CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 febbraio 2022
Cassazione n. 11920/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/10/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa il 24/5/2018 dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato - con rito abbreviato - alla pena di due anni, quattro mesi di reclusione e 5mila euro di multa. 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del proprio difensore, chiedendo l'annullamento della decisione per vizio di motivazione in punto di circostanze attenuanti generiche, bilanciamento e trattamento sanzionatorio, ritenuto eccessivo. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso risulta manifestamente infondato; la Corte di appello, pronunciandosi sulle medesime questioni qui riproposte, ha infatti steso una motivazione del tutto adeguata, solida e fondata su logiche considerazioni, immeritevoli di censura. 4. In particolare, la sentenza ha sottolineato che la condotta riscontrata (cessione di 0,54 grammi di eroina e detenzione di 25,67 grammi di eroina e 4,23 grammi di cocaina) si collocava ai "limiti" del comma 5 citato ("benevolmente" ritenuto in primo grado) e, come tale, meritava una pena che non poteva assestarsi sui minimi di legge. Quella irrogata, dunque, rispondeva correttamente alla finalità retributiva assegnata alla sanzione penale. 5. Con riferimento specifico, poi, alle circostanze attenuanti generiche, la sentenza ha valorizzato l'assenza di elementi positivamente valutabili, oltre ai vari precedenti penali a carico dell'imputato, tali da giustificare la contestazione di recidiva. 6. A quanto precede, peraltro, la Corte aggiunge che tali considerazioni sono state del tutto trascurate nel ricorso, che non dedica loro neppure una considerazione, tantomeno una critica. 7. L'impugnazione, dunque, deve esser dichiarata inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 18 febbraio 2022 Il Presidente G