CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 marzo 2022
Cassazione n. 18573/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 30585-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente- contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA; - intimato - 2022 avverso il decreto della CORTE D'APPELLO di ROMA, 568 depositato il 27/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/03/2022 dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato il 5.9.2019 [OSCURATO:PERSONA] domandava alla Corte d'appello di Roma l'equa riparazione, ai sensi della legge n. 89/01, per la durata irragionevole d'un precedente procedimento, anch'esso ai sensi della predetta legge, svoltosi innanzi alla medesima Corte. Quest'ultima, con decreto monocratico ex art. 3 stessa legge, ingiungeva al Ministero della Giustizia il pagamento della somma di C 2.000,00, oltre spese, liquidate in C 300,00 ed accessori di legge. Il ricorrente proponeva, quindi, opposizione ai sensi dell'art. 5-ter legge n. 89/01, lamentando che le spese avrebbero dovuto essere liquidate con l'applicazione dell'art. 12 della tabella allegata al D.M. n. 55/14, data la natura contenziosa del procedimento d'equa riparazione. Con decreto del 27.2.2020 la Corte d'appello rigettava l'opposizione. Osserva al riguardo che «(1)a giurisprudenza di legittimità (...) ha già chiarito che l'opposizione di cui all'art. 5-ter della legge n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza, con l'ampio effetto devolutivo di ogni opposizione, la fuse a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo (Cass. n. 19348/15; analogamente, Cass. n. 20463/15). Il tutto avviene a (quasi) perfetta somiglianza con il procedimento per decreto ingiuntivo (al cui archetipo il legislatore si è dichiaratamente ispirato), col quale il procedimento ex lege Pinto condivide una prima fase, che si svolge inaudita altera parte e che termina con la provocati° ad opponendum, e una seconda fase d'opposizione, caratterizzata da un contraddittorio pieno e da una cognizione esaustiva. Quest 'ultima, come s'è detto, termina con un provvedimento che ha carattere sostitutivo del decreto emesso in sede monitoria solo se ed in quanto l'opposizione sia accolta in tutto o in parte. In tal caso, infatti, l'esito dichiarativo finale è difforme dall'accertamento compiuto con il decreto opposto, che pertanto va necessariamente revocato. Di riflesso, sostituendosi a quest'ultimo il decreto collegiale quale unica statuizione di merito, viene meno anche il capo relativo alle spese liquidate in fàvore della parte istante e poste a carico di quella erariale ai sensi dell'ultima parte del quinto comma dell'art. 3 legge n. 89/01. Spese che, pertanto, devono essere (non più semplicemente liquidate ma) regolate a misura dell'intera vicenda processuale e non soltanto della Iàse d'opposizione, in base al criterio di soccombenza e mediante una valutazione complessiva de/procedimento di equa riparazione. Al pari dell'opposizione a decreto ingiuntivo (sulle cui spese per l'ipotesi di accoglimento v. Cass. n. 19120/09), anche l'opposizione introdotta in base all'art. 5-ter legge n. 89/01 costituisce una struttura procedimentale essenzialmente unitaria. Ne consegue che, in caso di accoglimento dell'opposizione, deve essere altrettanto indivisibile la statuizione sulle spese (salvo il giudice dell'opposizione le regoli diversamente secondo le due fasi, solo per esprimere una consapevole tecnica di compensazione totale o parziale). Il quadro indicato, invece, muta radicalmente se l'opposizione ex art. 5-ter legge n.89/01 viene respinta, poiché il decreto monocratico sopravvive tanto nel suo contenuto dichiarativo quanto nel capo che liquida le spese. Con la conseguenza che il regolamento che ne segue in sede di opposizione, non potendo riguardare anche le spese, ormai intangibili, della fase monitoria, resta ulteriore ed autonomo. Solo che — e qui cessano le analogie — a differenza dell'opposizione ex art. 645 c.p.c., le cui spese in caso di rigetto non possono essere stabilite in maniera contraddittoria rispetto al decreto ingiuntivo, dato il principio per cui la parte totalmente vittoriosa non può essere condannata a pagare neppure una frazione delle spese (giurisprudenza costante: cfr. per tutte e fì-a le tante, Cass. n. 15317/13), l'opposizione ex art. 5-ter legge n. 89/01 non accolta può legittimamente condurre a un tale esito. Si consideri che l'opposizione può essere attivata sia dalla parte erariale, che subisce l'ingiunzione di cui al decreto pronunciato ai sensi dell'art. 3, comma 5, sia da quella privata insoddisfatta da tale provvedimento, nel qual caso l'opposizione è necessitata dalla non riproponibilità della domanda (art. 3, comma 6 legge n. 89/01). Quest'ultima ipotesi si realizza allorché il decreto monocratico abbia respinto in toto ovvero abbia accolto parzialmente la domanda d'equa riparazione, escludendo una o più voci di danno o liquidandole in misura inferiore al richiesto. Su tale premessa positiva, due considerazioni tra loro correlate dimostrano la conclusione innanzi premessa. L'opposizione ex art. 5-ter della parte privata insoddisfatta dall'esito della fase monitoria ha carattere pretensivo, a diffèrenza di quella erariale che ha sempre e solo natura difensiva. Pertanto, salvo l'ipotesi d'opposizione incidentale, il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto emesso ai sensi dell'art. 3, comma 5, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese. Di conseguenza queste ultime nel caso di rigetto dell'opposizione vanno regolate in maniera del tutto autonoma, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto monocratico che abbia accolto solo parzialmente la domanda di equa riparazione. L'affermata unitarietà del procedimento e il suo esito finale allorché, come nel caso in oggetto, resti comunque accertata la responsabilità dello Stato per la durata irragionevole del giudizio presupposto, non consentono di evocare, in funzione di contrasto, il principio per cui la parte