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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 5 giugno 2026

Cassazione n. 18173/2026

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[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 428/2023depositata il 27/03/2023.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto, avanti al Tribunale di Ravenna, opposizione all’ordinanzaingiunzione n.245/2019, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva irrogatola sanzione amministrativa di € 2.200,00, al Paternò qualetrasgressore e alla società quale coobbligata solidale, per la violazionedell’art. 5 par. 4, Reg.

CE n.543/2011/UE: nell’ambito della verificaeffettuata il 27.3.2014 per un trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi dalle piattaforme [OSCURATO:PERSONA] a punti vendita della stessa società, eraemerso che il documento di trasporto conteneva indicazioniincomplete rispetto a quanto prescritto dalle norme dicommercializzazione specifiche (non era riportata la varietà deiprodotti ortofrutticoli consegnati).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Ravenna avevaaccolto l’opposizione evidenziando, quale ragione più liquida, la nonconfigurabilità dell’illecito per i trasporti da piattaforma a puntivendita della stessa società.

La sentenza era stata poi sottoposta aprocedimento di correzione.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello sia avverso la sentenzaoriginaria, sia avverso la sentenza corretta, radicando dueprocedimenti di impugnazione che erano stati riuniti. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Bologna aveva accolto l’impugnazione, confermandol’ordinanza ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva:ritenuto rituale l’accertamento dell’illecito a carico del trasgressore, inproprio e quale legale rappresentante della società, la notificazionedel verbale di contestazione, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026persona del legale rappresentante, e l’ordinanza ingiunzione, aventequali destinatari l’autore della violazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in quantoobbligata in solido al pagamento della relativa sanzione ai sensi e pergli effetti di cui all’art.6, comma 3, della legge n.689/81 ; ritenutoinfondata l’opposizione nel merito, alla luce delle indicazioniemergenti dalla sentenza n. 319/21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della CGUEpronunciata sulla questione pregiudiziale di interpretazione degliarticoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 delConsiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dal regolamento (CE)n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, nonché degli articoli 5e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dellaCommissione, del 7 giugno 2011, questione sollecitata dalla exart.267 TFUE dalla Corte d’Appello di Venezia in altro procedimento dioggetto analogo.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione incamera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsaapplicazione degli art.6 e 14 l. n.689/81 , i ricorrenti lamentanoche erroneamente la Corte d’Appello di Bologna avrebbe ritenutocorrettamente contestato l’illecito non solo al ritenuto trasgressorema anche al soggetto potenzialmente obbligato in solido: a tal fine laCorte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il fatto che ilverbale di contestazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la suaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026sede legale, senza considerare che nello stesso l’indicazione dellasocietà come coobbligata solidale non compare mai.Il motivo è infondato.L’ordinanza ingiunzione n.245/2019 determina la sanzione perl’illecito amministrativo accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., qualeautore della trasgressione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, quale obbligata in solido ex art.6 co 3 l.n.689/81.

Nessun dubbio può sorgere dal contenuto delprovvedimento sul fatto che l’illecito è imputato a [OSCURATO:PERSONA] trasgressore, ove il riferimento alla sua qualifica nella societàLIDL rappresenta solo la qualità sociale che gli ha permesso lacommissione dell’illecito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamentee solo individuata come obbligata in solido, con espresso richiamo aldisposto dell’art.6 l. n.689/1981.Il verbale di contestazione dell’illecito portava l’indicazione deltrasgressore -erroneamente indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]-, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]Questa Corte ha ancora di recente ribadito che la legge 24novembre 1981, n. 689, all’art. 14, impone che si proceda allanotificazione del verbale di accertamento distintamente altrasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna diun doppio esemplare di detto verbale è superflua soltanto nel caso incui la contestazione della violazione abbia come destinataria una solapersona fisica, che venga considerata nella duplice qualità ditrasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato insolido, nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge (Cass. n. 15104del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994).

Invero, ove siaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed enteopponente, … la coincidenza tra persona fisica e persona giuridicarappresentata da quest’ultima costituisca una situazione tale dagiustificare la sanatoria della mancata notifica specificamentedestinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc.civ.

Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello dellaconoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle propriedifese da parte del destinatario della contestazione – -così, inmotivazione, Cass. n.1087/2026-: l’indicazione emergente dallapronuncia richiamata, pur riferita specificamente alla notificazione,permette di valutare in termini positivi anche la idoneità dellacontestazione, rivolta al trasgressore in proprio e nella veste di legalerappresentante, a coinvolgere la società quale coobbligata solidale,come è ex art.6 l. n.689/81, destinataria anch’essa, in tale veste,della contestazione ex art.14 l. cit.Si aggiunge che il procedimento di opposizione a ordinanzaingiunzione è un giudizio sul rapporto, non sull’atto amministrativoche lo conclude, e, di conseguenza, non possono avere direttarilevanza per derivarne la nullità i vizi eventuali dei passaggiprovvedimento sanzionatorio impugnato: eventuali lesioni dei dirittidi difesa degli interessati intervenute nel corso del procedimento -nelcaso di specie questioni del genere non sono state sollevate-comportano la possibilità di far valere nel giudizio le difese impedite edi rivalutare, come appunto l’opposizione impone, la sussistenza deipresupposti della pretesa sanzionatoria anche alla loro luce -cfr., exmultis, Cass. n.29315/2024-.

