CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 22 maggio 2026
Cassazione n. 22236/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
/1986avverso la sentenza del 19/03/2026 della Corte d'appello di Napoli;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], imputati per il concorso nei reati dirapina e lesione, di cui ai capi a) e b) dell’imputazione, ricorrono con due distintipronunciata, a seguito di concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen., dalla Cortedi appello di Napoli.2. La Corte territoriale, conformemente alla proposta di concordato, hariconosciuto le circostanze di cui all’art. 62-bis cod. pen. in misura prevalenterispetto alle aggravanti contestate, rideterminando il trattamento sanzionatorio inanni quattro, mesi quattro di reclusione ed euro 1200 di multa per ciascunimputato.3. Con i rispettivi motivi di ricorso, gli imputati propongono censure aventi aoggetto la violazione di legge e il vizio di motivazione, anche sub specie ditravisamento di prova, in relazione all’art. 129 cod. proc. pen., per non avere laCorte distrettuale motivato, neppure implicitamente, sulla sussistenza di cause dinon punibilità; il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] sostiene, inoltre, di non aver rinunciato ai motiviincentrati sulla richiesta di assoluzione; deduce l’inutilizzabilità degli esiti delriconoscimento fotografico; censura, infine, l’irragionevole valutazione delledichiarazioni rese dalle persone offese ed il mancato esame dei motivi di appello.4. Rileva il Collegio che risulta dagli atti che, diversamente da quantocontestato, gli imputati rinunciavano esplicitamente a tutti i motivi di appellodiversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio ‒ determinato, dal giudiced’appello, negli esatti termini, sopra indicati, concordati dalle parti ‒ comecorrettamente evidenziato nella sentenza avversata.5. Fermo quanto precede, secondo la consolidata giurisprudenza, «in tema diconcordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenzaemessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazionedella volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblicoministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice,mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancatavalutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e,altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nellaillegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovverodiversa da quella prevista dalla legge» (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019,Mariniello, Rv. 276102 – 01; nello stesso senso, Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019,dep. 2020, M., Rv. 278170 – 01; Sez. 2, n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv.272969 – 01).6. I ricorsi devono, pertanto, ritenersi inammissibili, giacché la sentenzaimpugnata, pronunciata ai sensi dell’art. 599-bis cod. proc. pen., non è ricorribilein cassazione per i motivi dedotti. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senzaformalità di procedura, ai sensi dell’art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen.I ricorrenti vanno infine condannati al pagamento delle spese processuali edella somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 22/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDANIELA [OSCURATO:PERSONA]