CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 48643/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/11/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; uditi il Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha concluso, riportandosi alle conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso; l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di [OSCURATO:PERSONA], per UWADIAE, ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Napoli ha confermato la sentenza del GUP del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con la quale UWADIAE Leo era stato condannato per detenzione illecita di stupefacenti, per essere stato trovato in possesso, nel corso di perquisizione personale eseguita dai Carabinieri in Mondragone, di quantitativi vari di marijuana e cocaina. 2. La difesa ha presentato ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto violazione di norme stabilite a pena di inutilizzabilità, inammissibilità, nullità o decadenza, con riferimento alla decisione assunta dai giudici del doppio grado in ordine alla eccezione, sollevata già davanti al GUP, di incompetenza per territorio. La stessa era stata formulata in uno con quella di procedere con le forme dell'abbreviato condizionato all'audizione dei verbalizzanti, al fine di precisare le circostanze dell'avvenuto arresto dell'imputato. Costui, infatti, era stato trovato dagli operanti a L'Aquila e condotto a Mondragone, ove veniva poi arrestato. La difesa rileva alcune incongruenze nel verbale che, a suo parere, legittimerebbero la conclusione per la quale, al momento del ritrovamento dell'imputato a L'Aquila, questi avesse già instaurato la relazione di possesso con lo stupefacente rinvenuto, cosicché non poteva accedersi al criterio residuale e suppletivo di cui all'art. 9, comma 2, cod. proc. pen., come erroneamente avrebbero fatto i giudici del doppio grado, la Corte territoriale essendosi, invero, secondo il deducente, limitata a reiterare il ragionamento del primo giudice. Considerato in diritto 1. Il ricorso va rigettato. 2. Il giudice d'appello ha esaminato la riproposta eccezione e rilevato, sulla scorta degli atti acquisiti al processo, la corretta applicazione delle norme che disciplinano la individuazione della competenza per territorio, poiché, nella specie, l'imputato - residente nel casertano - aveva affermato di avere ricevuto la droga a Napoli e di doverla cedere a terzi a L'Aquila, affermazione che non aveva ricevuto alcuna conferma, siccome basata su dati fattuali giudicati inverosimili. Di qui, la conclusione che fosse impossibile stabilire ove lo stesso avesse conseguito il possesso della droga e il ricorso, dunque, al criterio suppletivo contestato. 3. Il motivo è infondato. L'assunto difensivo poggia su una ricostruzione dei fatti smentita da quanto emerge dal contenuto dei verbali esaminati dai giudici del doppio grado e, infatti, la stessa formulazione del ricorso si fonda su ipotesi e asserite incongruenze che non trovano riscontro in atti. D'altra parte, l'unico elemento di certezza è dato dal fatto che l'imputato avesse con sé lo stupefacente che, per sua stessa ammissione, avrebbe dovuto consegnare nel capoluogo abruzzese, non essendo stata creduta la ricostruzione per la quale egli ne era entrato in possesso a Napoli. L'altro dato certo, poi, è il rinvenimento, a seguito di un atto di polizia giudiziaria eseguito dai carabinieri in Mondragone (perquisizione del soggetto seguito sino a L'Aquila), dello stupefacente, cosicché proprio in quel territorio deve ritenersi posto in essere l'ultimo segmento della condotta penalmente rilevante. 4. In linea di principio, deve intanto premettersi che, quando si verte in tema di stupefacenti, le diverse condotte previste dall'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro, e perdono la loro individualità quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talché, se consumate senza un'apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato e, al fine della determinazione della competenza per territorio, deve farsi riferimento al luogo di consumazione della prima di esse (sez. 3, n. 8999 del 5/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418; sez. 4, n. 17626 del 5/2/2004, Va/eri, Rv. 228181, in cui, affermandosi lo stesso principio, si è precisato che, laddove tale luogo non sia identificato o identificabile, la competenza deve essere individuata facendo richiamo ai criteri suppletivi stabiliti dall'art. 9 cod. proc. pen.). Più specificamente, in tema di trasporto di sostanze stupefacenti, la competenza territoriale è determinata in base al luogo di accertamento del "corpus" del possesso, qualora quello di inizio della consumazione non sia stato individuato con certezza (sez. 3, n. 35396 del 23/2/2021, Salmi, Rv. 282329; sez. 7, n. 2851 del 19/10/2017, dep. 2018, Xhilaga, Rv. 271950, in cui si è precisato che, in caso di reato permanente, quando è ignoto il luogo in cui ha avuto inizio l'azione criminosa, il giudice competente per territorio può essere individuato in relazione al luogo in cui è avvenuta una parte dell'azione, utilizzando i criteri residuali di cui all'art. 9 cod. proc. pen., in fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza che aveva determinato la competenza per territorio in relazione al luogo in cui l'imputato era stato sorpreso in possesso della sostanza, ed escluso la competenza territoriale dell'autorità giudiziaria del luogo indicato dall'imputato come luogo di acquisto del possesso dello stupefacente, non ritenendo accertato il luogo di inizio della condotta illecita, in ragione dell'inaffidabilità e della reticenza delle dichiarazioni dell'imputato). 4. Ciò posto, deve poi ricordarsi che, a norma dell'art. 8, comma 3, cod. proc. pen., in caso di reato permanente, la competenza territoriale spetta al giudice del luogo di inizio della consumazione e, nel caso in cui, come nella specie, non sia stato possibile conoscere tale luogo, la competenza spetterà al giudice dell'ultimo luogo in cui è avvenuta una parte della dell'azione o dell'omissione (art. 9, comma 1, cod. proc. pen.). E, solo ove neppure questo luogo sia noto, potrà dunque accedersi all'ulteriore criterio suppletivo, posto questa volta dal comma 2 della norma richiamata (per il quale la competenza si radicherà nel luogo della residenza, dimora o domicilio dell'imputato). La decisione censurata è, dunque, certamente corretta nella parte in cui i giudici territoriali hanno ritenuto la necessità di fare ricorso ai criteri suppletivi al fine di stabilire la competenza per territorio. Lo stesso ricorrente si è limitato ad assumere il radicamento della competenza, alternativamente, nel territorio di L'Aquila (nel quale non sono stati accertati l'inizio e neppure la cessazione della detenzione e dove lo stesso imputato aveva affermato di aver trasportato la droga per farne cessione a terzi); o in quello di Napoli (ma la tesi difensiva del suo rinvenimento casuale nel corso di lavori di ristrutturazione di un immobile non è stata ritenuta credibile dai giudici territoriali). Peraltro, quanto alla ricostruzione fattuale sottostante, deve rilevarsi che quella proposta a difesa, peraltro sorretta da supposizioni e ipotesi, presuppone una rivisitazione del dato fattuale non operabile in questa sede, stanti i limiti del sindacato di legittimità. Tuttavia, in ordine al criterio suppletivo operante nella fattispecie concreta, deve rilevarsi che quello al quale hanno rinviato i giudici territoriali (art. 9, comma 2, cod. proc. pen.) non può trovare applicazione, siccome residuale alla ipotesi di non operatività di quello prioritario di cui al comma 1 della stessa norma, atteso che, nella specie, è stato ritenuto accertato che la relazione di possesso tra l'imputato e la droga sequestrata è cessata in Mondragone, allorquando la polizia giudiziaria decideva di porre in essere atti di competenza a seguito dei quali è stato rinvenuto lo stupefacente. 5. Al rigetto segue la condanna dell'imputato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.