In tale contesto il fatto che il verbale dicontestazione, riporti l’indicazione del soggetto destinatario, indicato -Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026pur erroneamente- come trasgressore e quale legale rappresentantedella società coobbligata in solido, pur in mancanza della menzionedella qualifica di coobbligata, diventa di per sé poco significativo -cfr.,ancora, Cass. n.1087/2026-, se non seguito dalla esplicitazione diun’effettiva lesione dei diritti di difesa del trasgressore e/o dellacoobbligata anche ai fini dell'utile predisposizione delle difese, da farvalere nell’ambito del giudizio di opposizione.Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia di questa Corte diCassazione n.17023/2016 non è pertinente, perché si riferisce ad unafattispecie diversa, in cui nell’ordinanza ingiunzione, cioè nelprovvedimento sanzionatorio e non negli atti prodromici delprocedimento amministrativo presupposto, non era precisata laqualità di obbligata solidale della società, quindi direttamentedestinataria della sanzione rispetto alla quale appariva essereillegittimamente individuata come soggetto trasgressore.2.

Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti criticano ladecisione della Corte d’Appello di Bologna per la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UEn.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 come ancheinterpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata in data1agosto 2022 in causa C-319-202la 1 tra [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA].

Violazionedel principio di legalità.

Violazione dell’art.2700 c.c.

Contraddittorietàdella motivazione .Secondo i ricorrenti dalla richiamata sentenza della CGUEemergerebbe che: la normativa europea non impone la redazione dialcun documento di accompagnamento per la movimentazione diprodotti ortofrutticoli; nel caso in cui un documento di trasporto siaemesso, esso deve contenere la corretta indicazione del paese diNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026origine al fine di permettere una prima impressione generale diconformità, pur rimanendo l’operatore libero di utilizzare altremodalità d prova in merito alle informazioni richieste; in caso dierrore sul documento, è compito del Giudice nazionale verificare sel’operatore economico ha fornito all’autorità le informazioni necessarieper permettere l’esecuzione dei controlli.

Se la Corte di merito avessecorrettamente applicato i principi richiamati, avrebbe dovuto rilevareche, in assenza di un obbligo giuridico di redigere documenti ditrasporto per movimentare i prodotti ortofrutticoli -come rilevato dallaCGUE- mancherebbe il presupposto per poter sanzionare l’operatoree, nel caso di specie, il documento di trasporto non esisterebbe peruna libera scelta dell’operatore economico ma per un’imposizione diAgecontrol s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila ildocumento di trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggiorragione non può essere sanzionato un operatore economico che siacostretto a farlo.

Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie,anche sul Paese di origine dei prodotti, erano chiaramente riportatesugli imballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo aicontrolli, e sarebbero state di conseguenza correttamente percepibilidai consumatori preso i punti vendita.

Mancherebbe, in concreto, lafattispecie dell’illecito amministrativo contestato, in violazionedell’art.1 l. n.689/1981 che non permette l’applicazione analogicadelle sanzioni amministrative.

In ogni caso, la Corte distrettualeavrebbe dovuto verificare anche l’offensività in concreto dellacondotta contestata ai ricorrenti, rispetto ai quali si sarebbe dovutoverificare se avessero dissipato immediatamente i dubbi degliaccertatori dovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli.

Nelcaso di specie, inoltre, l’ispettore di [OSCURATO:SOCIETA] aveva certificato laNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026conformità della merce alle norme di commercializzazione,permettendone la vendita immediata, così attestando che leprospettate carenze del documento di trasporto non avevano avutorilievo ai fini del controllo: la certificazione richiamata era dotata dipubblica fede e la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto delleinformazioni in essa contenute.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabilealla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue loscopo di assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori,della concorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete dimisure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione disanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione èl’art.5 del Reg.

UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere leindicazioni esterne necessarie, nell’ambito del rispetto delle finalitàesposte sopra: «1.

Le indicazioni previste dal presente capo sonoriportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integratanell’imballaggio o fissata ad esso. […]

4. Le fatture e i documenti diaccompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano ilnome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, lavarietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma dicommercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto èdestinato alla trasformazione».

Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8(Ambito di applicazione «Il presente capo stabilisce le norme relativeNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoliin tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essisiano conformi alle norme di commercializzazione e alle altredisposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis delregolamento (CE) n. 1234/2007») e delle norme richiamate, ildocumento di trasporto relativo ai prodotti ortofrutticoli freschi che neerano oggetto riportava indicazioni non conformi a quelle presentisulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanzadella pronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questionepregiudiziale sollevata in altro procedimento di oggetto analogo,derivandone che In tema di controlli di conformità alle norme dicommercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in casodi trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita aldettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg.

UEn. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forzadell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento ditrasporto interno (cd.

"bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso,al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazioneil controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifichecorrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano giàpresenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sulmezzo di trasporto -così Cass. n.1597/2025, che riproduce inmotivazione le norme europee e interne di riferimento per lacomprensione della fattispecie in esame-.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Questa Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025, alla luce della pronunciapregiudiziale della CGUE.La sentenza CGUE nella causa C-319/21, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamatealla luce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documentiche differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti checompongono le partite da controllare è idonea a viziare taleimpressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllodi conformità ; -i documenti indicati costituiscono i documenti diriferimento che devono fedelmente riflettere le indicazioni riportatesugli imballaggi delle partite da controllare , anche se le norme diriferimento non limitano le modalità di prova di cui l’operatoreeconomico si può avvalere per consentire all’ispettore di ricavareun’impressione generale della spedizione oggetto di controllo; -neconsegue che se il documento di accompagnamento contieneun’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatoreeconomico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente conogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta didetto prodotto ; -il documento di accompagnamento deve contenere l’indicazione del Paese di origine del prodotto anchequando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti almedesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma diNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026distribuzione e un punto vendita, perché l'espressione «in tutte le fasidi commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione, deveessere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e113 bis reg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che ilcontrollo di conformità alle norme di commercializzazione di prodottiortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere undocumento di accompagnamento ma, quando tale detentoreemette un siffatto documento egli deve, in tutte le fasi dicommercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese diorigine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanzache le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzionen.543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediantestampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, suun cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzodi trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emessedal fornitore di tali prodotti .Alla luce delle indicazioni emergente dall’interpretazione dellaCGUE degli art.5 e 8 reg.

CE n.543/2011/UE e norme presupposte,consegue quindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievoformale della presenza o assenza o erronea compilazione didocumenti necessari per il trasporto, ma la presenza, influente sullaqualità del controllo, di un documento di accompagnamento,effettivamente redatto, contenente indicazioni incomplete o erroneesui Paesi di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi trasportati, incontrasto con quelle riportate sulle etichettature dei prodotti o sulcartello informativo (per i prodotti sfusi).Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fattoche il trasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha dispostoe abbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stessosoggetto, perché detto controllo deve essere possibile e può essereeffettuato «in tutte le fasi di commercializzazione»: l’espressione, noncorredata da alcuna limitazione, deve essere infatti intesa in sensoampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi -comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-.

Questa necessità non è superata dal fatto che i prodottisiano etichettati o sia presente un cartello informativo.

È evidente,infatti, che la presenza di indicazioni confliggenti crea un contrastoinformativo ostacolante il controllo.-L’errore di indicazione può essere superato solo se,nell’immediatezza del controllo -e quindi in loco: trattandosi di benideperibili, l’esigenza di tempestività è evidente- sia possibileindividuare subito il dato corretto senza alcun dubbio e senzanecessità di verifiche complesse, riguardanti riscontri documentali daeseguire presso la diversa sede dell’operatore economico che haeffettuato la spedizione: diversamente, l’attività di controllo èostacolata e l’elemento oggettivo dell’illecito è integrato.

Non si ponequindi un problema di valutazione dell’offensività in concreto dellacondotta illecita contestata: l’offensività sta nella previsionedell’illecito amministrativo effettuata dal legislatore (comunitario einterno), mentre stabilire se il controllo sia in concreto comunqueNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026possibile e agevole, senza ricorso a verifiche esterne, riguardal’esistenza della condotta illecita contestata.-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche lapronuncia della CGUE- che ove vi sia contrasto diretto o noncorrispondenza tra il documento di accompagnamento e le indicazionicontenute sulle etichettature dei prodotti o sul cartello informativopossa essere data rilevanza a queste ultime, neutralizzando larilevanza del documento errato sul presupposto di una sua affermatafacoltatività, che, del resto, la CGUE ha rilevato solo con riguardoall’ambito specifico al quale era circoscritta la questione richiesta.

Neconsegue che un documento di accompagnamento per il trasportonecessario in base ad altre disposizioni normative -per esempiofiscali, anche interne a singoli Stati- deve essere stilato correttamenteanche quanto alle indicazioni richieste dalla normativa europea edinterna per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne sonooggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dalla CGUE: se ildocumento c’è, perché emesso e/o perché necessario ad altri fini,deve essere completo e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea o incompleta indicazionepresente sul documento di trasporto sull’elemento soggettivodell’illecito, ai sensi dell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano glioneri probatori a carico del responsabile dell’illecito, la cui colpa sipresume -cfr.

Cass. n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitodell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la nonobbligatorietà del documento di accompagnamento nei terminiNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026evidenziati dalla Corte Europea possa avere un qualche rilievo perescludere l’elemento oggettivo della violazione contestata.Del resto, la Corte d’Appello di Bologna si è comunque fatta caricodi verificare la sussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazionedella CGUE, che ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] stabilire se, inrelazione allo specifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sullabase delle circostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando ledistorsioni dell’impressione generale della spedizione derivatedall’errore sui documenti.

