CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 6 luglio 2022
Cassazione n. 28561/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 25861-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di CATANZARO , in persona della [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente- avverso la sentenza n. 1558/2019 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 05/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 25861 sez. ML - ud. 06-07-2022 -2- RILEVATO - che, con sentenza del 20 febbraio 2020, la Corte d'Appello di Catanzaro, in riforma della decisione resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro, avente ad oggetto l'accertamento dello svolgimento delle mansioni di responsabile del magazzino generale dell'ASP riconducibili all'inquadramento in categoria DS superiore a quello in C riconosciuto dall'Azienda datrice con condanna di questa all'attribuzione del trattamento economico corrispondente alla categoria DS "fino al momento in cui il ricorrente occuperà tale mansione superiore"; - che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto infondata l'eccezione sollevata dal Caparello di inammissibilità dell'appello proposto dall'[OSCURATO:PERSONA] provinciale di Catanzaro ed infondata nel merito la domanda del medesimo pur riguardata secondo la qualificazione a questa attribuita dal primo giudice, il quale, mentre rigettava la domanda del Caparello come proposta nel ricorso introduttivo, in cui questi invocava a fondamento della stessa l'art. 52, comma 2 lett, a), assumendo di essere stato investito di mansioni appartenenti alla qualifica superiore per assicurare la copertura di un posto vacante in organico - rigetto motivato dal non aver il Caparello dimostrato di essere stato adibito alle mansioni proprie della qualifica rivendicata in presenza di un posto vacante in organico, dal momento che nella dotazione organica della ASL n. 6 di [OSCURATO:PERSONA] la UO [OSCURATO:PERSONA], di cui il Caparello veniva in un ordine di servizio indicato come affidatario della posizione di responsabile, era solo prevista come di nuova istituzione e più non risultava nell'atto aziendale di cui la stessa ASL si dotava nel novembre del 2001 - perveniva all'accoglimento della domanda medesima sotto il diverso profilo, accertato sulla base della prova orale e documentale in atti, dello svolgimento in fatto delle mansioni appartenenti alla superiore categoria DS; che la Corte territoriale perveniva al convincimento dell'infondatezza della domanda anche sotto tale profilo motivando nel senso che le attività di cui era stato accertato lo svolgimento rientravano nelle competenze e nelle mansioni proprie del personale inquadrato in categoria C, risultando del tutto priva di significato la circostanza meramente nominale, viceversa valorizzata dal primo giudice, che nel carteggio in atti il Caparello fosse indicato quale responsabile del magazzino generale della ex ASL n. 6 di [OSCURATO:PERSONA]; - che a ciò la Corte territoriale si determinava, avendo escluso la rilevanza di una precedente pronunzia del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1203/2007, divenuta irrevocabile a seguito della conferma in appello intervenuta con la decisione n. 576/2011 della stessa Corte d'Appello di Catanzaro, che, a seguito del ricorso proposto dal Caparello nel 2000 avente ad oggetto il riconoscimento dello svolgimento delle superiori mansioni di categoria DS sempre in relazione al ruolo di responsabile del magazzino generale dell'ASL n. 6, riconosceva lo svolgimento di mansioni superiori a decorrere dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e fino al 22.5.2003, e ciò a motivo, secondo quanto la Corte territoriale rileva nell'illustrazione dello svolgimento del processo a pag. 2 della sentenza (secondo periodo del secondo capoverso, sottolineato), dell'essere la limitazione dipesa dal fatto che non era emersa la prova per il periodo successivo; - che per la cassazione di tale decisione ricorre il Caparello, affidando l'impugnazione a due motivi, cui resiste, con controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] di Catanzaro; - che la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis, c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata; che il ricorrente ha poi presentato memoria; CONSIDERATO che, con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt. 2909 e 2967 c.c. e 324 c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver tenuto conto dell'effetto vincolante del giudicato esterno derivante dalla precedente decisione n. 1203/2007 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], divenuta irrevocabile, che aveva accertato il rivendicato svolgimento di mansioni superiori riconducibili alla categoria DS in relazione al ruolo di responsabile del Magazzino generale della ASL n. 6 per il periodo 1.7.1998/22.5.2003; che con il secondo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. imputa alla Corte territoriale l'omessa pronunzia in ordine alla domanda da ritenersi, a detta del ricorrente, oggetto del giudizio, volta al riconoscimento del diritto a percepire il trattamento economico proprio della categoria C per il periodo dal 22.5.2003 al marzo del 2008, allorché il ricorrente risultava ancora inquadrato in categoria B, avendo conseguito la categoria C appunto dal marzo 2008; che la controversia, considerata la peculiarità della fattispecie - già rilevabile in relazione alle conclusioni formulate, in base alle quali la richiesta del trattamento economico corrispondente alle superiori mansioni espletate è limitata "fino al momento in cui il ricorrente occuperà tale mansione superiore", ma soprattutto in relazione al prospettare esiti difformi delle pronunzie della Corte territoriale con riguardo alla prima ed alla seconda decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] rispetto a fatti costitutivi apparentemente identici (significativo della evidente contraddittorietà delle pronunzie è il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori da parte della prima decisione del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], confermata in appello, fino al 22.5.2003, quando nella seconda decisione della Corte d'Appello di Catanzaro si nega l'inserimento della UO Magazzino Generale nell'atto aziendale della ASL n. 6 emanato nel novembre 2001, ed ancor più la negazione in quella prima sentenza della riconducibilità delle mansioni di fatto svolte dal ricorrente alla superiore categoria DS per il periodo successivo, tale da legittimare l'odierno rigetto della domanda per il medesimo periodo da parte della Corte territoriale) - non è priva di valenza nomofilattica così da imporre la rimessione della causa alla sezione semplice; P.Q.M. La Corte ritenuti insussistenti i presupposti per la decisione della causa in sede camer