CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 aprile 2022
Cassazione n. 16016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/02/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Cagliari ha confermato la sentenza di prime cure pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al delitto di cui agli artt.582 e 585 cod. pen. in danno di [OSCURATO:PERSONA]; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando tre motivi; - che, in data 29 marzo 2022, è pervenuta comunicazione del difensore del ricorrente quanto alla morte di questi, occorsa in Jerzu il 25 aprile 2021; - che l'intervenuta morte del ricorrente, nelle more del giudizio di legittimità, comporta, ai sensi degli artt. 150 cod. pen. e 129 cod. proc. pen., la declaratoria di non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], per essere il reato a lui ascritto estinto per morte dell'imputato; - che s'impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato; P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell'imputato. Così deciso il 13 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] re estensore [OSCURATO:PERSONA] dannaglia Stefasi "1:51 [OSCURATO:PERSONA] l.r:RIA 2