vittoriosa non può soggiacere al pagamento delle spese sostenute da quella soccombente. Pur nell'indiscussa unitarietà del procedimento ex lege Pinto, profili impugnatori restano presenti e ineludibili in questo come in ogni altro rimedio che produca anche un effetto demolitorio d'un precedente provvedimento, e impongono un regolamento delle spese non unitario ove tale effetto non sia conseguito. La tutela del diritto all'equa riparazione non resta monca, ma soddisfatta dalle spese della fase monitoria; il di più provocato da un'opposizione infondata è correttamente posto a carico della parte opponente, salvo ricorrano ipotesi di compensazione ai sensi dell'art. 92, cpv. c.p.c. Così delineato il rapporto tra decreto monocratico e l'eventuale successiva fase d'opposizione, del tutto evidente che, diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, solo quest 'ultima fase de/procedimento camerale di equa riparazione configura un procedimento contenzioso che, essendo diretto a risolvere una controversia su contrapposte posizioni di diritto soggettivo, si svolge in pieno contraddittorio tra le parti e si chiude con un provvedimento che, pur con la forma del decreto motivato, ha natura sostanziale di sentenza, suscettibile quindi di acquistare autorità di giudicato. Ed è la natura contenziosa del procedimento di opposizione che legittima la liquidazione delle spese in base agli onorari previsti dalla Tabella 12 allegata al d. m. 55/14, che invece non trova applicazione per la precedente fase non contenziosa esauritasi con la pronuncia del decreto monocratico, per la quale vanno applicati per analogia, gli onorari previsti dalla tabella del citato decreto per i procedimenti monitori. E poiché gli onorari della fase monitoria sono stati rettamente liquidati in base a tale ultima tabella, l'opposizione va rigettata». Avverso quest'ultimo provvedimento [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso, affidato ad un unico motivo. Il Ministero della Giustizia è rimasto intimato. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell'art. 380-bis.1 c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. - L'unico motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione dell'art.2233 c.c., del R.D.L. n. 1578 del 1933 dell'art. 24 legge n. 794 del 1942, dell'art. 3, comma 2, D.L. n. 223/06, convertito in legge n. 248/06 e dell'art. 4 D.M. n. 55/14, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. Sostiene parte ricorrente, richiamando i precedenti di questa Corte suprema nn. 8146/20, 26110/19 e 23187/16, che gli onorari spettanti per il giudizio di equa riparazione vanno liquidati tenendo conto delle tariffe previste per i procedimenti contenziosi e non per quelli di volontaria giurisdizione; e che tale natura, già affermata vigente il D.M. n. 127/94, è ribadita anche con riferimento al D.M. n. 55/14; che, pertanto, va applicata la tabella 12 di tale D.M.; e che, pur non sussistendo più il vincolo legale dell'inderogabilità dei minimi tariffari, i parametri di determinazione del compenso e le soglie numeriche di riferimento costituiscono criteri di orientamento da cui il giudice può sì discostarsi, ma solo motivatamente e senza liquidare somme praticamente simboliche e non consone al decoro della professione. 2. - Il motivo è inammissibile. Attraverso il richiamo a precedenti di questa Corte che riguardano fattispecie affatto diverse — in cui non era in questione né l'intangibilità né il quantum della sola liquidazione delle spese della fase monitoria, allorché l'opposizione fosse stata respinta — detto motivo elude il confronto con la ratio decidendi del decreto impugnato. Quest'ultimo riproduce in maniera pressoché pedissequa (al netto di qualche stilema) la motivazione della sentenza n. 26851/16 di questa Corte suprema, in base al quale l'opposizione di cui all'art. 5-ter della 1. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo giudizio di impugnazione del decreto che ha deciso sulla domanda, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico procedimento, avente ad oggetto la medesima pretesa fatta valere con il ricorso introduttivo; sennonché, ove detta opposizione sia proposta dalla parte privata rimasta insoddisfatta dall'esito della fase monitoria e, dunque, abbia carattere pretensivo, le spese di giudizio vanno liquidate in base al criterio della soccombenza, a misura dell'intera vicenda processuale, solo in caso di suo accoglimento, mentre, ove essa venga rigettata, fatta salva l'ipotesi di opposizione incidentale da parte dell'amministrazione, le spese vanno regolate in maniera del tutto autonoma e poste, pertanto, anche a carico integrale della parte privata opponente, ancorché essa abbia diritto a ripetere quelle liquidate nel decreto, in quanto il Ministero opposto, avendo prestato acquiescenza al decreto medesimo, affronta un giudizio che non aveva interesse a provocare e del quale, se vittorioso, non può sopportare le spese. A tale orientamento, ribadito da numerose altre pronunce (v. n. 9728/20 e, non massimate, nn. 9843/22, 14140/22, 13579/22, 10535/22, 9591/22, 9589/22, 9268/22, 40816/21, 32739/21, 32727/21, 32458/21 e 25962/21), da cui deriva che le spese del decreto ingiuntivo di cui all'art. 3 della legge n. 89/01 devono essere liquidate applicando la tabella 8, relativa ai procedimenti monitori, e non la tabella 12 del D.M. n. 55/14, va data continuità, atteso che le critiche svolte dal ricorrente non solo non si confrontano con la ratio del provvedimento impugnato, ma altresì in nessuna loro parte ne scalfiscono il fondamento logico, costituito: a) dal carattere non contenzioso del procedimento che si svolge inaudita altera parte innanzi al consigliere delegato; e b) dall'intangibilità del decreto stesso ove l'opposizione sia respinta. 3. - Il ricorso va, dunque, rigettato. 4. - Nulla per le spese, non avendo il Ministero della Giustizia svolto attività difensiva. 5. - Il procedimento è esente dal contributo unificato. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma, nella c