Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 31437/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30/11/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 10/11/2016, ha confermato la condanna del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 648, comma 4, cod. pen.) e B) (art 474 cod. pen.) dell'imputazione.

Al riguardo, con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., sul rilievo che la Corte territoriale aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità omettendo di compiere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, fondando il diniego sulla scorta della sola ritenuta offensività della condotta in relazione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici.

Peraltro, con riguardo a detto profilo, si rileva la scarsa offensività della condotta e l'idoneità della stessa a fondare un giudizio di particolare tenuità del fatto.

2. Con requisitoria in data 27/05/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la fondatezza del motivo dedotto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

3. Tanto premesso, il ricorso è fondato.

3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha fondato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento al profilo dell'offensività della condotta "in relazione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici".

Si tratta, all'evidenza, di una formula del tutto generica, non essendo specificati gli elementi fondativi di detta valutazione ed omettendo il necessario vaglio di tutte le peculiarità della fattispecie concreta.

Al riguardo, assume rilievo la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez.

U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590).

Pertanto, il giudizio di tenuità del fatto impone una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'aggressione del bene giuridico protetto, sicché la pronuncia oggetto di gravame sul punto risulta essere del tutto carente.

3.2. Alla luce di quanto affermato, il ricorso deve essere accolto.3.2.1.

Dall'accoglimento del ricorso consegue la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., essendo maturato, nelle more del giudizio di legittimità, il termine massimo di anni sette e mesi sei in assenza di cause di sospensione.

Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminandosi, per l'effetto, la relativa pena.

3.2.2. Va, invece, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di ricettazione.

P.Q.M.

Annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena.

Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo A) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen.

Motivazione semplifica

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/11/2020 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n.[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 30/11/2020 che, in parziale riforma della pronuncia del Tribunale di Foggia del 10/11/2016, ha confermato la condanna del ricorrente in ordine ai reati di cui ai capi A) (art. 648, comma 4, cod. pen.) e B) (art 474 cod. pen.) dell'imputazione. Al riguardo, con un unico motivo, il ricorrente deduce la violazione e/o errata applicazione dell'art 131-bis cod. pen., sul rilievo che la Corte territoriale aveva negato l'applicazione della causa di non punibilità omettendo di compiere una valutazione complessiva e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, fondando il diniego sulla scorta della sola ritenuta offensività della condotta in relazione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici. Peraltro, con riguardo a detto profilo, si rileva la scarsa offensività della condotta e l'idoneità della stessa a fondare un giudizio di particolare tenuità del fatto. 2. Con requisitoria in data 27/05/2022, il P.G. presso questa Corte, rilevando la fondatezza del motivo dedotto, ha chiesto l'accoglimento del ricorso e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 3. Tanto premesso, il ricorso è fondato. 3.1. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la Corte di merito ha fondato il diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. facendo riferimento al profilo dell'offensività della condotta "in relazione ai beni tutelati dalle norme incriminatrici". Si tratta, all'evidenza, di una formula del tutto generica, non essendo specificati gli elementi fondativi di detta valutazione ed omettendo il necessario vaglio di tutte le peculiarità della fattispecie concreta. Al riguardo, assume rilievo la pronuncia delle Sezioni Unite che ha affermato il principio di diritto secondo cui ai fini della configurabilità della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto di cui all'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590). Pertanto, il giudizio di tenuità del fatto impone una equilibrata considerazione di tutte le peculiarità della fattispecie concreta e non solo di quelle che attengono all'aggressione del bene giuridico protetto, sicché la pronuncia oggetto di gravame sul punto risulta essere del tutto carente. 3.2. Alla luce di quanto affermato, il ricorso deve essere accolto.3.2.1. Dall'accoglimento del ricorso consegue la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato di cui all'art. 474 cod. pen., essendo maturato, nelle more del giudizio di legittimità, il termine massimo di anni sette e mesi sei in assenza di cause di sospensione. Va, pertanto, annullata la sentenza impugnata senza rinvio in ordine al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione, eliminandosi, per l'effetto, la relativa pena. 3.2.2. Va, invece, annullata la sentenza impugnata con rinvio a diversa sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. con riferimento al reato di ricettazione. P.Q.M. Annullata senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 474 cod. pen. perché estinto per prescrizione ed elimina la relativa pena. Annulla la sentenza impugnata relativamente al capo A) con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Bari per nuovo giudizio in ordine all'applicabilità dell'art. 131-bis cod. pen. Motivazione semplifica
Sentenza Cassazione n. 31437/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris