CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 23 settembre 2021
Cassazione n. 40242/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Bologna, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha revocato - su richiesta dellairocura Generale - la sospensione condizionale della pena concessa ad k[1511 Ausili con sentenza del Tribunale di Pesaro del 20/2/2004, irrevocabile il 9/4/2004, per avere commesso i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 e 8 D. Lgs. n. 74 del 2000, accertati dal 2007 al settembre 2011, e dunque nel quinquennio rilevante. E' stata altresì respinta l'istanza di continuazione in executivis, avanzata dal condannato, tra i detti reati e quelli accertai nella sentenza che aveva concesso il beneficio ex art.163 cod. pen. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore del condannato, lamentando violazione di legge in relazione all'art. 168, comma 2, cod. pen., in quanto la revoca del beneficio ex art. 163 cod. pen. è stata decisa senza attendere la motivazione della sentenza della Suprema Corte del 26/11/2020, che aveva definito il processo riguardante i reati causa di revoca, ma sulla base del mero dispositivo. Si duole poi il ricorrente che sia stata respinta l'istanza di continuazione in executivis, in quanto il reato contestato con la sentenza irrevocabile del 2004 è un reato permanente (associazione a delinquere con contestazione aperta), i cui effetti cessano con il passaggio in giudicato. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 3.1. Il giudice dell'esecuzione ha correttamente revocato la sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 168, comma 2, cod. pen., per avere l'Ausili riportato - entro cinque anni d'al passaggio in giudicato della sentenza che aveva concesso il beneficio - condanna a pena detentiva per ulteriori delitti commessi nel quinquennio rilevante. L'ordinanza impugnata ha anche conside- rato la doglianza riguardante la mancata attesa della motivazione della sentenza definitiva, ritenendo la circostanza irrilevante in quanto il ricorso dell'Ausili era stato integralmente rigettato, dunque non vi era luogo ad alcuna dichiarazione di prescrizione, come per il coimputato [OSCURATO:PERSONA], o comunque ad alcuna modifica della datazione degli accertati reati, così da incidere sulla revocabilità della sospensione condizionale. 3.2. Quanto alle doglianze riguardanti il rigetto della continuazione, esse si palesano di natura eminentemente fattuale e confutativa, dirette ad una ricostruzione divergente da quella accolta nell'impugnata ordinanza sulla base di rilievi congetturali e privi di aggancio ai contenuti delle sentenze di merito. Anche accedendo all'affermazione secondo cui gli effetti del reato perma- nente cessano con il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento, si osserva che uno iato temporale di ben tre anni tra tali reati e quelli successivi è un indice che milita in senso opposto all'esistenza di qualsivoglia continua- zione, a meno di volere ricondurre tale istituto a mera fictio iuris, così da collegare episodi criminosi lontani nel tempo soltanto in virtù di caratteri comuni costituiti dall'integrazione delle stesse o analoghe violazione o dalle modalità operative, poiché ciò è semmai sintomo di propensione a delinquere. Invece, va verificata l'esistenza di una effettiva unitaria ideazione programmatica, da esclu- dersi in presenza di eccessive cesure cronologiche - come quella in discorso - che denotano la rispondenza dell'agente ad uno stimolo estemporaneo e perseguito ogni volta con autonoma deliberazione criminosa. 4. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con le conse- guenze di legge in ordine all'imputazione al ricorrente delle spese processuali e di una congrua somma in favore della cassa delle ammende, non risultando l'assenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, a tenore della sentenza della Corte Costituzionale n. 183 del 13/6/2000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno 23 settembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]