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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 giugno 2026

Cassazione n. 17380/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n.

T9H03B500219-2018, relativo all’anno 2013, con cui leera stata contestata l’indebita deduzione di costi non inerenti per €369.540,00, con conseguente rideterminazione del reddito di impresa,oltre che un’IVA pari ad € 77.603,40.

L’accertamento aveva preso lemosse dalle fatture emesse da due società “gemelle” (aventi la medesimasede, compagine sociale e legale rappresentante), recanti una descrizionegenerica delle prestazioni svolte, la cui natura non era stato possibilericostruire.2.

La CTP di Brescia rigettò il ricorso, concludendo “che da partedell’[OSCURATO:PERSONA] [erano] stati acquisiti elementisufficientemente gravi, univoci e concordanti idonei a provare che leoperazioni indicate nelle fatture in questione [fossero] da considerarsiinesistenti, con conseguente conferma dell’atto impugnato sia ai fini IRESche IRAP ed IVA (…)”.3.

La sentenza di primo grado venne riformata dalla CTR dellaLombardia, sul presupposto che i giudici di prime cure avevanopronunciato ultra petita, accogliendo la prospettazionedell’Amministrazione finanziaria sulla base di una qualificazione delleoperazioni in discorso come inesistenti, mentre nell’avviso di accertamentoera stata contestata la mancanza di inerenza dei costi riportati nellefatture de quibus”.

Pertanto, la CTR dichiarò illegittimo l’avviso diaccertamento, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi.4.

Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo.

La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15879/2022Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 17380/2026Data pubblicazione 01/06/20261.

Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere fatto seguire alrilievo del vizio di ultrapetizione la declaratoria di illegittimità dell’avviso diaccertamento, in luogo di vagliare il merito della controversia sotto ilprofilo della (in)deducibilità dei costi ripresi a tassazione.Il motivo è fondato, dal momento che il rilievo del vizio di ultrapetizionedella sentenza di primo grado, da parte del giudice d’appello, comporta lanecessità, per quest’ultimo, di decidere la causa nel merito (Cass., n.12570/2019; Cass., n. 4570/2021), mentre, nel caso di specie, lapronuncia impugnata si è arrestata ad una statuizione in rito (corredata,peraltro, dall’impropria declaratoria di illegittimità dell’avviso diaccertamento), indebitamente dichiarando assorbite le restanti questioni.Invero, i concetti di (difetto di) inerenza e di inesistenza dei costi sononettamente distinti.

L’inerenza (per utilizzare una definizione corrente ingiurisprudenza) esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attivitàd'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass., n.27786/2018).

Essa presuppone, dunque, che il costo sia stato realmentesostenuto, e deve essere provata dal contribuente ai fini della deduzionedello stesso dal reddito imponibile, ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR(Cass., n. 1239/2025).

L’inesistenza del costo indica, invece, che laprestazione cui lo stesso risulta apparentemente correlato non è, in realtà,stata eseguita (in senso assoluto, per quel che riguarda le operazionioggettivamente inesistenti; in senso relativo - nel senso che non è stataeseguita dal soggetto che ha emesso la relativa fattura -, quanto alleoperazioni soggettivamente inesistenti).

In questo caso, l’onere dellaprova (suscettibile di essere assolto per presunzioni) incombesull’Amministrazione (v.

Cass., n. 9723/2024 in tema di operazionioggettivamente inesistenti e Cass., n. 24471/2022), e solo all’esito dellaNumero registro generale 15879/2022Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 17380/2026Data pubblicazione 01/06/2026relativa ottemperanza sorge quello della prova contraria a carico delcontribuente.

A fronte di un’operazione oggettivamente inesistente, ilcosto non è, quindi, mai deducibile (né l’IVA detraibile), mentre,ricorrendo un’operazione soggettivamente inesistente, il costo può esserededucibile se effettivo e inerente, e l'IVA è detraibile a condizione che ilcontribuente dimostri di aver agito nell'assenza di consapevolezza dipartecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non esserecoinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., n. 24471/2022).Dalle considerazioni appena svolte emerge chiaramente la diversità difattispecie in nessun modo fungibili, ciascuna suscettibile di identificare unautonomo thema decidendum.

Pertanto, una volta appurato che la CTPaveva indebitamente vagliato la fattispecie concreta dall’angolo visualedell’inesistenza delle operazioni contestate, anziché della inerenza deirelativi costi, la CTR non poteva esimersi dall’esaminare quest’ultimaquestione sicché, avendolo fatto, è incorsa a sua volta nel vizio diomissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c.