L’esito della verifica è stato sfavorevole peri ricorrenti sui seguenti rilievi: - nel caso in esame, laincompletezza dei documenti di accompagnamento, in via di fatto,[…] non è mai stata contestata nel primo grado di giudizio, ed è undato acquisito ex art.115 c.p.c. ; - che poi in concreto laulteriore documentazione presente all’atto del controllo fossecomunque idonea, di per sé, a svolgere un controllo efficiente,ricavata dal documento di accompagnamento incompleto non puòdirsi, e non risulta provato, nella causa ; -pur essendo stato ilcontrollo effettuato, non è stata acquisita prova chel’incompletezza del documento sia stata irrilevante, sull’efficienza delcontrollo, che è cosa diversa dalla mera possibilità del controllo perché nulla dice sui tempi, sulla precisione e sulla valutazionequalitativa della verifica.[OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Bologna ha quindi svolto una valutazione dimerito che ha considerato gli elementi documentali istruttori acquisiti,quindi anche il verbale richiamato dai ricorrenti, ritenendo che nonemergessero elementi idonei a riscontrare l’irrilevanza dellaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026incompletezza del documento di trasporto sull’efficienza e sui tempidel controllo.Poiché la motivazione della Corte distrettuale è sorretta da unimpianto motivazionale effettivo, logicamente sviluppato e privo dicontraddittorietà intrinseca -l’intervento del controllo non è incontrasto con il rilievo della impossibilità di verificarne l’efficienza-,rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost., essanon può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità -cfr., per tutte, Cass.

SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sonoconformate le pronunce successive-.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto.

