CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 03195/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ssociazione a tutela della dignità dei defunti, in persona del P residente pro tempore , [OSCURATO:PERSONA], rappresentat i e difes i , giusta procura speciale in calce al ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilianopresso l’indirizzo PEC -ricorrenti- contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], in persona del curatore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], col quale elettivamente si domicilia presso l’indirizzo PEC -controricorrente- per la cassazione deldecreto del tribun ale di Massa , depositato in data18 gennaio 2018; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] ultratardiva- Imputabilità del ritardo.RG n. 5779/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore udita la relazione sulla causa svolta nell’adunanza camerale del 12 gennaio 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]MariaPerrino. Fatti di causa Condecreto del 18 gennaio 2018, il T ribunale di Massa , adito ai sensi dell’art. 98 l. fall, nel confermare il provvedimento del giudice delegato, ha ritenuto inammissibile la domanda di ammissione allo stato passivo del [OSCURATO:SOCIETA]. proposta in via ultratardiva da ll’Associazione per la Dignità dei Defunti e da [OSCURATO:PERSONA], in esito alla pronuncia n. 1033/16 della quarta sezione penale di questa Corte. A fondamento della decisione ha considerato che, benché fosse stato effettivamente omesso l’avviso ex art. 92 l.fall., il curatore aveva provato che le creditrici erano da tempo a conoscenza dell’avvenuta dichiarazione di fallimento. E ciò perché, ha rilevato, il procuratore ad litemdi [OSCURATO:SOCIETA], in seno al giudizio penale definito con la pronuncia indicata- nel quale la società era stata citata in qualità di responsabile civile per le obbligazioni risarcitorie azionate, tra altri, anche dalle odierne ricorrenti, costituite parti civili- aveva appunto dichiarato a verbale nel corso dell’udienza del 16 marzo 2013 che la debitrice era fallita. Contro questo decreto le creditrici propongono ricorso per ottenerne la cassazione, che affidano a due motivie illustrano con memoria, cui il [OSCURATO:SOCIETA] replica con controricorso. Motivi della decisione 1.- Col primo e c ol secondo motivo di ricorso , da esaminare congiuntamente, perché connessi, le ricorrent i lamenta no la violazione degli artt. 92 e 101 l.fall, là dove il tribunale di Massa non avrebbe osservato i principi fissati da questa Corte sulla necessità di effettiva conoscenza dell’intervenuta dichiarazione di fallimento ai fini della valutazione d’imputabilità del ritardo nella presentazione della domanda cd. ultratardiva (primo motivo), nonché la falsa applicazione degli artt. 170 e 300 c.p.c., perché il tribunale avrebbe RG n. 5779/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore sussunto la fattispecie concreta sotto norme inapplicabili nel caso in esame (secondo motivo). 2.-Il ricorso è inammissibile, ex art. 360 - bis , comma 1, n. 1 , c.p.c. La decisione impugnata è difatti conforme alla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, intema di ammissione al passivo di una procedura concorsuale, nel caso di domanda cd. supertardiva o ultratardiva, il mancato avviso al creditore dell'apertu ra della procedura concorsuale è causa non imputabile al creditore del ritardo, sicché resta onere del curatore dimostrare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che,pur in difetto di prova della conoscenza legale, il creditore ha avuto conoscenza effettiva e tempestiva dell'emissione della sentenza dichiarativa e che, in tal modo, si è realizzato il risultato pratico cui l'avviso era finalizzato ex lege (Cass. n. 21760/22, sia pure riferita al commissario di liquidazione coattaamministrativa). 3.- Nel caso in esame, le ricorrenti non contestano che nel corso del processo penale al quale hanno partecipato nella qualità di parti civili il difensore della società debitrice abbia dichiarato l’intervenuto fallimento e che la circostanza emerga dal verbale dell’udienza nel corso della quale la dichiarazione dell’intervenuto fallimento è stata resa(nonché corredata, come riferito da entrambe le parti, del deposito della relativa sentenza). 3.1.- Sicché la censura risulta irrilevante, giacché, per un verso, quanto al primo motivo, il tribunale non ha fatto leva sulla conoscibilità dell’intervenuto fallimento, bensì sulla conoscenza di esso, determinata dalla dichiarazione di fallimento in un processo al quale le ricorrenti partecipavano assistite non già da un generico “fiduciario”, ma dal loro difensore, che le rappresentava in quel giudizio(e che, peraltro, come emerge dagli atti, le rappresenta in questo); per altro verso,a fronte di questa statuizione, la censura concernente gli artt. 170 e 300 c.p.c. si rivela eccentrica rispetto al RG n. 5779/18 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] estensore deciso, posto che quelle norme sono state evocate soltanto come termini di raffronto, ai fini della qualificazione come atto recettizio della dichiarazione resa. Ogni altro profilo è assorbito. Le spese seguono la soccombenza. Per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso e condanna le ricorrent i, in solido, a pagare le spese, che liquida in euro 2000,00 per compensi, oltre a euro 200,00 per esborsi, e al 15% a titolo di spese forfetarie, iva e cpa. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto. Così deciso in Roma, il12 gennaio 2023. Lapresidente