Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 30 maggio 2026

Cassazione n. 16973/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

e 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pellegrino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5956/2020 depo-sitata il 27/11/2020;N. 27371/2022 R.G.[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rap-presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baldassarra– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 2 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5659/2022 depo-sitata il 16/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] N. 3350/2021 R.G.1.1.

Il [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corted'appello di Roma n. 5956/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020,la quale, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell'altroappellato [OSCURATO:PERSONA], ha così, te-stualmente, statuito: “La Corte, definitivamente pronunciando: di-chiara rinunciata la domanda di manleva proposta dall'appellato TiberioMaurizio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; respinge la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna ilComune di Frosinone al rimborso delle spese di lite anticipate da cia-scuno di costoro nel presente grado di giudizio, comprensive di com-pensi per euro 17.000; con sentenza non definitiva, inoltre, dichiara ilComune di Frosinone decaduto dalla garanzia ex art. 1669 c.c. nei con-fronti dell'appellata [OSCURATO:PERSONA]; di-spone, con separata ordinanza, per il prosieguo istruttorio nei confrontidi quest'ultima”.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 3 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/20261.2.

Il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito ai sensi dell'art. 1669c.c. e, in subordine, 2043 c.c., in relazione a lavori di realizzazione diun fabbricato e dei riquadri a terra per la tumulazione a terra dellesalme nel cimitero comunale.Tali lavori, secondo la prospettazione dello stesso odierno ricor-rente, erano stati progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA]; collaudatida [OSCURATO:PERSONA] con certificato di col-laudo emesso il 16 novembre 2005.Aveva ulteriormente riferito il [OSCURATO:PERSONA] che nel2008 erano emersi successivamente gravi fenomeni di infiltrazione neiriquadri a terra del cimitero comunale, tali da rendere i riquadri mede-simi totalmente inservibili all'uso, inducendo il medesimo ricorrente adepositare ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti diprogettisti, impresa esecutrice e collaudatore.All'esito dell'accertamento, riferisce il ricorrente, con elaborato de-positato in data 17 ottobre 2008, il consulente aveva accertato l'as-senza delle necessarie coperture idonee ad evitare infiltrazioni di acquapiovana, attribuendo la responsabilità alle carenze del progetto; allanon corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore, alla noncorretta vigilanza ed attività di controllo dei Direttori dei Lavori e deiCollaudatori.Costituitisi innanzi al Tribunale tutti i soggetti convenuti e concessaa [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione achiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Frosinone, con sentenza n. 1007/2013 del 12 novembre2013 aveva respinto integralmente le domande del [OSCURATO:PERSONA]-SINONE, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 4 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] ‒ e ritenuta dalTribunale operante per tutti i soggetti evocati quali concorrenti – men-tre aveva disatteso la domanda ex art. 2043 c.c. ritenendo che dovessetrovare prevalente applicazione la tutela speciale di cui all'art. 1669c.c. .1.3.

La Corte d'appello di Roma ha, in primo luogo, disatteso il gra-vame con il quale l'odierna ricorrente impugnava la statuizione di de-cadenza ex art. 1669 c.c., osservando che il termine annuale di deca-denza aveva iniziato a decorrere dalla data del 18 ottobre 2008 – datadel deposito della relazione peritale ex art. 696 c.p.c. – mentre il CO-[OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla denuncia con missiva reca-pitata a mezzo posta il 21 ottobre 2009, a nulla rilevando che la missivamedesima fosse stata spedita prima dello scadere del termine di deca-denza, non vertendo in materia di notifica di un atto giudiziale.La Corte d'appello ha invece espresso dissenso rispetto all'afferma-zione del Tribunale, per cui la decadenza ex art. 1669 c.c. veniva adoperare anche nei confronti degli altri soggetti chiamati in correspon-sabilità rispetto all'impresa appaltatrice, ed ha quindi affermato che neiconfronti di questi ultimi il titolo di responsabilità che poteva essereinvocato dall'odierno ricorrente era quello generale di cui all'art. 2043c.c., ma che la domanda formulata a tale titolo non poteva trovareaccoglimento, essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato dell'onere didare prova di tutti gli elementi costitutivi.La Corte territoriale, quindi, ha concluso nel senso della configura-bilità residua della responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha quindidisposto la prosecuzione del giudizio, rilevando infine la tacita rinunciadi [OSCURATO:PERSONA] alla domanda neiSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 5 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026confronti della [OSCURATO:PERSONA], nonessendo stata riproposta tale domanda in sede di appello.1.4.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato IM-[OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA].1.5.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno depositato me-morie.RICORSO N. 27371/2022 R.G.2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenzadella Corte d'appello di Roma n. 5659/2022, pubblicata in data 16 set-tembre 2022, la quale, in accoglimento del gravame proposto dal CO-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Frosinonen. 1007/2013, del 12 novembre 2013 ha condannato l'odierna ricor-rente a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di €785.581,33, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimentodanni ex art. 2043 c.c.2.2.

Era stato originariamente il [OSCURATO:PERSONA] ad agireai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, 2043 c.c. nei confronti siadell'odierna ricorrente sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siadi [OSCURATO:PERSONA], in relazione a lavoriSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 6 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026di realizzazione di un fabbricato e dei riquadri a terra per la tumulazionea terra delle salme nel cimitero comunale.Tali lavori, secondo la prospettazione dello stesso odierno ricor-rente, erano stati progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA]; collaudatida [OSCURATO:PERSONA] con certificato di col-laudo emesso il 16 novembre 2005.Aveva ulteriormente riferito il [OSCURATO:PERSONA] che nel2008 erano emersi successivamente gravi fenomeni di infiltrazione neiriquadri a terra del cimitero comunale, tali da rendere i riquadri mede-simi totalmente inservibili all'uso, inducendo il medesimo odierno ri-corrente a depositare ricorso per accertamento tecnico preventivo neiconfronti di progettisti, impresa esecutrice e collaudatore.Costituitisi innanzi il Tribunale tutti i soggetti convenuti e concessaa [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione achiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1007/2013, del 12 novembre2013 aveva – come già visto - respinto integralmente le domande delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l'eccezione di decadenzaex art. 1669 c.c. sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]- ritenuta dal Tribunale operante per tutti i soggetti evocati quali con-correnti – mentre aveva disatteso la domanda ex art. 2043 c.c. rite-nendo che dovesse trovare prevalente applicazione la tutela speciale dicui all'art. 1669 c.c. .2.3.

Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA], laCorte d'appello di Rima, con una prima sentenza n. 5956/2020, pub-blicata in data il 27 novembre 2020, aveva integralmente respinto ledomande del Comune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-VINO e [OSCURATO:PERSONA]; aveva dichia-Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 7 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026rato il [OSCURATO:PERSONA] decaduto dalla garanzia ex art. 1669c.c. nei confronti dell'odierna ricorrente; aveva ritenuto ammissibile ladomanda ex art. 2043 c.c. sempre nei confronti dell'odierna ricorrente,disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio neiconfronti della sola [OSCURATO:PERSONA].2.4.

Nella decisione definitiva, la Corte d'appello ha ritenuto la re-sponsabilità dell'odierna ricorrente, basando le proprie valutazioni sullerisultanze dell'accertamento tecnico preventivo in quanto dalla consu-lenza tecnica successivamente disposta era emerso l'ormai irreversibilemutamento dello stato dei luoghi.Ritenuto l'an della responsabilità dell'appaltatrice, in ordine alquantum la Corte territoriale, anche in considerazione dell'assenza dicontestazioni dell'odierna ricorrente, ha ritenuto di riconoscere le vocirisarcitorie per: rimborso dei costi di realizzazione delle opere; rim-borso dei costi sostenuti per la estumulazione ed il trasferimento dellesalme; oneri di transennamento dell'area; oneri per la demolizione deimanufatti e della bonifica del relativo sedime; oneri per la realizzazionedelle nuove edicole funerarie; oneri per l'ulteriore trasferimento emessa a dimora definitiva delle salme.2.5.

Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].2.6.

La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 8 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026Vi sono memorie per il ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1.