P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] Italias.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diAgecontrol s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge,inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Bologna n. 428/2023depositata il 27/03/2023.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:SOCIETA]., a socio unico, e [OSCURATO:PERSONA] avevanoproposto, avanti al Tribunale di Ravenna, opposizione all’ordinanzaingiunzione n.245/2019, con la quale [OSCURATO:SOCIETA]. aveva irrogatola sanzione amministrativa di € 2.200,00, al Paternò qualetrasgressore e alla società quale coobbligata solidale, per la violazionedell’art. 5 par. 4, Reg. CE n.543/2011/UE: nell’ambito della verificaeffettuata il 27.3.2014 per un trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi dalle piattaforme [OSCURATO:PERSONA] a punti vendita della stessa società, eraemerso che il documento di trasporto conteneva indicazioniincomplete rispetto a quanto prescritto dalle norme dicommercializzazione specifiche (non era riportata la varietà deiprodotti ortofrutticoli consegnati).Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale di Ravenna avevaaccolto l’opposizione evidenziando, quale ragione più liquida, la nonconfigurabilità dell’illecito per i trasporti da piattaforma a puntivendita della stessa società. La sentenza era stata poi sottoposta aprocedimento di correzione.[OSCURATO:SOCIETA]. aveva proposto appello sia avverso la sentenzaoriginaria, sia avverso la sentenza corretta, radicando dueprocedimenti di impugnazione che erano stati riuniti. [OSCURATO:PERSONA]Appello di Bologna aveva accolto l’impugnazione, confermandol’ordinanza ingiunzione nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] aveva:ritenuto rituale l’accertamento dell’illecito a carico del trasgressore, inproprio e quale legale rappresentante della società, la notificazionedel verbale di contestazione, notificato alla società [OSCURATO:SOCIETA]. inNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026persona del legale rappresentante, e l’ordinanza ingiunzione, aventequali destinatari l’autore della violazione e [OSCURATO:SOCIETA]. in quantoobbligata in solido al pagamento della relativa sanzione ai sensi e pergli effetti di cui all’art.6, comma 3, della legge n.689/81 ; ritenutoinfondata l’opposizione nel merito, alla luce delle indicazioniemergenti dalla sentenza n. 319/21 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] della CGUEpronunciata sulla questione pregiudiziale di interpretazione degliarticoli 113 e 113-bis del regolamento (CE) n. 1234/2007 delConsiglio, del 22 ottobre 2007, come modificato dal regolamento (CE)n. 361/2008 del Consiglio, del 14 aprile 2008, nonché degli articoli 5e 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 dellaCommissione, del 7 giugno 2011, questione sollecitata dalla exart.267 TFUE dalla Corte d’Appello di Venezia in altro procedimento dioggetto analogo.[OSCURATO:SOCIETA]. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] hanno propostoricorso per cassazione, articolato in due motivi.[OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso.Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative, intermini rispetto alla data dell’adunanza fissata per la discussione incamera di consiglio del ricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso, rubricato violazione e falsaapplicazione degli art.6 e 14 l. n.689/81 , i ricorrenti lamentanoche erroneamente la Corte d’Appello di Bologna avrebbe ritenutocorrettamente contestato l’illecito non solo al ritenuto trasgressorema anche al soggetto potenzialmente obbligato in solido: a tal fine laCorte di merito avrebbe ingiustificatamente valorizzato il fatto che ilverbale di contestazione è stato notificato a [OSCURATO:SOCIETA]. presso la suaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026sede legale, senza considerare che nello stesso l’indicazione dellasocietà come coobbligata solidale non compare mai.Il motivo è infondato.L’ordinanza ingiunzione n.245/2019 determina la sanzione perl’illecito amministrativo accertato a carico di [OSCURATO:PERSONA], inproprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]., qualeautore della trasgressione, e a [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legalerappresentante pro tempore, quale obbligata in solido ex art.6 co 3 l.n.689/81. Nessun dubbio può sorgere dal contenuto delprovvedimento sul fatto che l’illecito è imputato a [OSCURATO:PERSONA] trasgressore, ove il riferimento alla sua qualifica nella societàLIDL rappresenta solo la qualità sociale che gli ha permesso lacommissione dell’illecito; la società [OSCURATO:SOCIETA]. è espressamentee solo individuata come obbligata in solido, con espresso richiamo aldisposto dell’art.6 l. n.689/1981.Il verbale di contestazione dell’illecito portava l’indicazione deltrasgressore -erroneamente indicato nella persona di [OSCURATO:PERSONA]-, in proprio e quale legale rappresentante di [OSCURATO:SOCIETA]Questa Corte ha ancora di recente ribadito che la legge 24novembre 1981, n. 689, all’art. 14, impone che si proceda allanotificazione del verbale di accertamento distintamente altrasgressore ed alla persona obbligata solidale, e che la consegna diun doppio esemplare di detto verbale è superflua soltanto nel caso incui la contestazione della violazione abbia come destinataria una solapersona fisica, che venga considerata nella duplice qualità ditrasgressore e di rappresentate del soggetto giuridico obbligato insolido, nei casi previsti dall'art. 6 della stessa legge (Cass. n. 15104del 22/06/2010; Cass. n. 4172 del 29/04/1994). Invero, ove siaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026documentato il rapporto tra autore della trasgressione ed enteopponente, … la coincidenza tra persona fisica e persona giuridicarappresentata da quest’ultima costituisca una situazione tale dagiustificare la sanatoria della mancata notifica specificamentedestinata all’ente rappresentato, ex art. 156, comma 3, cod. proc.civ. Tanto per il raggiungimento del relativo scopo - che è quello dellaconoscenza legale dell’atto volta all’utile predisposizione delle propriedifese da parte del destinatario della contestazione – -così, inmotivazione, Cass. n.1087/2026-: l’indicazione emergente dallapronuncia richiamata, pur riferita specificamente alla notificazione,permette di valutare in termini positivi anche la idoneità dellacontestazione, rivolta