CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 18 marzo 2026
Cassazione n. 23043/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in Albania il 03/10/1999 avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di L'Aquila visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in data 9 aprile 2026, emessa ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., il Tribunale del riesame di L'Aquila confermava l'ordinanza emessa in data 18 marzo 2026 (rectius 12 marzo 2026) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Pescara con la quale era stata applicata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 110 cod. pen., 73, comma 4, d.P.R. n. 309/1990 (capo »t/ i n) la misura cautelare degli arresti domiciliari. / /j /2. Avverso la predetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], mediante il proprio difensore di fiducia, articolando due motivi che si sintetizzano di seguito, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod proc. pen. 2.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen. e vizio di motivazione. In data 27 marzo 2026 veniva depositata la richiesta di riesame e il Tribunale del riesame fissava l'udienza di trattazione per il giorno 9 aprile 2026. A seguito della visione degli atti emergeva che/ fin dal deposito della richiesta di riesame gli stessi fossero a disposizione del Tribunale, non risultando altra trasmissione degli atti se non quella successiva alla richiesta del 19 marzo 2026. Veniva, pertanto, eccepita la perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale per mancata decisione sulla richiesta di riesame nel termine di dieci giorni dalla ricezione degli atti. Il Tribunale del riesame rigettava l'eccezione, pur confermando che gli atti relativi al procedimento erano nella disponibilità della cancelleria, limitandosi a specificare che il termine di dieci giorni andava calcolato dal momento in cui, presentata l'istanza, vi era stata una nuova richiesta di atti da parte del Tribunale e vi era stata la relativa risposta per verificare se ci fossero atti successivi anche a favore della posizione dell'indagato. La motivazione appare, da un lato, manifestamente illogica, avendo dato atto che gli atti erano già nella disponibilità della cancelleria al momento del deposito della richiesta di riesame, dall'altro, non emergerebbe dal fascicolo altra richiesta di trasmissione atti rivolta dal Tribunale se non quella iniziale del 19 marzo 2026. 2.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen. in relazione all'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., e vizio di motivazione. Veniva eccepita l'eccessività della misura cautelare applicata / considerata l'incensuratezza del [OSCURATO:PERSONA] e la circostanza che per il medesimo reato il coimputato [OSCURATO:PERSONA] aveva patteggiato la pena di anni uno e mesi otto di reclusione condizionalmente sospesa. La motivazione del Tribunale del riesame per rigettare l'eccezione non si / confronta con il disposto dell'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., secondo il quale l'Autorità giudiziaria è chiamata ad operare una valutazione non meramente astratta circa la futura concessione del beneficio ex art. 163 cod. pen. per escludere, nell'ipotesi di prognosi favorevole, la sottoposizione a vincolo carcerario o domestico. 3.11 procedimento si è svolto con trattazione scritta ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen. e ha inviato requisitoria scritta il solo Procuratore generale, concludendo 2come in epigrafe riportato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Quanto al primo motivo, come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui più coindagati raggiunti da provvedimenti applicativi di misure coercitive abbiano avanzato richieste di riesame in tempi diversi, l'arrivo in Tribunale degli atti relativi ai primi richiedenti, ancorché comprensivi pure di quelli concernenti gli altri, non vale a far decorrere anche nei riguardi di questi ultimi il termine fissato dall'art. 309 comma 9 cod. proc. pen. per la decisione del Tribunale, essendo necessario a tal fine che il Tribunale riceva o gli atti specificamente riguardanti costoro o notizia che tutti gli atti indispensabili al riesame anche nei loro confronti siano già in suo possesso (Sez. U, n. 14 del 18/06/1993, Dell'Orno, Rv. 194310-01; in senso conforme successivamente Sez. 1, n. 562 del 28/01/1994, Rv. 196996-01; Sez. 6, n. 34802 del 01/07/2008, Rv. 241378-01; Sez. 3, n. 31958 del 14/09/2020, Rv. 280025-01). Dalla visione degli atti contenuti nel fascicolo, consentita a questa Corte essendo stata sollevata questione in tema di error in procedendo (v. Sez. U, 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), emerge che l'istanza di riesame è stata presentata in data 27 marzo 2026; la richiesta di trasmissione degli atti, ai sensi dell'art. 309, comma 5, cod. proc. pen., con riguardo all'indagato [OSCURATO:PERSONA], da parte del Tribunale del riesame alla Procura della Repubblica competente è avvenuta in data 28 marzo 2026; la comunicazione della trasmissione atti già avvenuta da parte della Procura della Repubblica porta la data del 30 marzo 2026. Duque, decorrendo da quest'ultima data il termine di dieci giorni per la decisione del Tribunale del rìesame, ai sensi dell'art. 309, commi 9 e 10, cod. proc. pen., come correttamente affermato dal Tribunale di L'Aquila, alla data della decisione sull'istanza di riesame il termine non era ancora scaduto. Il primo motivo, pertanto, va rigettato. 3. Il secondo motivo è, allo stesso modo, infondato. Preme rilevare che la ritenuta sussistenza del pericolo di reiterazione del reato (art. 274, comma primo, lett. c), cod. proc. pen.) esime il giudice dal dovere di motivare sulla prognosi relativa alla concessione della sospensione condizionale della pena (Sez. U, n. 1235 del 28/10/2010, dep. 2011, Giordano, Rv. 248866-01). Nel caso di specie, la misura cautelare è stata emessa, e confermata dal 3Tribunale del riesame, proprio prospettando l'esigenza cautelare di cui all'art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., e sul punto il ricorrente non ha avanzato alcuna riserva, sicché non vi era alcuna necessità di motivare in ordine alla prognosi relativa alla concessione del beneficio di cui all'art. 163 cod. pen. In ogni caso, il Tribunale del riesame, con motivazione immune da manifesta illogicità, evidenziava come ogni posizione cautelare fosse diversa, sicché non potrebbero automaticamente estendersi al ricorrente le valutazioni espresse con riguardo alla posizione dell'originario coimputato [OSCURATO:PERSONA], peraltro in un momento processuale diverso. 4. in conclusione, il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q P.Q.M.• ,GILIT)111AR virszio Cirite nle •Dott.ssa