo, del bando per l'ipotesi diNumero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026perdita dei requisiti di ammissibilità previsti dall'art. 3, comma quarto, tra iquali era compresa la mancata sottoposizione alla procedura di fallimento”.Per tale ragione il decreto è stato cassato con rinvio, al fine che il tribunaleprovvedesse a riesame in base alla corretta applicazione delle regole diermeneutica richiamate (dalla Corte) in premessa: “l'interpretazione degli attiamministrativi soggiace alle comuni regole di ermeneutica contrattuale, inquanto compatibili, le quali impongono, nella ricostruzione del contenutodell'atto, di non arrestarsi ad una considerazione atomistica delle singoledisposizioni, neppure quando la portata delle stesse possa essere individuata,senza incertezze, sulla base del senso letterale delle parole, poiché anchequesto dev'essere necessariamente riferito all'intero testo della dichiarazione,onde le varie espressioni che in essa figurano vanno coordinate fra loro ericondotte ad armonica unità e concordanza (cfr. Cass., Sez. I, 14/04/2006,n. 8876; 24/12/2004, n. 23978; 7/05/2002, n. 6535)”.Ora, è certamente vero che il giudice del rinvio è vincolato anche allepremesse logiche del principio di diritto.Ma è altrettanto vero che per costante giurisprudenza il vincolo trova un limiteessenziale ove si discuta di compatibilità eurounitarie. Cosa che rilevadirettamente sia nel giudizio di rinvio sia nel conseguente eventuale giudiziodi cassazione. In altre parole, nel giudizio di rinvio il giudice nazionale nonsolo può, ma deve verificare la compatibilità del diritto interno con ledisposizioni unionali vincolanti, applicandole anche d'ufficio senza trovarelimitazioni nel principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione. Ciò ètanto vero che, nel caso di ricorso per cassazione avverso la decisioneadottata in sede di rinvio, il giudice di legittimità è tenuto anch’esso a renderela decisione finale conforme alle regole eurounitarie, anche discostandosi dalprincipio di diritto precedentemente formulato e superando il vincoloderivante dall'art. 384, comma 2, c.p.c. in caso di contrasto con il dirittounionale (per tutte v. Cass. Sez. 5 n. 14624-23; v. anche: Corte giustizia, 20ottobre 2011, [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione, C-396/09, punto 1 del dispositivo).Nella concreta fattispecie il tribunale ha respinto l’opposizione ritenendo chela clausola del bando posta al fondo della pretesa creditoria fossedisapplicabile per contrasto col diritto comunitario. Contrariamente a quantoNumero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026sostenuto dalla ricorrente, tale assunto non trova alcun limite nel principio exart. 384 c.p.c. e, giusto o sbagliato che sia, è risolutivo che - salvo l’infondatoriferimento al vincolo ex art. 384 c.p.c. – quell’assunto – incentrato sulladisapplicazione - non è stato censurato.Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principiodella soccombenza, come in dispositivo.Sussistono, inoltre, i presupposti per la condanna della ricorrente, nellapresente sede, sia ai sensi dell’art. 96, comma 3,c.p.c., che ai sensi delcomma 4 della medesima disposizione, come espressamente previsto dall’art.380 bis, ultimo comma, c.p.c. (disposizione immediatamente applicabileanche ai giudizi in corso alla data del 1° gennaio 2023 per i quali a tale datanon era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera diconsiglio, comenella specie: cfr. Cass., Sez. U, Ordinanza n.27195 del 22/09/2023; Sez. U,Ordinanza n. 27433 del27/09/2023).La Corte stima equo fissare in € 6.000 la sanzione ai sensi dell’art. 96, comma3, c.p.c., ed in € 2.500 quella ai sensi del comma 4 della medesimadisposizione, anche atteso il carattere consolidato dei principigiurisprudenziali applicati e la manifesta inammissibilità del ricorso, per imotivi ampiamente esposti.Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovverodichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cuiall’art. 13, co. 1 quater, del D.P.R.30 maggio 2002 n. 115. P.Q.MLa Corte:- dichiara inammissibile il ricorso;- condanna la ricorrente a pagare le spese del giudizio dilegittimità in favore del controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.000,oltre € 200,00 (duecento/00) per esborsi, nonché spese generalied accessori di legge;- condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 6.000 in favore delcontroricorrente, ai sensidell’art. 96, comma 3, c.p.c.;Numero registro generale 24610/2020Numero sezionale 1753/2026Numero di raccolta generale 12419/2026Data pubblicazione 04/05/2026- condanna la ricorrente a pagare l’importo di € 2.500 in favore della cassadelle ammende, aisensi dell’art. 96, comma 4, c.p.c..Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovverodichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cuiall’art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per ilversamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limitiin cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte diCassazione, in data 15 aprile 2026Il PresidenteCosmo Crolla