P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. propose opposizione avverso l’avviso diaccertamento n. T9H03B500219-2018, relativo all’anno 2013, con cui leera stata contestata l’indebita deduzione di costi non inerenti per €369.540,00, con conseguente rideterminazione del reddito di impresa,oltre che un’IVA pari ad € 77.603,40. L’accertamento aveva preso lemosse dalle fatture emesse da due società “gemelle” (aventi la medesimasede, compagine sociale e legale rappresentante), recanti una descrizionegenerica delle prestazioni svolte, la cui natura non era stato possibilericostruire.2. La CTP di Brescia rigettò il ricorso, concludendo “che da partedell’[OSCURATO:PERSONA] [erano] stati acquisiti elementisufficientemente gravi, univoci e concordanti idonei a provare che leoperazioni indicate nelle fatture in questione [fossero] da considerarsiinesistenti, con conseguente conferma dell’atto impugnato sia ai fini IRESche IRAP ed IVA (…)”.3. La sentenza di primo grado venne riformata dalla CTR dellaLombardia, sul presupposto che i giudici di prime cure avevanopronunciato ultra petita, accogliendo la prospettazionedell’Amministrazione finanziaria sulla base di una qualificazione delleoperazioni in discorso come inesistenti, mentre nell’avviso di accertamentoera stata contestata la mancanza di inerenza dei costi riportati nellefatture de quibus”. Pertanto, la CTR dichiarò illegittimo l’avviso diaccertamento, ritenendo assorbiti tutti gli altri motivi.4. Ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sullabase di un unico motivo. La società contribuente è rimasta intimata.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 15879/2022Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 17380/2026Data pubblicazione 01/06/20261. Con l’unico motivo di ricorso, l’Agenzia delle Entrate deduce laviolazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 53 e 61 d.lgs. n.546/1992, in relazione all’art. 360, n. 4, c.p.c., per avere fatto seguire alrilievo del vizio di ultrapetizione la declaratoria di illegittimità dell’avviso diaccertamento, in luogo di vagliare il merito della controversia sotto ilprofilo della (in)deducibilità dei costi ripresi a tassazione.Il motivo è fondato, dal momento che il rilievo del vizio di ultrapetizionedella sentenza di primo grado, da parte del giudice d’appello, comporta lanecessità, per quest’ultimo, di decidere la causa nel merito (Cass., n.12570/2019; Cass., n. 4570/2021), mentre, nel caso di specie, lapronuncia impugnata si è arrestata ad una statuizione in rito (corredata,peraltro, dall’impropria declaratoria di illegittimità dell’avviso diaccertamento), indebitamente dichiarando assorbite le restanti questioni.Invero, i concetti di (difetto di) inerenza e di inesistenza dei costi sononettamente distinti. L’inerenza (per utilizzare una definizione corrente ingiurisprudenza) esprime la riferibilità dei costi sostenuti all'attivitàd'impresa, anche in via indiretta, potenziale o in proiezione futura,escludendo i costi che si collocano in una sfera ad essa estranea (Cass., n.27786/2018). Essa presuppone, dunque, che il costo sia stato realmentesostenuto, e deve essere provata dal contribuente ai fini della deduzionedello stesso dal reddito imponibile, ai sensi dell’art. 109, comma 5, TUIR(Cass., n. 1239/2025). L’inesistenza del costo indica, invece, che laprestazione cui lo stesso risulta apparentemente correlato non è, in realtà,stata eseguita (in senso assoluto, per quel che riguarda le operazionioggettivamente inesistenti; in senso relativo - nel senso che non è stataeseguita dal soggetto che ha emesso la relativa fattura -, quanto alleoperazioni soggettivamente inesistenti). In questo caso, l’onere dellaprova (suscettibile di essere assolto per presunzioni) incombesull’Amministrazione (v. Cass., n. 9723/2024 in tema di operazionioggettivamente inesistenti e Cass., n. 24471/2022), e solo all’esito dellaNumero registro generale 15879/2022Numero sezionale 2131/2026Numero di raccolta generale 17380/2026Data pubblicazione 01/06/2026relativa ottemperanza sorge quello della prova contraria a carico delcontribuente. A fronte di un’operazione oggettivamente inesistente, ilcosto non è, quindi, mai deducibile (né l’IVA detraibile), mentre,ricorrendo un’operazione soggettivamente inesistente, il costo può esserededucibile se effettivo e inerente, e l'IVA è detraibile a condizione che ilcontribuente dimostri di aver agito nell'assenza di consapevolezza dipartecipare ad un'evasione fiscale e di aver adoperato, per non esserecoinvolto in una tale situazione, la diligenza massima esigibile da unoperatore accorto, secondo criteri di ragionevolezza e di proporzionalità inrapporto alle circostanze del caso concreto (Cass., n. 24471/2022).Dalle considerazioni appena svolte emerge chiaramente la diversità difattispecie in nessun modo fungibili, ciascuna suscettibile di identificare unautonomo thema decidendum. Pertanto, una volta appurato che la CTPaveva indebitamente vagliato la fattispecie concreta dall’angolo visualedell’inesistenza delle operazioni contestate, anziché della inerenza deirelativi costi, la CTR non poteva esimersi dall’esaminare quest’ultimaquestione sicché, avendolo fatto, è incorsa a sua volta nel vizio diomissione di pronuncia ex art. 112 c.p.c. P.Q.MAccoglie il ricorso;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per laliquidazione delle spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/3/2026.La PresidenteMaria [OSCURATO:PERSONA]