Preliminarmente, viene disposta la riunione dei due ricorsi in epi-grafe, dovendo trovare applicazione il principio per cui i ricorsi per cas-sazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente,definiscono un unico giudizio - come, nella specie, la sentenza non de-finitiva e quella definitiva - vanno riuniti, trattandosi di un caso assimi-labile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione dipiù impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 17603 del 28/06/2019; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9192 del10/04/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001).Va ulteriormente richiamato il principio per cui i ricorsi per cassa-zione separatamente proposti contro la sentenza sull'an e contro quellasul quantum, la quale è oggettivamente condizionata al permaneredella prima, devono essere riuniti anche d'ufficio, attesa la connessioneche lega la pronuncia sul quantum a quella sull'an (Cass. Sez.

L - Or-dinanza n. 403 del 10/01/2023; Cass. Sez.

L, Sentenza n. 6854 del30/07/1996).2.

Il ricorso principale n. 3350/2021 R.G è affidato a cinque motivi.2.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 1334, 1669 e2966 c.c.Si impugna la decisione della Corte capitolina nella parte in cui haritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.Il ricorrente, premesso che la denuncia ex art. 1669 c.c. è stataconsegnata per la notifica il 13 ottobre 2009 e spedita a mezzo delservizio postale in data 14 ottobre 2009, pervenendo all'appaltatore ilSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 9 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/202621 ottobre 2009, afferma la necessità di assumere come riferimento,ai fini della valutazione di tempestività della denuncia medesima, nonla data di ricezione della medesima, ma la data di suo invio, in quantosarebbe con tale atto che viene ad integrarsi l'esercizio del diritto exart. 2966 c.c.2.2.

Il motivo è infondato.Com'è noto, l'art. 1669 c.c. viene a contemplare due termini: ilprimo comporta l'onere, a pena di decadenza (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20678 del 22/07/2025; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 777 del16/01/2020), di procedere alla denuncia della “rovina o difetti” entroun anno dalla loro scoperta (art. 1669, primo comma, c.c.); il secondostabilisce poi un termine di prescrizione annuale – decorrente dalla de-nuncia – per l'esercizio del diritto.I due termini, peraltro, sono interdipendenti, nel senso che, oveuno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatorenei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può esserefatta valere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989).Orbene questa Corte, pur occupandosi del diverso profilo della pre-scrizione – e non della decadenza – dell'azione ex art. 1669 c.c. ha giàavuto modo di chiarire che la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. nonha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche medianteun atto stragiudiziale, con la conseguenza che l'atto interruttivo dellaprescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta cono-scenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovareapplicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 34648 del 24/11/2022).Si tratta, va osservato, di un principio che viene ad inserirsi armo-nicamente nel più ampio inquadramento dell'ambito di applicazione delSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 10 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026principio di scissione degli effetti della notifica operato da questa Corte,avendo quest'ultima reiteratamente chiarito che tale principio è statosancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti pro-cessuali e non anche a quelli sostanziali, e che pertanto può essereesteso anche agli effetti sostanziali degli atti processuali soltanto qua-lora il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale,mentre in ogni altra ipotesi gli effetti sostanziali si producono solo dalmomento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 24822 del 9/12/2015; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.4193 del 18/02/2025; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18952 del13/06/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7404 del 17/03/2021; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24041 del 30/10/2020; Cass. Sez.

Un., Sentenzan. 8227 del 22/03/2019).Si deve a questo punto osservare che, se è pur vero che la denunciaex art. 1669 c.c. può anche essere effettuata con un atto processuale– e cioè agendo direttamente per dedurre la sussistenza della fattispe-cie ex art. 1669 c.c., contestualmente sollecitando il riconoscimentodella relativa tutela – è anche vero che il ricorso allo strumento pro-cessuale non risulta affatto imprescindibile ai fini dell'effettuazionedella denuncia, la quale ben può operarsi con atto stragiudiziale, dalmomento che costituisce mera dichiarazione volta a segnalare all'ap-paltatore la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. ancheper consentirgli di operare le necessarie verifiche e – eventualmente –spontaneamente attivarsi per eliminarle o ridurle.Per i suoi caratteri, quindi, la denuncia, da un lato, non necessitadel ricorso allo strumento processuale – potendosi al massimo “cumu-lare” al medesimo in caso di immediata attivazione della parte ‒ e,dall'altro lato, ha natura di dichiarazione necessariamente recettizia,che non può produrre effetti fino a che non sia portata a conoscenza,Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 11 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026effettiva o presunta, del destinatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1240del 18/04/1972).Da ciò deve conseguire, allora che, in tema di appalto, poiché ladenuncia dei vizi cui all'art. 1669, primo comma, c.c. non ha natura didiante un atto stragiudiziale e, parimenti, ha natura di dichiarazionerecettizia che non può produrre effetti fino a che non sia portata a co-noscenza - effettiva o presunta - del destinatario, alla medesima nonè applicabile il principio di scissione degli effetti della notifica, con laconseguenza che essa deve pervenire, e non solo essere spedita, aldestinatario entro l'anno dalla scoperta.Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito, dopo aver individuatoil momento della scoperta dei difetti dell'opera nella data di depositodella relazione peritale all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. –in piena conformità all'orientamento espresso in materia da questaCorte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 777 del 16/01/2020) ‒ hanno constatato che la de-nuncia dei difetti era pervenuta all'appaltatore ad oltre un anno dallascoperta medesima, sebbene spedita a mezzo posta prima della sca-denza del termine.Nell'affermare, conseguentemente, che il Comune di Frosinone eraincorso nella decadenza ex art. 1669, primo comma, c.c., i giudici dimerito hanno fatto governo pienamente corretto della legge, confor-mandosi ai principi dettati da questa Corte, di talché la doglianza delComune stesso deve ritenersi del tutto infondata.2.3.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.Sempre in relazione al profilo della decadenza ex art. 1669 c.c. sicensura la decisione impugnata per non aver esaminato il fatto – de-Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 12 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026dotto con l'atto di appello – per cui il termine per il deposito della rela-zione peritale nel procedimento per accertamento tecnico preventivoera stato differito al 1° novembre 2008 e che, pur essendo avvenuto ildeposito già in data 18 ottobre 2008, lo stesso ricorrente aveva avutonotizia del deposito solo in data 6 novembre 2008, con la notifica delprovvedimento di liquidazione delle spese del consulente.Argomenta, quindi, che la Corte d'appello ha omesso di valutare lacircostanza decisiva per cui la conoscenza dei presupposti di cui all'art.1669 c.c. era maturata in capo all'odierno ricorrente solo in data 1° o6 novembre 2008.2.4.

Il motivo di ricorso è inammissibile.Poiché, infatti, il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12settembre 2012, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-terc.p.c., dal momento che la decisione della Corte d'Appello non risultain alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primogrado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri-getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez.

L - Sentenza n. 20994 del 6/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).2.5.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043,2055 c.c.Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello nella partein cui ha escluso la responsabilità dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]-VINO e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE sia ex art. 1669 c.c. sia ex art. 2043 c.c.Deduce, in particolare, che:Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 13 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026− la responsabilità ex art. 1669 c.c. della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si estendeva anche agli altri controricorrenti corre-sponsabili, quali soggetti che avevano collaborato con l'appalta-tore;− in ogni caso i controricorrenti dovevano ritenersi responsabili exartt. 2043 e 2055 c.c. alla luce delle risultanze dell'accertamentotecnico preventivo, non avendo la decisione impugnata neppuremotivato le ragioni dell'esclusione di tale responsabilità.2.6.

Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4) c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4) c.p.c.; 111 Cost;Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello sempre nellaparte in cui ha escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei controri-correnti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].Deduce il carattere viziato della sentenza, in quanto la stessa nonsolo avrebbe escluso tale responsabilità con motivazione apparente edincomprensibile ma, in tal modo, avrebbe omesso di statuire sulle do-mande dello stesso ricorrente.2.7.