al trasgressore in proprio e nella veste di legalerappresentante, a coinvolgere la società quale coobbligata solidale,come è ex art.6 l. n.689/81, destinataria anch’essa, in tale veste,della contestazione ex art.14 l. cit.Si aggiunge che il procedimento di opposizione a ordinanzaingiunzione è un giudizio sul rapporto, non sull’atto amministrativoche lo conclude, e, di conseguenza, non possono avere direttarilevanza per derivarne la nullità i vizi eventuali dei passaggiprovvedimento sanzionatorio impugnato: eventuali lesioni dei dirittidi difesa degli interessati intervenute nel corso del procedimento -nelcaso di specie questioni del genere non sono state sollevate-comportano la possibilità di far valere nel giudizio le difese impedite edi rivalutare, come appunto l’opposizione impone, la sussistenza deipresupposti della pretesa sanzionatoria anche alla loro luce -cfr., exmultis, Cass. n.29315/2024-. In tale contesto il fatto che il verbale dicontestazione, riporti l’indicazione del soggetto destinatario, indicato -Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026pur erroneamente- come trasgressore e quale legale rappresentantedella società coobbligata in solido, pur in mancanza della menzionedella qualifica di coobbligata, diventa di per sé poco significativo -cfr.,ancora, Cass. n.1087/2026-, se non seguito dalla esplicitazione diun’effettiva lesione dei diritti di difesa del trasgressore e/o dellacoobbligata anche ai fini dell'utile predisposizione delle difese, da farvalere nell’ambito del giudizio di opposizione.Il richiamo dei ricorrenti alla pronuncia di questa Corte diCassazione n.17023/2016 non è pertinente, perché si riferisce ad unafattispecie diversa, in cui nell’ordinanza ingiunzione, cioè nelprovvedimento sanzionatorio e non negli atti prodromici delprocedimento amministrativo presupposto, non era precisata laqualità di obbligata solidale della società, quindi direttamentedestinataria della sanzione rispetto alla quale appariva essereillegittimamente individuata come soggetto trasgressore.2. Con il secondo motivo di doglianza i ricorrenti criticano ladecisione della Corte d’Appello di Bologna per la violazione e falsaapplicazione dell’articolo 5.4 del regolamento di esecuzione UEn.543/2011 della Commissione del 7 giugno 2011 come ancheinterpretato dalla Corte di Giustizia nella sentenza pronunciata in data1agosto 2022 in causa C-319-202la 1 tra [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:SOCIETA]. Violazionedel principio di legalità. Violazione dell’art.2700 c.c. Contraddittorietàdella motivazione .Secondo i ricorrenti dalla richiamata sentenza della CGUEemergerebbe che: la normativa europea non impone la redazione dialcun documento di accompagnamento per la movimentazione diprodotti ortofrutticoli; nel caso in cui un documento di trasporto siaemesso, esso deve contenere la corretta indicazione del paese diNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026origine al fine di permettere una prima impressione generale diconformità, pur rimanendo l’operatore libero di utilizzare altremodalità d prova in merito alle informazioni richieste; in caso dierrore sul documento, è compito del Giudice nazionale verificare sel’operatore economico ha fornito all’autorità le informazioni necessarieper permettere l’esecuzione dei controlli. Se la Corte di merito avessecorrettamente applicato i principi richiamati, avrebbe dovuto rilevareche, in assenza di un obbligo giuridico di redigere documenti ditrasporto per movimentare i prodotti ortofrutticoli -come rilevato dallaCGUE- mancherebbe il presupposto per poter sanzionare l’operatoree, nel caso di specie, il documento di trasporto non esisterebbe peruna libera scelta dell’operatore economico ma per un’imposizione diAgecontrol s.p.a.: poiché un operatore economico che non compila ildocumento di trasporto non potrebbe essere sanzionato, a maggiorragione non può essere sanzionato un operatore economico che siacostretto a farlo. Nel caso di specie, inoltre, le indicazioni necessarie,anche sul Paese di origine dei prodotti, erano chiaramente riportatesugli imballaggi, non potendo sussistere quindi alcun ostacolo aicontrolli, e sarebbero state di conseguenza correttamente percepibilidai consumatori preso i punti vendita. Mancherebbe, in concreto, lafattispecie dell’illecito amministrativo contestato, in violazionedell’art.1 l. n.689/1981 che non permette l’applicazione analogicadelle sanzioni amministrative. In ogni caso, la Corte distrettualeavrebbe dovuto verificare anche l’offensività in concreto dellacondotta contestata ai ricorrenti, rispetto ai quali si sarebbe dovutoverificare se avessero dissipato immediatamente i dubbi degliaccertatori dovendosi escludere, in tal caso, l’intralcio ai controlli. Nelcaso di specie, inoltre, l’ispettore di [OSCURATO:SOCIETA] aveva certificato laNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026conformità della merce alle norme di commercializzazione,permettendone la vendita immediata, così attestando che leprospettate carenze del documento di trasporto non avevano avutorilievo ai fini del controllo: la certificazione richiamata era dotata dipubblica fede e la Corte di merito avrebbe dovuto tenere conto delleinformazioni in essa contenute.Il motivo di ricorso è infondato.In estrema sintesi, la normativa italiana ed europea applicabilealla commercializzazione di prodotti ortofrutticoli freschi persegue loscopo di assicurare la qualità degli stessi a tutela dei consumatori,della concorrenza e del mercato, predisponendo a tal fine una rete dimisure finalizzate alla facilitazione dei controlli e all’irrogazione disanzioni amministrative nelle ipotesi di loro violazione.Nello specifico, la norma di cui è stata contestata la violazione èl’art.5 del Reg. UE n. 534/2011 che, in tema di commercializzazionedi prodotti ortofrutticoli freschi, precisa quali debbono essere leindicazioni esterne necessarie, nell’ambito del rispetto delle finalitàesposte sopra: «1. Le indicazioni previste dal presente capo sonoriportate a caratteri leggibili e visibili su uno dei lati dell’imballaggio,mediante stampatura diretta indelebile o mediante etichetta integratanell’imballaggio o fissata ad esso. […] 4. Le fatture e i documenti diaccompagnamento, escluse le ricevute per il consumatore, recano ilnome e il paese di origine dei prodotti e, se del caso, la categoria, lavarietà o il tipo commerciale se ciò è richiesto da una norma dicommercializzazione specifica, oppure indicano che il prodotto èdestinato alla trasformazione». Questo perché nell’ambitodell’esecuzione di un controllo secondo le disposizioni dell’art. 8(Ambito di applicazione «Il presente capo stabilisce le norme relativeNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026ai controlli di conformità, ossia i controlli effettuati sugli ortofrutticoliin tutte le fasi di commercializzazione al fine di verificare che essisiano conformi alle norme di commercializzazione e alle altredisposizioni di cui al presente titolo e agli articoli 113 e 113 bis delregolamento (CE) n. 1234/2007») e delle norme richiamate, ildocumento di trasporto relativo ai prodotti ortofrutticoli freschi che neerano oggetto riportava indicazioni non conformi a quelle presentisulle etichettature dei prodotti.Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi sulla rilevanzadella pronuncia della CGUE, emessa per risolvere la questionepregiudiziale sollevata in altro procedimento di oggetto analogo,derivandone che In tema di controlli di conformità alle norme dicommercializzazione relative ai prodotti ortofrutticoli freschi, in casodi trasporto tra la piattaforma di distribuzione e il punto vendita aldettaglio del medesimo soggetto giuridico, gli artt. 5 e 8 del Reg. UEn. 543 del 2011 (ratione temporis vigenti), in forzadell'interpretazione datane dalla sentenza della Corte di giustizia UEnella causa C-319/21, non obbligano all'emissione di un documento ditrasporto interno (cd. "bolla XAB") il quale tuttavia, laddove emesso,al fine di assicurare in relazione a tutte le fasi di commercializzazioneil controllo di conformità, deve contenere indicazioni specifichecorrette e complete a prescindere dal fatto che esse siano giàpresenti negli imballaggi, sulle fatture o sulla scheda collocata sulmezzo di trasporto -così Cass. n.1597/2025, che riproduce inmotivazione le norme europee e interne di riferimento per lacomprensione della fattispecie in esame-.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Questa Corte intende confermare l’orientamento interpretativo giàespresso nell’ordinanza n.1597/2025, alla luce della pronunciapregiudiziale della CGUE.La sentenza CGUE nella causa C-319/21, avente ad oggettol’interpretazione delle disposizioni regolamentari europee richiamatealla luce del complessivo contesto normativo di riferimento da essepresupposto, stabilisce che: -dal momento che il documento diaccompagnamento costituisce uno dei due documenti di riferimento(l’altro è la dichiarazione relativa alla spedizione) sulla base del qualel’ispettore ricava un’impressione generale delle partite da controllare, qualsiasi indicazione del paese d’origine riportata in tali documentiche differisca da quella riportata sugli imballaggi dei prodotti checompongono le partite da controllare è idonea a viziare taleimpressione generale e, pertanto, a nuocere all’efficienza del controllodi conformità ; -i documenti indicati costituiscono i documenti diriferimento che devono fedelmente riflettere le indicazioni riportatesugli imballaggi delle partite da controllare , anche se le norme diriferimento non limitano le modalità di prova di cui l’operatoreeconomico si può avvalere per consentire all’ispettore di ricavareun’impressione generale della spedizione oggetto di controllo; -neconsegue che se il documento di accompagnamento contieneun’errata indicazione del paese di origine, spetta all’operatoreeconomico detentore di tale prodotto dissipare immediatamente conogni mezzo, i dubbi che l’ispettore può nutrire sull’origine esatta didetto prodotto ; -il documento di accompagnamento deve contenere l’indicazione del Paese di origine del prodotto anchequando tale prodotto è trasportato tra soggetti appartenenti almedesimo operatore economico, in particolare tra una piattaforma diNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026distribuzione e un punto vendita, perché l'espressione «in tutte le fasidi commercializzazione», non corredata da alcuna limitazione, deveessere intesa in senso ampio; -in conclusione (punto 43 dellasentenza), l’art.5 cit., letto alla luce dell’art.8 cit. e degli art.113 e113 bis reg. n.1234/2007, deve essere interpretato nel senso che ilcontrollo di conformità alle norme di commercializzazione di prodottiortofrutticoli non impone al detentore di tali prodotti di emettere undocumento di accompagnamento ma, quando tale detentoreemette un siffatto documento egli deve, in tutte le fasi dicommercializzazione di detti prodotti, indicare il nome e il paese diorigine dei medesimi prodotti, indipendentemente dalla circostanzache le indicazioni esterne previste dal regolamento di esecuzionen.543/2011 siano già riportate a caratteri visibili e mediantestampatura indelebile su uno dei lati degli imballaggi degli stessi, suun cartello informativo collocato in modo visibile all’interno del mezzodi trasporto con il quale sono trasportati nonché sulle fatture emessedal fornitore di tali prodotti .Alla luce delle indicazioni emergente dall’interpretazione dellaCGUE degli art.5 e 8 reg. CE n.543/2011/UE e norme presupposte,consegue quindi che:-Oggetto dell’illecito amministrativo contestato non è il rilievoformale della presenza o assenza o erronea compilazione didocumenti necessari per il trasporto, ma la presenza, influente sullaqualità del controllo, di un documento di accompagnamento,effettivamente redatto, contenente indicazioni incomplete o erroneesui Paesi di origine dei prodotti ortofrutticoli freschi trasportati, incontrasto con quelle riportate sulle etichettature dei prodotti o sulcartello informativo (per i prodotti sfusi).Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026-Non rileva per il riscontro della violazione amministrativa il fattoche il trasporto nel cui ambito il controllo viene effettuato parta dallapiattaforma commerciale dell’operatore economico che lo ha dispostoe abbia come destinazione punti vendita facenti capo allo stessosoggetto, perché detto controllo deve essere possibile e può essereeffettuato «in tutte le fasi di commercializzazione»: l’espressione, noncorredata da alcuna limitazione, deve essere infatti intesa in sensoampio.-I documenti di accompagnamento della merce trasportata, aprescindere dalla loro necessità, una volta emessi debbono conteneretutte le indicazioni richieste per il trasporto di prodotti ortofrutticolifreschi -comprese quelle specificamente riferite allo specifico prodottotrasportato-. Questa necessità non è superata dal fatto che i prodottisiano etichettati o sia presente un cartello informativo. È evidente,infatti, che la presenza di indicazioni confliggenti crea un contrastoinformativo ostacolante il controllo.-L’errore di indicazione può essere superato solo se,nell’immediatezza del controllo -e quindi in loco: trattandosi di benideperibili, l’esigenza di tempestività è evidente- sia possibileindividuare subito il dato corretto senza alcun dubbio e senzanecessità di verifiche complesse, riguardanti riscontri documentali daeseguire presso la diversa sede dell’operatore economico che haeffettuato la spedizione: diversamente, l’attività di controllo èostacolata e l’elemento oggettivo dell’illecito è integrato. Non si ponequindi un problema di valutazione dell’offensività in concreto dellacondotta illecita contestata: l’offensività sta nella previsionedell’illecito amministrativo effettuata dal legislatore (comunitario einterno), mentre stabilire se il controllo sia in concreto comunqueNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026possibile e agevole, senza ricorso a verifiche esterne, riguardal’esistenza della condotta illecita contestata.-È pertanto da escludere -e lo esclude del resto anche lapronuncia della CGUE- che ove vi sia contrasto diretto o noncorrispondenza tra il documento di accompagnamento e le indicazionicontenute sulle etichettature dei prodotti o sul cartello informativopossa essere data rilevanza a queste ultime, neutralizzando larilevanza del documento errato sul presupposto di una sua affermatafacoltatività, che, del resto, la CGUE ha rilevato solo con riguardoall’ambito specifico al quale era circoscritta la questione richiesta. Neconsegue che un documento di accompagnamento per il trasportonecessario in base ad altre disposizioni normative -per esempiofiscali, anche interne a singoli Stati- deve essere stilato correttamenteanche quanto alle indicazioni richieste dalla normativa europea edinterna per il trasporto dei prodotti ortofrutticoli freschi che ne sonooggetto -proprio alla luce di quanto evidenziato dalla CGUE: se ildocumento c’è, perché emesso e/o perché necessario ad altri fini,deve essere completo e corretto-.-Vi può essere una incidenza dell’erronea o incompleta indicazionepresente sul documento di trasporto sull’elemento soggettivodell’illecito, ai sensi dell’art.3 l. n.689/1981: in tal caso, operano glioneri probatori a carico del responsabile dell’illecito, la cui colpa sipresume -cfr. Cass. n.11777/2020; Cass. n.11568/2025).Dalle considerazioni che precedono si deve escludere che l’illecitoamministrativo di cui si discute possa presentare, anche all’esitodell’interpretazione data dalla CGUE delle norme di riferimento, profiliviolativi del principio di legalità o che, comunque, la nonobbligatorietà del documento di accompagnamento nei terminiNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026evidenziati dalla Corte Europea possa avere un qualche rilievo perescludere l’elemento oggettivo della violazione contestata.Del resto, la Corte d’Appello di Bologna si è comunque fatta caricodi verificare la sussistenza dell’illecito anche alla luce dell’indicazionedella CGUE, che ha rimesso al [OSCURATO:PERSONA] stabilire se, inrelazione allo specifico trasporto, fosse possibile per l’ispettore, sullabase delle circostanze rilevabili, dissipare ogni dubbio, superando ledistorsioni dell’impressione generale della spedizione derivatedall’errore sui documenti. L’esito della verifica è stato sfavorevole peri ricorrenti sui seguenti rilievi: - nel caso in esame, laincompletezza dei documenti di accompagnamento, in via di fatto,[…] non è mai stata contestata nel primo grado di giudizio, ed è undato acquisito ex art.115 c.p.c. ; - che poi in concreto laulteriore documentazione presente all’atto del controllo fossecomunque idonea, di per sé, a svolgere un controllo efficiente,ricavata dal documento di accompagnamento incompleto non puòdirsi, e non risulta provato, nella causa ; -pur essendo stato ilcontrollo effettuato, non è stata acquisita prova chel’incompletezza del documento sia stata irrilevante, sull’efficienza delcontrollo, che è cosa diversa dalla mera possibilità del controllo perché nulla dice sui tempi, sulla precisione e sulla valutazionequalitativa della verifica.[OSCURATO:SOCIETA] d’Appello di Bologna ha quindi svolto una valutazione dimerito che ha considerato gli elementi documentali istruttori acquisiti,quindi anche il verbale richiamato dai ricorrenti, ritenendo che nonemergessero elementi idonei a riscontrare l’irrilevanza dellaNumero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026incompletezza del documento di trasporto sull’efficienza e sui tempidel controllo.Poiché la motivazione della Corte distrettuale è sorretta da unimpianto motivazionale effettivo, logicamente sviluppato e privo dicontraddittorietà intrinseca -l’intervento del controllo non è incontrasto con il rilievo della impossibilità di verificarne l’efficienza-,rispettando il minimo costituzionale richiesto dall’art.111 Cost., essanon può essere rimessa in discussione in questa sede di legittimità -cfr., per tutte, Cass. SU n.8053/2014, ai cui principi di diritto si sonoconformate le pronunce successive-.In conclusione, il ricorso per cassazione deve essere respinto.Le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate come dadispositivo, seguono la soccombenza.Considerato il tenore della pronuncia, va dato atto –ai sensidell’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002– dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento di unulteriore importo a titolo contributo unificato, pari a quello previstoper la proposizione dell’impugnazione, se dovuto. P.Q.MLa Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA] Italias.r.l. a socio unico e [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in favore diAgecontrol s.p.a. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in€ 1.800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del15%, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge,inclusi iva e cassa avvocati.Dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.Numero registro generale 21454/2023Numero sezionale 1132/2026Numero di raccolta generale 18173/2026Data pubblicazione 05/06/2026Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 5 maggio 2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco