CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 4 luglio 2022
Cassazione n. 33803/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udita la requisitoria del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse del ricorrente, che si è riportato ai motivi di ricorso e ne ha chiesto l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con la sentenza emessa il 4 luglio 2022, confermava quella del Tribunale di Vicenza, che aveva accertato la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA], condannandolo alla pena di anni quattro di reclusione ed euro 1200,00 di multa in ordine a plurimi delitti di furto in abitazione, aggravati dalla riunione di persone e dalla violenza sulle cose. 2. Il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] consta di un unico articolato motivo, enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.3. Il motivo deduce vizio di motivazione e travisamento della prova. Il ricorrente lamenta in primo luogo che, come già evidenziato con l'atto di appello, la sentenza impugnata risulterebbe viziata per illogicità manifesta in ordine alla sfasatura cronologica fra gli orari risultanti dal rilevamento Gps dell'autovettura, sulla quale si trovava l'imputato, e l'orario riferito dalle vittime o dai testimoni di consumazione dei furti. Trattandosi di telefoni di ultima generazione dovrebbe ritenersi che gli stessi fossero sincronizzati con l'orario esatto a mezzo satellite, così come l'orario dei rilevamenti Gps, cosicchè dovrebbe trarsi il convincimento che l'imputato non era presente sul luogo del delitto al momento del furto. A tal proposito il ricorrente elenca i singoli casi in ordine ai furti contestati ai capi 2), 3), 5), 6) e 7). Inoltre, la sentenza sarebbe viziata anche per carenza di motivazione in ordine alla sopravvalutazione del rinvenimento nella disponibilità degli indagati di una macchina per il caffè e di un giubbotto di marca [OSCURATO:PERSONA], riconosciuti dai proprietari, ma in sé si tratterebbe di marchi noti e di prodotti di facile reperibilità. Inoltre, del tutto omessa sarebbe la motivazione in ordine alle circostanze attenuanti generiche all'art. 62-bis cod. pen., pur a fronte di una specifica richiesta avanzata con la memoria difensiva depositata in appello. Anche il vizio di motivazione risulterebbe sussistente in ordine all'omesso riconoscimento della attenuazione prevista dall'art. 114 cod. pen. 4. Il ricorso è stato trattato con intervento delle parti, su istanza tempestiva del difensore, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, disciplina prorogata sino al 31 dicembre 2022 per effetto dell'art. 7, comma 1, dl. n. 105 del 2021, la cui vigenza è stata poi estesa in relazione alla trattazione dei ricorsi proposti entro il 30 giugno 2023 dall'articolo 94 del decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150, come modificato dall'art. 5-duodecies dl. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con modificazioni dalla I. 30 dicembre 2022, n. 199. 5. Il difensore comunque depositava memoria e allegati a mezzo pec e le parti, infine, concludevano come indicato in epigrafe, richiamando la difesa anche le sentenze depositate in ordine ai coimputati in giudizio separato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile.2. Assolutamente generico è il motivo nella parte in cui reitera le medesime censure formulate in ordine alla sincronizzazione del Gps con gli orologi delle vittime e dei testimoni. La sentenza impugnata indica oltre al dato cronologico anche argomenti logici a sostegno della responsabilità dell'imputato: per un verso non potendo escludersi che la sincronizzazione dei telefoni dovesse avvenire manualmente, e dunque non si sarebbe verificata automaticamente; per altro verso rilevava la Corte territoriale come le autovetture monitorate e in uso al gruppo dedito ai furti in abitazione, su una delle quali operava l'imputato, risultavano muoversi in sequenza ripetuta, l'una avanti all'altra, sempre contestualmente nei pressi delle abitazioni depredate in coincidenza temporale con il consumarsi dei furti. Quanto al ricorrente, inoltre, lo stesso fu visto allontanarsi in uno ai complici dal covo della banda e farvi rientro, cosicché anche l'argomento difensivo, che i beni rinvenuti e riconosciuti dalle vittime (giubbotto e macchina del caffè) siano di genere e marca comune, risulta smentito proprio dal movimento degli autori del raid criminale, osservati nel loro partire e rientrare alla base, oltre che dal rinvenimento contestuale dei due beni sottratti nelle abitazioni. In sostanza, sui punti predetti, la genericità già rilevata dalla Corte di appello viene reiterata anche in sede di legittimità, in quanto il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata ma ripropone le censure già proposte in appello. A tal riguardo deve evidenziarsi che è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012 - dep. 16/05/2012, Pezzo, Rv. 253849), al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti (Sez. 6 n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521). Quanto alla doglianza relativa all'omesso riconoscimento dell'attenuazione dell'art. 114 cod. pen., la motivazione offerta rende manifestamente infondata la censura: la Corte di appello chiarisce che l'imputato ebbe a fornire un contributo significativo alle attività illecite, spettandogli garantire la copertura logistica e di controllo del territorio per avvisare coloro che accedevano nelle abitazioni. Pacifica è la giurisprudenza di legittimità sul punto, allorché rileva come non può riconoscersi l'attenuante della partecipazione di minima importanza a colui che, nella commissione di un furto, abbia svolto la funzione di "palo", in quanto il suo contributo, anche se di importanza minore rispetto a quella dei correi, facilita la realizzazione dell'attività criminosa, rafforzando l'efficienza dell'opera degli esecutori materiali e garantendo loro l'impunità (Sez. 5, n. 21469 del 25/02/2021, Stefani, Rv. 281312 - 02; Sez. 2, n. 21453 del 05/03/2019, Vitiello, Rv. 275817 - 01; mass. conf. Sez. 2, n. 46588 del 29/11/2011, Eraky, Rv. 251223 - 01; Sez. 2, n. 9491 del 07/06/1989, dep. 03/07/1990, Pedori, Rv. 184773 - 01). Quanto, infine, alla censura relativa alle circostanze attenuanti generiche, il motivo è anche in questo caso assolutamente generico, oltre che manifestamente infondato. Infatti, il ricorso non si confronta con la sentenza impugnata, che al fol. 12 valuta il correlato motivo dedotto con la memoria difensiva, chiarendo come fosse ostativo alla attenuazione della pena il precedente penale gravante sull'imputato e l'elevato grado di professionalità espresso con la predisposizione dell'articolato piano operativo, con necessità di coordinamento dei due gruppi di intervento. Pertanto, le censure sul punto sono aspecifiche, oltre che manifestamente infondate in quanto, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte, le circostanze attenuanti generiche hanno lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di altrimenti non codificabili situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere del suo autore. In tal senso la necessità di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, avendo il giudice l'obbligo, quando ne affermi la sussistenza, di fornire apposita e specifica motivazione idonea a fare emergere gli elementi atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (ex multis, Sez. 3, n. 19639 del 27 gennaio 2012, Gallo e altri, Rv. 252900; Sez. 5, n. 7562 del 17/01/2013 - dep. 15/02/2013, P.G. in proc. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 254716). Ed è in questa cornice che devono essere inseriti gli ulteriori principi per cui la concessione o meno delle attenuanti generiche rientra nell'ambito di un giudizio di fatto rimesso alla discrezionalità del giudice, il cui esercizio deve essere motivato nei soli limiti atti a far emergere in misura sufficiente la sua valutazione circa l'adeguamento della pena alla gravità effettiva del reato ed alla personalità del reo, anche quindi limitandosi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (Sez. 6 n. 41365 del 28 ottobre 2010, Straface, rv 248737; Sez. 2, n. 3609 del 18 gennaio 2011, Sermone e altri, Rv. 249163). Nel caso in esame la Corte ha evidenziato quali siano gli elementi ostativi, con adeguata e logica motivazione, escludendo la sussistenza di elementi positivi significativi, come quella invocata dalla difesa della buona condotta processuale, né potendo la comparazione con altri coimputati, altrimenti giudicati, produrre effetti nel presente processo. 3. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso e la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. (come modificato ex L. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. 13/6/2000 n. 186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tre