I due motivi devono essere esaminati congiuntamente inquanto entrambi riferiti alla posizione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE.Ciò premesso, si osserva che, quanto all'invocata responsabilità exart. 1669 c.c., le deduzioni del ricorso risultano comunque assorbitedal rigetto del primo motivo di ricorso e dalla conseguente definitivitàSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 14 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026della statuizione che ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] decadutodalla possibilità di agire, appunto, ex art. 1669 c.c.Quanto al profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c. le deduzionidella ricorrente risultano invece infondate, dovendosi invero ribadire ilprincipio richiamato anche dalla decisione impugnata - e che verrà ul-teriormente richiamato anche in sede di esame del primo motivo delricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellaIMPRESA [OSCURATO:PERSONA] - per cui, poiché la responsa-bilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla normagenerale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può es-sere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e sog-gettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entrocui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senzapoter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza checonnota l'azione speciale (cfr. la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n.29442 del 2025 nonché Cass. Sez.

Un., Sentenza n. 2284 del 3/02/2014; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520del 12/04/2006).Rammentato altresì che questa Corte ha parimenti enunciato il prin-cipio, peraltro invocato anche dal ricorrente, per cui la responsabilitàex art. 1669 c.c. opera non solo in relazione all'appaltatore ma anchein relazione ad altri professionisti – in quanto costoro, con le rispettiveazioni od omissioni concorrono in modo efficiente a produrre uno deglieventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. – risultando,pertanto, appaltatore e professionisti autori dell'unico illecito di cui ven-gono a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, specifi-camente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012; Cass. Sez. 2, Sen-Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 15 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026tenza n. 7992 del 25/08/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8904 del28/10/1994 ma si vedano anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20307 del4/10/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 29/01/2002; Cass. Sez.2, Sentenza n. 1290 del 05/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7992del 25/08/1997), consegue che la configurabilità della tutela ex art.1669 c.c. nei confronti dei professionisti che abbiano assistito l'appal-tatore viene ad assorbire la tutela ex art. 2043 c.c., potendo quest'ul-tima essere invocata unicamente ove non sussistano i presupposti og-gettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., e non già alfine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ap-presta quest'ultima tutela e men che meno al fine di eludere il peculiareregime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.La decisione impugnata si è conformata ai suddetti principi, inquanto - con motivazione sicuramente sintetica ma non apparente epienamente coerente - la Corte d'appello, dopo aver escluso l'assolutaincompatibilità tra l'azione ex art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c. richia-mando, appunto, i principi espressi da questa Corte (in particolare daCass.

Sez.

Un., Sentenza n. 2284 del 3/02/2014), ha tuttavia esclusoche nella specie non sussistessero i presupposti della residuale sussi-diarietà della seconda azione rispetto alla prima.Emergono, in tal modo, la infondatezza delle doglianze della ricor-rente sia in ordine ad un inadeguato governo degli artt. 1669 e 2043c.c. sia in ordine al carattere inesistente della motivazione sia, infine,in ordine alla mancata valutazione degli esiti degli accertamenti peri-tali, deduzioni – queste ultime – ulteriormente inammissibili in quantoevidentemente riferite al merito della decisione e non all'omesso esamedi fatti storici.2.8.

Con il quinto motivo – subordinato al mancato accoglimentodei precedenti ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 16 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere laCorte d'appello condannato il ricorrente alla rifusione delle spese pro-cessuali anche di [OSCURATO:PERSONA], seb-bene lo stesso fosse rimasto contumace in appello.2.9.

Il motivo deve essere accolto.La Corte d'appello – peraltro in contraddizione con il paragrafo fi-nale della motivazione – ha infatti riconosciuto le spese del grado diappello anche in favore di [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE, nonostante la dichiarata contumacia del medesimo, in talmodo violando l'art. 91 c.p.c.Lo stesso controricorrente [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE, del resto, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento delmotivo.3.

Il ricorso incidentale n. 3350/2021 R.G è affidato a due motivi.3.1.

Con il primo motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043c.c.Si impugna la decisione della Corte capitolina nella parte in cui haritenuto formulabile nei confronti della ricorrente incidentale la do-manda ex art. 2043 c.c., nonostante la domanda ex art. 1669 c.c. fossestata disattesa.Argomenta la ricorrente incidentale che tra la tutela ex art. 1669c.c. e la tutela ex art. 2043 c.c. sussiste un rapporto specie/genere,con la conseguenza che, disattesa la prima, la seconda non può trovareapplicazione.3.2.

Il motivo merita accoglimento.Esso, infatti, è fondato per le medesime considerazioni relative airapporti tra l'art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c. già esposte in sede diesame del terzo e quarto motivo di ricorso principale, considerazioniSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 17 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026che in questa sede possono essere più sinteticamente reiterate me-diante un nuovo richiamo al principio per cui, in tema di rovina e difettinell'appalto, l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c.può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivie soggettivi per l'applicazione della regola speciale di cui all'art. 1669c.c. e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordina-mento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggi-rare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'a-zione speciale (cfr. la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29442 del2025 e l'ulteriore giurisprudenza precedentemente richiamata).Considerazioni che si attagliano ancor più specificamente al casoora in esame, venendo in rilievo proprio la posizione dell'appaltatore,ed essendo invocata la tutela ex art. 2043 c.c. pur nell'astratta possi-bilità di avvalersi della tutela specifica ex art. 1669 c.c., in concretopreclusa unicamente in virtù dell'operatività della decadenza per tardi-vità della denuncia.È quindi evidente che la Corte capitolina, una volta ritenuto il CO-[OSCURATO:PERSONA] decaduto dall'azione ex art. 1669 c.c. per avertardivamente denunciato i gravi vizi, non avrebbe potuto riconoscereinvece la possibilità di avvalersi nei confronti dello stesso appaltatoredella tutela generale ex art. 2043 c.c., dovendosi ritenere questa tutelaormai preclusa.3.3.

Con il secondo motivo il ricorso, in via condizionata al mancatoaccoglimento del primo motivo, deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 1669 e 2043 c.c.− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.c.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 18 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026La ricorrente incidentale, per l'ipotesi di mancato accoglimento delprimo motivo di ricorso incidentale dichiara di aderire al terzo e quartomotivo del ricorso principale, condividendone le argomentazioni.3.4.

Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.4.

Il ricorso n. 27371/2022 R.G. è affidato a sei motivi.4.1.

Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.132, secondo comma, n. 4) c.p.c. per “Omessa o falsa o apparentemotivazione sul riconoscimento dei costi afferenti sia alla realizzazionedelle nuove edicole funerarie, sia all'ulteriore trasferimento e messa adimora definitiva”.Deduce la ricorrente che il relativo capo della sentenza sarebbe“gravemente viziato, poiché risulta del tutto privo di motivazione: lasentenza si palesa nulla per mancanza, sotto il profilo sia formale chesostanziale, del requisito di cui all'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c., il qualerichiede appunto a pena di nullità “la concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione”.”.4.2.

Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. per “Omessa o falsa o ap-parente motivazione sul riconoscimento dei costi espressamenteesclusi dalla CTU.”.La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessaavrebbe riconosciuto voci risarcitorie che invece erano state esclusedalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, senza motivarele ragioni del proprio convincimento e del dissenso rispetto alle conclu-sioni del consulente tecnico.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 19 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/20264.3.

Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227,secondo comma, c.c.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata sarebbe giuntaad una duplicazione di voci risarcitorie.4.4.

Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto non contestato, da parte della stessa ricorrente,l'ammontare delle voci risarcitorie.Deduce che “per quel che è dato comprendere dalla lettura dellasentenza, il Giudice d'Appello sembra far discendere dalla mancatacontestazione sull'ammontare delle spese sostenute dal Comune, l'au-tomatico riconoscimento anche dell'esistenza del debito risarcitorio”ma che “i passaggi recano un (inspiegabile) errore nell'applicazionedell'art. 115 c.p.c., giacché confondono la contestazione sull'ammon-tare delle spese sostenute dal Comune (quantum) con la contestazionerelativa all'effettiva possibilità di reputare i costi sostenuti come risar-cibili (an)”.Dopo aver dedotto di avere proceduto a contestare anche l'entitàdelle voci risarcitorie, la ricorrente argomenta quindi che “l'erronea ap-plicazione dell'art. 115 c.p.c. si apprezza sotto una duplice prospettiva,giacché la Corte d'Appello: a) da un lato, fa erroneamente discenderedalla mancata contestazione del quantum debeatur la mancata conte-stazione anche dell'an debeatur; b) dall'altro, non si avvede che l'[OSCURATO:PERSONA] ha contestato più volte lo stesso quantum debeatur.”4.5.

Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 20 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026Deduce la ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA], nei propriscritti difensivi conclusivi, sarebbe pervenuto a quantificare le propriepretese risarcitorie sulla base della somma quantificata dal C.T.U., lad-dove la decisione impugnata sarebbe giunta a riconoscere all'odiernocontroricorrente una somma ben maggiore, in tal modo violando l'art.112 c.p.c.4.6.

Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055c.c. e dell'art. 112 c.p.c.Si censura, infine, la decisione impugnata in quanto la stessaavrebbe omesso di individuare le quote di corresponsabilità di collau-datore, progettista e direttore dei lavori, compromettendo la possibilitàper l'odierna ricorrente di agire in regresso nei confronti dei medesimi.4.7.

I motivi del ricorso n. 27371/2022 R.G. sono stati cumulativa-mente esposti in quanto gli stessi devono essere altrettanto cumulati-vamente dichiarati assorbiti – per assorbimento proprio (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.28995 del 12/11/2018) - per effetto dell'accoglimento del ricorso inci-dentale proposto dalla stessa parte nel procedimento n. 3350/2021R.G. e della conseguente caducazione della sentenza non definitivadella Corte d'appello di Roma in punto di an della responsabilità dell'IM-[OSCURATO:PERSONA].Questa Corte, infatti, ha già reiteratamente chiarito che la cassa-zione della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positiva-mente sull'an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sulquantum, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che dellasentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico (Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 21456 del 19/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 21 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/20269070 del 15/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006).Ne consegue che la cassazione della sentenza della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 5956/2020 depositata il 27/11/2020 per le ragioni già esa-minate comporta la cassazione della sentenza Corte d'Appello di Roman. 5659/2022 depositata il 16/09/2022 senza necessità di esaminarenello specifico i motivi di ricorso.5.

In conclusione, accolti sia il quinto motivo del ricorso principaledel [OSCURATO:PERSONA] sia il primo motivo del ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5956/2020 depositata il 27/11/2020, la sentenza medesima deve es-sere cassata, da ciò conseguendo la cassazione anche della sentenzadella Corte d'Appello di Roma n. 5659/2022 depositata il 16/09/2022.Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384c.p.c., la causa può essere decisa.Pertanto, in primo luogo, deve essere definitivamente respinta ladomanda ex art. 2043 c.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], risultando ormai definitivi – per effetto del rigettodegli altri motivi – sia il rigetto della domanda ex art. 1669 c.c. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] sia il rigetto della do-manda ex art. 2043 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA e di [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, devono essere dichiarate non dovute in favore diMATTACCHIONE [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali del giudizio di appello.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 22 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/20266.

Quanto al regime delle spese:− il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a rifondere infavore di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] le spese dei tre gradi di giudizio,liquidate, per brevità, direttamente in dispositivo;− parimenti, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato arifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],le spese del giudizio di cassazione, anche in questo caso liquidate,per brevità, direttamente in dispositivo;− alla luce della reciproca soccombenza si deve invece disporre l'in-tegrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essereposte definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA].7.

L'accoglimento – sia pure parziale – sia del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] comportal'assenza dei presupposti per rendere l'attestazione ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115/02.

P.Q.MLa Corte,accoglie, per quanto di ragione, sia il ricorso principale proposto dalCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] sia il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], av-verso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5956/2020 deposi-tata il 27/11/2020;Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 23 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026per l'effetto cassa sia la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5956/2020 depositata il 27/11/2020 sia la sentenza della Corte d'Ap-pello di Roma n. 5659/2022 depositata il 16/09/2022;decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.:1) respinge la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dal COMUNE DIdell'[OSCURATO:PERSONA];2) dichiara non dovute le spese processuali del giudizio di appelloin favore di [OSCURATO:PERSONA];condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-CIO, quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], lespese dei due gradi del giudizio di merito, che liquida, quanto al giudizioinnanzi il Tribunale, in € 20.000,00 per compensi ed € 250,00 peresborsi e, quanto al giudizio innanzi la Corte d'appello, in € 25.000,00per compensi ed € 1.500,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%ed accessori di legge.condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere sia alla controri-corrente [OSCURATO:PERSONA] sia ai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di cassa-zione, che liquida, sia quanto alla prima sia quanto ai secondi, in €10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-NIO;pone definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spesedella consulenza tecnica d'ufficio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2026.Sez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 24 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez.

S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 25 di 25

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA]Pellegrino, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente e ricorrente incidentale –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5956/2020 depo-sitata il 27/11/2020;N. 27371/2022 R.G.[OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– ricorrente –controCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rap-presentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Baldassarra– controricorrente –nonché contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'av-vocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]– controricorrenti –Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 2 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026nonché contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]– intimata –avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5659/2022 depo-sitata il 16/09/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno26/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] N. 3350/2021 R.G.1.1. Il [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza della Corted'appello di Roma n. 5956/2020, pubblicata in data 27 novembre 2020,la quale, nella regolare costituzione degli appellati [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e nella contumacia dell'altroappellato [OSCURATO:PERSONA], ha così, te-stualmente, statuito: “La Corte, definitivamente pronunciando: di-chiara rinunciata la domanda di manleva proposta dall'appellato TiberioMaurizio [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]; respinge la domanda nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; condanna ilComune di Frosinone al rimborso delle spese di lite anticipate da cia-scuno di costoro nel presente grado di giudizio, comprensive di com-pensi per euro 17.000; con sentenza non definitiva, inoltre, dichiara ilComune di Frosinone decaduto dalla garanzia ex art. 1669 c.c. nei con-fronti dell'appellata [OSCURATO:PERSONA]; di-spone, con separata ordinanza, per il prosieguo istruttorio nei confrontidi quest'ultima”.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 3 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/20261.2. Il [OSCURATO:PERSONA] aveva agito ai sensi dell'art. 1669c.c. e, in subordine, 2043 c.c., in relazione a lavori di realizzazione diun fabbricato e dei riquadri a terra per la tumulazione a terra dellesalme nel cimitero comunale.Tali lavori, secondo la prospettazione dello stesso odierno ricor-rente, erano stati progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA]; collaudatida [OSCURATO:PERSONA] con certificato di col-laudo emesso il 16 novembre 2005.Aveva ulteriormente riferito il [OSCURATO:PERSONA] che nel2008 erano emersi successivamente gravi fenomeni di infiltrazione neiriquadri a terra del cimitero comunale, tali da rendere i riquadri mede-simi totalmente inservibili all'uso, inducendo il medesimo ricorrente adepositare ricorso per accertamento tecnico preventivo nei confronti diprogettisti, impresa esecutrice e collaudatore.All'esito dell'accertamento, riferisce il ricorrente, con elaborato de-positato in data 17 ottobre 2008, il consulente aveva accertato l'as-senza delle necessarie coperture idonee ad evitare infiltrazioni di acquapiovana, attribuendo la responsabilità alle carenze del progetto; allanon corretta esecuzione delle opere da parte dell'appaltatore, alla noncorretta vigilanza ed attività di controllo dei Direttori dei Lavori e deiCollaudatori.Costituitisi innanzi al Tribunale tutti i soggetti convenuti e concessaa [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione achiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Frosinone, con sentenza n. 1007/2013 del 12 novembre2013 aveva respinto integralmente le domande del [OSCURATO:PERSONA]-SINONE, ritenendo fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 4 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA] ‒ e ritenuta dalTribunale operante per tutti i soggetti evocati quali concorrenti – men-tre aveva disatteso la domanda ex art. 2043 c.c. ritenendo che dovessetrovare prevalente applicazione la tutela speciale di cui all'art. 1669c.c. .1.3. La Corte d'appello di Roma ha, in primo luogo, disatteso il gra-vame con il quale l'odierna ricorrente impugnava la statuizione di de-cadenza ex art. 1669 c.c., osservando che il termine annuale di deca-denza aveva iniziato a decorrere dalla data del 18 ottobre 2008 – datadel deposito della relazione peritale ex art. 696 c.p.c. – mentre il CO-[OSCURATO:PERSONA] aveva proceduto alla denuncia con missiva reca-pitata a mezzo posta il 21 ottobre 2009, a nulla rilevando che la missivamedesima fosse stata spedita prima dello scadere del termine di deca-denza, non vertendo in materia di notifica di un atto giudiziale.La Corte d'appello ha invece espresso dissenso rispetto all'afferma-zione del Tribunale, per cui la decadenza ex art. 1669 c.c. veniva adoperare anche nei confronti degli altri soggetti chiamati in correspon-sabilità rispetto all'impresa appaltatrice, ed ha quindi affermato che neiconfronti di questi ultimi il titolo di responsabilità che poteva essereinvocato dall'odierno ricorrente era quello generale di cui all'art. 2043c.c., ma che la domanda formulata a tale titolo non poteva trovareaccoglimento, essendo il [OSCURATO:PERSONA] gravato dell'onere didare prova di tutti gli elementi costitutivi.La Corte territoriale, quindi, ha concluso nel senso della configura-bilità residua della responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti dellasola [OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti ha quindidisposto la prosecuzione del giudizio, rilevando infine la tacita rinunciadi [OSCURATO:PERSONA] alla domanda neiSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 5 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026confronti della [OSCURATO:PERSONA], nonessendo stata riproposta tale domanda in sede di appello.1.4. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre il [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; [OSCURATO:PERSONA].Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato IM-[OSCURATO:PERSONA].È rimasta intimata la [OSCURATO:PERSONA].1.5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Ricorrente principale e ricorrente incidentale hanno depositato me-morie.RICORSO N. 27371/2022 R.G.2.1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenzadella Corte d'appello di Roma n. 5659/2022, pubblicata in data 16 set-tembre 2022, la quale, in accoglimento del gravame proposto dal CO-[OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Frosinonen. 1007/2013, del 12 novembre 2013 ha condannato l'odierna ricor-rente a corrispondere al [OSCURATO:PERSONA] la somma di €785.581,33, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di risarcimentodanni ex art. 2043 c.c.2.2. Era stato originariamente il [OSCURATO:PERSONA] ad agireai sensi dell'art. 1669 c.c. e, in subordine, 2043 c.c. nei confronti siadell'odierna ricorrente sia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] siadi [OSCURATO:PERSONA], in relazione a lavoriSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 6 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026di realizzazione di un fabbricato e dei riquadri a terra per la tumulazionea terra delle salme nel cimitero comunale.Tali lavori, secondo la prospettazione dello stesso odierno ricor-rente, erano stati progettati e diretti da [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA; eseguiti dall'[OSCURATO:PERSONA]; collaudatida [OSCURATO:PERSONA] con certificato di col-laudo emesso il 16 novembre 2005.Aveva ulteriormente riferito il [OSCURATO:PERSONA] che nel2008 erano emersi successivamente gravi fenomeni di infiltrazione neiriquadri a terra del cimitero comunale, tali da rendere i riquadri mede-simi totalmente inservibili all'uso, inducendo il medesimo odierno ri-corrente a depositare ricorso per accertamento tecnico preventivo neiconfronti di progettisti, impresa esecutrice e collaudatore.Costituitisi innanzi il Tribunale tutti i soggetti convenuti e concessaa [OSCURATO:PERSONA] l'autorizzazione achiamare in causa [OSCURATO:PERSONA], ilTribunale di Frosinone, con la sentenza n. 1007/2013, del 12 novembre2013 aveva – come già visto - respinto integralmente le domande delCOMUNE [OSCURATO:PERSONA], ritenendo fondata l'eccezione di decadenzaex art. 1669 c.c. sollevata dalla [OSCURATO:PERSONA]- ritenuta dal Tribunale operante per tutti i soggetti evocati quali con-correnti – mentre aveva disatteso la domanda ex art. 2043 c.c. rite-nendo che dovesse trovare prevalente applicazione la tutela speciale dicui all'art. 1669 c.c. .2.3. Proposto appello da parte del [OSCURATO:PERSONA], laCorte d'appello di Rima, con una prima sentenza n. 5956/2020, pub-blicata in data il 27 novembre 2020, aveva integralmente respinto ledomande del Comune nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]-VINO e [OSCURATO:PERSONA]; aveva dichia-Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 7 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026rato il [OSCURATO:PERSONA] decaduto dalla garanzia ex art. 1669c.c. nei confronti dell'odierna ricorrente; aveva ritenuto ammissibile ladomanda ex art. 2043 c.c. sempre nei confronti dell'odierna ricorrente,disponendo, con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio neiconfronti della sola [OSCURATO:PERSONA].2.4. Nella decisione definitiva, la Corte d'appello ha ritenuto la re-sponsabilità dell'odierna ricorrente, basando le proprie valutazioni sullerisultanze dell'accertamento tecnico preventivo in quanto dalla consu-lenza tecnica successivamente disposta era emerso l'ormai irreversibilemutamento dello stato dei luoghi.Ritenuto l'an della responsabilità dell'appaltatrice, in ordine alquantum la Corte territoriale, anche in considerazione dell'assenza dicontestazioni dell'odierna ricorrente, ha ritenuto di riconoscere le vocirisarcitorie per: rimborso dei costi di realizzazione delle opere; rim-borso dei costi sostenuti per la estumulazione ed il trasferimento dellesalme; oneri di transennamento dell'area; oneri per la demolizione deimanufatti e della bonifica del relativo sedime; oneri per la realizzazionedelle nuove edicole funerarie; oneri per l'ulteriore trasferimento emessa a dimora definitiva delle salme.2.5. Per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Romaricorre [OSCURATO:PERSONA].Resistono con separati controricorsi il [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA].2.6. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio,a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 8 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026Vi sono memorie per il ricorrente ed il controricorrente [OSCURATO:PERSONA]1. Preliminarmente, viene disposta la riunione dei due ricorsi in epi-grafe, dovendo trovare applicazione il principio per cui i ricorsi per cas-sazione proposti contro sentenze che, integrandosi reciprocamente,definiscono un unico giudizio - come, nella specie, la sentenza non de-finitiva e quella definitiva - vanno riuniti, trattandosi di un caso assimi-labile a quello - previsto dall'articolo 335 c.p.c. - della proposizione dipiù impugnazioni contro una medesima sentenza (Cass. Sez. 1 - Ordi-nanza n. 17603 del 28/06/2019; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 9192 del10/04/2017; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 9377 del 10/07/2001).Va ulteriormente richiamato il principio per cui i ricorsi per cassa-zione separatamente proposti contro la sentenza sull'an e contro quellasul quantum, la quale è oggettivamente condizionata al permaneredella prima, devono essere riuniti anche d'ufficio, attesa la connessioneche lega la pronuncia sul quantum a quella sull'an (Cass. Sez. L - Or-dinanza n. 403 del 10/01/2023; Cass. Sez. L, Sentenza n. 6854 del30/07/1996).2. Il ricorso principale n. 3350/2021 R.G è affidato a cinque motivi.2.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli art. 1334, 1669 e2966 c.c.Si impugna la decisione della Corte capitolina nella parte in cui haritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 1669 c.c.Il ricorrente, premesso che la denuncia ex art. 1669 c.c. è stataconsegnata per la notifica il 13 ottobre 2009 e spedita a mezzo delservizio postale in data 14 ottobre 2009, pervenendo all'appaltatore ilSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 9 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/202621 ottobre 2009, afferma la necessità di assumere come riferimento,ai fini della valutazione di tempestività della denuncia medesima, nonla data di ricezione della medesima, ma la data di suo invio, in quantosarebbe con tale atto che viene ad integrarsi l'esercizio del diritto exart. 2966 c.c.2.2. Il motivo è infondato.Com'è noto, l'art. 1669 c.c. viene a contemplare due termini: ilprimo comporta l'onere, a pena di decadenza (Cass. Sez. 2 - Ordinanzan. 20678 del 22/07/2025; Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 777 del16/01/2020), di procedere alla denuncia della “rovina o difetti” entroun anno dalla loro scoperta (art. 1669, primo comma, c.c.); il secondostabilisce poi un termine di prescrizione annuale – decorrente dalla de-nuncia – per l'esercizio del diritto.I due termini, peraltro, sono interdipendenti, nel senso che, oveuno soltanto di essi non sia rispettato, la responsabilità dell'appaltatorenei confronti del committente (o dei suoi aventi causa) non può esserefatta valere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14561 del 30/07/2004; Cass.Sez. 2, Sentenza n. 903 del 14/02/1989).Orbene questa Corte, pur occupandosi del diverso profilo della pre-scrizione – e non della decadenza – dell'azione ex art. 1669 c.c. ha giàavuto modo di chiarire che la denuncia dei vizi cui all'art. 1669 c.c. nonha natura processuale e pertanto può essere effettuata anche medianteun atto stragiudiziale, con la conseguenza che l'atto interruttivo dellaprescrizione ad essa relativo si perfeziona in forza dell'avvenuta cono-scenza da parte del destinatario, senza che al riguardo possa trovareapplicazione il principio di scissione degli effetti della notifica (Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 34648 del 24/11/2022).Si tratta, va osservato, di un principio che viene ad inserirsi armo-nicamente nel più ampio inquadramento dell'ambito di applicazione delSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 10 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026principio di scissione degli effetti della notifica operato da questa Corte,avendo quest'ultima reiteratamente chiarito che tale principio è statosancito dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti pro-cessuali e non anche a quelli sostanziali, e che pertanto può essereesteso anche agli effetti sostanziali degli atti processuali soltanto qua-lora il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale,mentre in ogni altra ipotesi gli effetti sostanziali si producono solo dalmomento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario (Cass. Sez.Un., Sentenza n. 24822 del 9/12/2015; Cass. Sez. 3 - Sentenza n.4193 del 18/02/2025; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 18952 del13/06/2022; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7404 del 17/03/2021; Cass.Sez. 2, Ordinanza n. 24041 del 30/10/2020; Cass. Sez. Un., Sentenzan. 8227 del 22/03/2019).Si deve a questo punto osservare che, se è pur vero che la denunciaex art. 1669 c.c. può anche essere effettuata con un atto processuale– e cioè agendo direttamente per dedurre la sussistenza della fattispe-cie ex art. 1669 c.c., contestualmente sollecitando il riconoscimentodella relativa tutela – è anche vero che il ricorso allo strumento pro-cessuale non risulta affatto imprescindibile ai fini dell'effettuazionedella denuncia, la quale ben può operarsi con atto stragiudiziale, dalmomento che costituisce mera dichiarazione volta a segnalare all'ap-paltatore la sussistenza della fattispecie di cui all'art. 1669 c.c. ancheper consentirgli di operare le necessarie verifiche e – eventualmente –spontaneamente attivarsi per eliminarle o ridurle.Per i suoi caratteri, quindi, la denuncia, da un lato, non necessitadel ricorso allo strumento processuale – potendosi al massimo “cumu-lare” al medesimo in caso di immediata attivazione della parte ‒ e,dall'altro lato, ha natura di dichiarazione necessariamente recettizia,che non può produrre effetti fino a che non sia portata a conoscenza,Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 11 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026effettiva o presunta, del destinatario (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1240del 18/04/1972).Da ciò deve conseguire, allora che, in tema di appalto, poiché ladenuncia dei vizi cui all'art. 1669, primo comma, c.c. non ha natura didiante un atto stragiudiziale e, parimenti, ha natura di dichiarazionerecettizia che non può produrre effetti fino a che non sia portata a co-noscenza - effettiva o presunta - del destinatario, alla medesima nonè applicabile il principio di scissione degli effetti della notifica, con laconseguenza che essa deve pervenire, e non solo essere spedita, aldestinatario entro l'anno dalla scoperta.Ebbene, nel caso di specie, i giudici di merito, dopo aver individuatoil momento della scoperta dei difetti dell'opera nella data di depositodella relazione peritale all'esito del procedimento ex art. 696 c.p.c. –in piena conformità all'orientamento espresso in materia da questaCorte (Cass. Sez. 2 - Ordinanza n. 13707 del 18/05/2023; Cass. Sez.2 - Ordinanza n. 777 del 16/01/2020) ‒ hanno constatato che la de-nuncia dei difetti era pervenuta all'appaltatore ad oltre un anno dallascoperta medesima, sebbene spedita a mezzo posta prima della sca-denza del termine.Nell'affermare, conseguentemente, che il Comune di Frosinone eraincorso nella decadenza ex art. 1669, primo comma, c.c., i giudici dimerito hanno fatto governo pienamente corretto della legge, confor-mandosi ai principi dettati da questa Corte, di talché la doglianza delComune stesso deve ritenersi del tutto infondata.2.3. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 5, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 1669 c.c.Sempre in relazione al profilo della decadenza ex art. 1669 c.c. sicensura la decisione impugnata per non aver esaminato il fatto – de-Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 12 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026dotto con l'atto di appello – per cui il termine per il deposito della rela-zione peritale nel procedimento per accertamento tecnico preventivoera stato differito al 1° novembre 2008 e che, pur essendo avvenuto ildeposito già in data 18 ottobre 2008, lo stesso ricorrente aveva avutonotizia del deposito solo in data 6 novembre 2008, con la notifica delprovvedimento di liquidazione delle spese del consulente.Argomenta, quindi, che la Corte d'appello ha omesso di valutare lacircostanza decisiva per cui la conoscenza dei presupposti di cui all'art.1669 c.c. era maturata in capo all'odierno ricorrente solo in data 1° o6 novembre 2008.2.4. Il motivo di ricorso è inammissibile.Poiché, infatti, il giudizio di appello è stato instaurato dopo il 12settembre 2012, trova applicazione il disposto di cui all'art. 348-terc.p.c., dal momento che la decisione della Corte d'Appello non risultain alcun modo essersi distaccata dal ragionamento del giudice di primogrado, né parte ricorrente ha indicato le ragioni di fatto poste a base,rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di ri-getto dell'appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass.Sez. L - Sentenza n. 20994 del 6/08/2019; Cass. Sez. 1 - Sentenza n.26774 del 22/12/2016; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 5528 del 10/03/2014).2.5. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669, 2043,2055 c.c.Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello nella partein cui ha escluso la responsabilità dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA]-VINO e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE sia ex art. 1669 c.c. sia ex art. 2043 c.c.Deduce, in particolare, che:Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 13 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026− la responsabilità ex art. 1669 c.c. della [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si estendeva anche agli altri controricorrenti corre-sponsabili, quali soggetti che avevano collaborato con l'appalta-tore;− in ogni caso i controricorrenti dovevano ritenersi responsabili exartt. 2043 e 2055 c.c. alla luce delle risultanze dell'accertamentotecnico preventivo, non avendo la decisione impugnata neppuremotivato le ragioni dell'esclusione di tale responsabilità.2.6. Con il quarto motivo il ricorso deduce:− in relazione all'art. 360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza perviolazione o falsa applicazione degli artt. 112 e 132, secondocomma, n. 4) c.p.c.;− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione degli artt. 132,secondo comma, n. 4) c.p.c.; 111 Cost;Il ricorrente impugna la decisione della Corte d'appello sempre nellaparte in cui ha escluso la responsabilità ex art. 2043 c.c. dei controri-correnti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA].Deduce il carattere viziato della sentenza, in quanto la stessa nonsolo avrebbe escluso tale responsabilità con motivazione apparente edincomprensibile ma, in tal modo, avrebbe omesso di statuire sulle do-mande dello stesso ricorrente.2.7. I due motivi devono essere esaminati congiuntamente inquanto entrambi riferiti alla posizione dei controricorrenti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE.Ciò premesso, si osserva che, quanto all'invocata responsabilità exart. 1669 c.c., le deduzioni del ricorso risultano comunque assorbitedal rigetto del primo motivo di ricorso e dalla conseguente definitivitàSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 14 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026della statuizione che ha dichiarato il [OSCURATO:PERSONA] decadutodalla possibilità di agire, appunto, ex art. 1669 c.c.Quanto al profilo della responsabilità ex art. 2043 c.c. le deduzionidella ricorrente risultano invece infondate, dovendosi invero ribadire ilprincipio richiamato anche dalla decisione impugnata - e che verrà ul-teriormente richiamato anche in sede di esame del primo motivo delricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dellaIMPRESA [OSCURATO:PERSONA] - per cui, poiché la responsa-bilità ex art. 1669 c.c. è speciale rispetto a quella prevista dalla normagenerale di cui all'art. 2043 c.c., l'applicazione di quest'ultima può es-sere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivi e sog-gettivi della prima e non già al fine di superare i limiti temporali entrocui l'ordinamento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senzapoter "aggirare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza checonnota l'azione speciale (cfr. la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n.29442 del 2025 nonché Cass. Sez. Un., Sentenza n. 2284 del 3/02/2014; Cass. Sez. 2 - Sentenza n. 31301 del 10/11/2023; Cass. Sez. 2- Sentenza n. 27385 del 26/09/2023; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 8520del 12/04/2006).Rammentato altresì che questa Corte ha parimenti enunciato il prin-cipio, peraltro invocato anche dal ricorrente, per cui la responsabilitàex art. 1669 c.c. opera non solo in relazione all'appaltatore ma anchein relazione ad altri professionisti – in quanto costoro, con le rispettiveazioni od omissioni concorrono in modo efficiente a produrre uno deglieventi dannosi tipici indicati nel medesimo art. 1669 c.c. – risultando,pertanto, appaltatore e professionisti autori dell'unico illecito di cui ven-gono a rispondere a titolo di responsabilità extracontrattuale, specifi-camente regolata anche in ordine alla decadenza ed alla prescrizione(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8016 del 21/05/2012; Cass. Sez. 2, Sen-Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 15 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026tenza n. 7992 del 25/08/1997; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8904 del28/10/1994 ma si vedano anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20307 del4/10/2011; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1154 del 29/01/2002; Cass. Sez.2, Sentenza n. 1290 del 05/02/2000; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 7992del 25/08/1997), consegue che la configurabilità della tutela ex art.1669 c.c. nei confronti dei professionisti che abbiano assistito l'appal-tatore viene ad assorbire la tutela ex art. 2043 c.c., potendo quest'ul-tima essere invocata unicamente ove non sussistano i presupposti og-gettivi e soggettivi della responsabilità ex art. 1669 c.c., e non già alfine di superare i limiti temporali entro cui l'ordinamento positivo ap-presta quest'ultima tutela e men che meno al fine di eludere il peculiareregime di prescrizione e decadenza che connota l'azione speciale.La decisione impugnata si è conformata ai suddetti principi, inquanto - con motivazione sicuramente sintetica ma non apparente epienamente coerente - la Corte d'appello, dopo aver escluso l'assolutaincompatibilità tra l'azione ex art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c. richia-mando, appunto, i principi espressi da questa Corte (in particolare daCass. Sez. Un., Sentenza n. 2284 del 3/02/2014), ha tuttavia esclusoche nella specie non sussistessero i presupposti della residuale sussi-diarietà della seconda azione rispetto alla prima.Emergono, in tal modo, la infondatezza delle doglianze della ricor-rente sia in ordine ad un inadeguato governo degli artt. 1669 e 2043c.c. sia in ordine al carattere inesistente della motivazione sia, infine,in ordine alla mancata valutazione degli esiti degli accertamenti peri-tali, deduzioni – queste ultime – ulteriormente inammissibili in quantoevidentemente riferite al merito della decisione e non all'omesso esamedi fatti storici.2.8. Con il quinto motivo – subordinato al mancato accoglimentodei precedenti ‒ il ricorso deduce, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.,Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 16 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026la violazione o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere laCorte d'appello condannato il ricorrente alla rifusione delle spese pro-cessuali anche di [OSCURATO:PERSONA], seb-bene lo stesso fosse rimasto contumace in appello.2.9. Il motivo deve essere accolto.La Corte d'appello – peraltro in contraddizione con il paragrafo fi-nale della motivazione – ha infatti riconosciuto le spese del grado diappello anche in favore di [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE, nonostante la dichiarata contumacia del medesimo, in talmodo violando l'art. 91 c.p.c.Lo stesso controricorrente [OSCURATO:PERSONA]-CHIONE, del resto, ha dichiarato di non opporsi all'accoglimento delmotivo.3. Il ricorso incidentale n. 3350/2021 R.G è affidato a due motivi.3.1. Con il primo motivo, il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1669 e 2043c.c.Si impugna la decisione della Corte capitolina nella parte in cui haritenuto formulabile nei confronti della ricorrente incidentale la do-manda ex art. 2043 c.c., nonostante la domanda ex art. 1669 c.c. fossestata disattesa.Argomenta la ricorrente incidentale che tra la tutela ex art. 1669c.c. e la tutela ex art. 2043 c.c. sussiste un rapporto specie/genere,con la conseguenza che, disattesa la prima, la seconda non può trovareapplicazione.3.2. Il motivo merita accoglimento.Esso, infatti, è fondato per le medesime considerazioni relative airapporti tra l'art. 1669 c.c. e l'art. 2043 c.c. già esposte in sede diesame del terzo e quarto motivo di ricorso principale, considerazioniSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 17 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026che in questa sede possono essere più sinteticamente reiterate me-diante un nuovo richiamo al principio per cui, in tema di rovina e difettinell'appalto, l'applicazione della norma generale di cui all'art. 2043 c.c.può essere invocata soltanto ove non ricorrano i presupposti oggettivie soggettivi per l'applicazione della regola speciale di cui all'art. 1669c.c. e non già al fine di superare i limiti temporali entro cui l'ordina-mento positivo appresta la tutela specifica, ovvero senza poter "aggi-rare" il peculiare regime di prescrizione e decadenza che connota l'a-zione speciale (cfr. la recente Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 29442 del2025 e l'ulteriore giurisprudenza precedentemente richiamata).Considerazioni che si attagliano ancor più specificamente al casoora in esame, venendo in rilievo proprio la posizione dell'appaltatore,ed essendo invocata la tutela ex art. 2043 c.c. pur nell'astratta possi-bilità di avvalersi della tutela specifica ex art. 1669 c.c., in concretopreclusa unicamente in virtù dell'operatività della decadenza per tardi-vità della denuncia.È quindi evidente che la Corte capitolina, una volta ritenuto il CO-[OSCURATO:PERSONA] decaduto dall'azione ex art. 1669 c.c. per avertardivamente denunciato i gravi vizi, non avrebbe potuto riconoscereinvece la possibilità di avvalersi nei confronti dello stesso appaltatoredella tutela generale ex art. 2043 c.c., dovendosi ritenere questa tutelaormai preclusa.3.3. Con il secondo motivo il ricorso, in via condizionata al mancatoaccoglimento del primo motivo, deduce:− in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applica-zione degli artt. 1669 e 2043 c.c.− in relazione all'art. 360, n. 5, c.p.c., la violazione dell'art. 132,secondo comma, n. 4, c.c.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 18 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026La ricorrente incidentale, per l'ipotesi di mancato accoglimento delprimo motivo di ricorso incidentale dichiara di aderire al terzo e quartomotivo del ricorso principale, condividendone le argomentazioni.3.4. Il motivo risulta assorbito dall'accoglimento del primo motivo.4. Il ricorso n. 27371/2022 R.G. è affidato a sei motivi.4.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art.132, secondo comma, n. 4) c.p.c. per “Omessa o falsa o apparentemotivazione sul riconoscimento dei costi afferenti sia alla realizzazionedelle nuove edicole funerarie, sia all'ulteriore trasferimento e messa adimora definitiva”.Deduce la ricorrente che il relativo capo della sentenza sarebbe“gravemente viziato, poiché risulta del tutto privo di motivazione: lasentenza si palesa nulla per mancanza, sotto il profilo sia formale chesostanziale, del requisito di cui all'art. 132 co. 1 n. 4 c.p.c., il qualerichiede appunto a pena di nullità “la concisa esposizione delle ragionidi fatto e di diritto della decisione”.”.4.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art.360, n. 4, c.p.c., la nullità della sentenza impugnata per violazionedell'art. 132, secondo comma, n. 4) c.p.c. per “Omessa o falsa o ap-parente motivazione sul riconoscimento dei costi espressamenteesclusi dalla CTU.”.La ricorrente censura la decisione impugnata in quanto la stessaavrebbe riconosciuto voci risarcitorie che invece erano state esclusedalla consulenza tecnica svolta nel corso del giudizio, senza motivarele ragioni del proprio convincimento e del dissenso rispetto alle conclu-sioni del consulente tecnico.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 19 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/20264.3. Con il terzo motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1223 e 1227,secondo comma, c.c.Argomenta la ricorrente che la decisione impugnata sarebbe giuntaad una duplicazione di voci risarcitorie.4.4. Con il quarto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c.La ricorrente censura la decisione impugnata nella parte in cui lastessa ha ritenuto non contestato, da parte della stessa ricorrente,l'ammontare delle voci risarcitorie.Deduce che “per quel che è dato comprendere dalla lettura dellasentenza, il Giudice d'Appello sembra far discendere dalla mancatacontestazione sull'ammontare delle spese sostenute dal Comune, l'au-tomatico riconoscimento anche dell'esistenza del debito risarcitorio”ma che “i passaggi recano un (inspiegabile) errore nell'applicazionedell'art. 115 c.p.c., giacché confondono la contestazione sull'ammon-tare delle spese sostenute dal Comune (quantum) con la contestazionerelativa all'effettiva possibilità di reputare i costi sostenuti come risar-cibili (an)”.Dopo aver dedotto di avere proceduto a contestare anche l'entitàdelle voci risarcitorie, la ricorrente argomenta quindi che “l'erronea ap-plicazione dell'art. 115 c.p.c. si apprezza sotto una duplice prospettiva,giacché la Corte d'Appello: a) da un lato, fa erroneamente discenderedalla mancata contestazione del quantum debeatur la mancata conte-stazione anche dell'an debeatur; b) dall'altro, non si avvede che l'[OSCURATO:PERSONA] ha contestato più volte lo stesso quantum debeatur.”4.5. Con il quinto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 4, c.p.c., la violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 20 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/2026Deduce la ricorrente che il [OSCURATO:PERSONA], nei propriscritti difensivi conclusivi, sarebbe pervenuto a quantificare le propriepretese risarcitorie sulla base della somma quantificata dal C.T.U., lad-dove la decisione impugnata sarebbe giunta a riconoscere all'odiernocontroricorrente una somma ben maggiore, in tal modo violando l'art.112 c.p.c.4.6. Con il sesto motivo il ricorso deduce, in relazione all'art. 360,n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 2043 e 2055c.c. e dell'art. 112 c.p.c.Si censura, infine, la decisione impugnata in quanto la stessaavrebbe omesso di individuare le quote di corresponsabilità di collau-datore, progettista e direttore dei lavori, compromettendo la possibilitàper l'odierna ricorrente di agire in regresso nei confronti dei medesimi.4.7. I motivi del ricorso n. 27371/2022 R.G. sono stati cumulativa-mente esposti in quanto gli stessi devono essere altrettanto cumulati-vamente dichiarati assorbiti – per assorbimento proprio (Cass. Sez. 1- Ordinanza n. 26507 del 14/09/2023; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n.28995 del 12/11/2018) - per effetto dell'accoglimento del ricorso inci-dentale proposto dalla stessa parte nel procedimento n. 3350/2021R.G. e della conseguente caducazione della sentenza non definitivadella Corte d'appello di Roma in punto di an della responsabilità dell'IM-[OSCURATO:PERSONA].Questa Corte, infatti, ha già reiteratamente chiarito che la cassa-zione della sentenza non definitiva, che abbia pronunciato positiva-mente sull'an debeatur, comporta la caducazione della sentenza sulquantum, dipendendo quest'ultima totalmente dalla prima, che dellasentenza definitiva costituisce il fondamento logico-giuridico (Cass.Sez. 2 - Sentenza n. 21456 del 19/08/2019; Cass. Sez. 2, Sentenza n.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 21 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicaz ion e 30/05/20269070 del 15/04/2010; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2125 del 31/01/2006).Ne consegue che la cassazione della sentenza della Corte d'[OSCURATO:PERSONA] n. 5956/2020 depositata il 27/11/2020 per le ragioni già esa-minate comporta la cassazione della sentenza Corte d'Appello di Roman. 5659/2022 depositata il 16/09/2022 senza necessità di esaminarenello specifico i motivi di ricorso.5. In conclusione, accolti sia il quinto motivo del ricorso principaledel [OSCURATO:PERSONA] sia il primo motivo del ricorso incidentaledi [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5956/2020 depositata il 27/11/2020, la sentenza medesima deve es-sere cassata, da ciò conseguendo la cassazione anche della sentenzadella Corte d'Appello di Roma n. 5659/2022 depositata il 16/09/2022.Non essendo necessari ulteriori accertamenti nel merito ex art. 384c.p.c., la causa può essere decisa.Pertanto, in primo luogo, deve essere definitivamente respinta ladomanda ex art. 2043 c.c. proposta dal [OSCURATO:PERSONA] neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], risultando ormai definitivi – per effetto del rigettodegli altri motivi – sia il rigetto della domanda ex art. 1669 c.c. neiconfronti di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] sia il rigetto della do-manda ex art. 2043 c.c. nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e CLAUDIOVONA e di [OSCURATO:PERSONA].In secondo luogo, devono essere dichiarate non dovute in favore diMATTACCHIONE [OSCURATO:PERSONA] da parte del [OSCURATO:PERSONA] le spese processuali del giudizio di appello.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 22 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/20266. Quanto al regime delle spese:− il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato a rifondere infavore di [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'impresa [OSCURATO:PERSONA] le spese dei tre gradi di giudizio,liquidate, per brevità, direttamente in dispositivo;− parimenti, il [OSCURATO:PERSONA] deve essere condannato arifondere ai controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],le spese del giudizio di cassazione, anche in questo caso liquidate,per brevità, direttamente in dispositivo;− alla luce della reciproca soccombenza si deve invece disporre l'in-tegrale compensazione delle spese del giudizio di legittimità tra ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];− infine, le spese della consulenza tecnica d'ufficio devono essereposte definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA].7. L'accoglimento – sia pure parziale – sia del ricorso del [OSCURATO:PERSONA] sia del ricorso proposto [OSCURATO:PERSONA] comportal'assenza dei presupposti per rendere l'attestazione ai sensi dell'art. 13,comma 1-quater d.P.R. n. 115/02. P.Q.MLa Corte,accoglie, per quanto di ragione, sia il ricorso principale proposto dalCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] sia il ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA], quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], av-verso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 5956/2020 deposi-tata il 27/11/2020;Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 23 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026per l'effetto cassa sia la sentenza della Corte d'Appello di Roma n.5956/2020 depositata il 27/11/2020 sia la sentenza della Corte d'Ap-pello di Roma n. 5659/2022 depositata il 16/09/2022;decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c.:1) respinge la domanda ex art. 2043 c.c. proposta dal COMUNE DIdell'[OSCURATO:PERSONA];2) dichiara non dovute le spese processuali del giudizio di appelloin favore di [OSCURATO:PERSONA];condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere ad [OSCURATO:PERSONA]-CIO, quale titolare dell'[OSCURATO:PERSONA], lespese dei due gradi del giudizio di merito, che liquida, quanto al giudizioinnanzi il Tribunale, in € 20.000,00 per compensi ed € 250,00 peresborsi e, quanto al giudizio innanzi la Corte d'appello, in € 25.000,00per compensi ed € 1.500,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%ed accessori di legge.condanna il [OSCURATO:PERSONA] a rifondere sia alla controri-corrente [OSCURATO:PERSONA] sia ai controricorrenti[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del giudizio di cassa-zione, che liquida, sia quanto alla prima sia quanto ai secondi, in €10.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% edaccessori di legge.compensa integralmente le spese del giudizio di legittimità tra ilCOMUNE [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]-NIO;pone definitivamente a carico del [OSCURATO:PERSONA] le spesedella consulenza tecnica d'ufficio.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione PrimaCivile della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 26 febbraio 2026.Sez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 24 di 25Numero registro generale 3350/2021Numero sezionale 986/2026Numero di raccolta generale 16973/2026Data pubblicazione 30/05/2026Il PresidenteGUIDO MERCOLINOSez. S1 - R.G. 3350/2021 + 27371/2022 – CC 26/02/2026 - Pagina nr. 25 di 25
Sentenza Cassazione n. 16973/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris