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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 novembre 2023

Cassazione n. 35689/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26392 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultima; controricorrente avverso la sentenza n. 1064/2019 depositat a il 12 marzo 2019 del la Corte di appello di Milano.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre2023 Sez.

I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

LA CORTE OSSERVA1. ― E ’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milanodel 12 m arzo 2019 con cui , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, resadal Tribunale di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a pagare a UnipoSai la somma di euro 12.250,00, oltre interessi legali.

UnipoSai aveva agito in giudizio domandando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 24.500,00, oltre rivalutazione e interessi, lamentando il comportamento negligente della convenuta,consistente nell'aver consentito l'incasso di due assegni di traenza negoziati presso di essa: incasso operato a beneficiodi soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli.

La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte di Milano, in sede di gravame, ha valorizzato la circostanza per cui gli assegni oggetto di causa erano stati inviati a mezzo di posta ordinaria; secondoil Giudice distrettuale sarebbe stato opportuno avvalersi di una diversa modalità di spedizione comel'utilizzo della posta raccomandata.

Ad avviso della Corte di merito, la scelta di un diverso modus operandi «avrebbe potuto influire notevolmente sul verificarsi del danno: se fosse stata effettuatala spedizione a mezzodi raccomandata con avviso di ricevimento, ad esempio, sarebbe stato sufficiente seguire la spedizione, constatare che l'assegno non era stato ricevuto dal legittimo beneficiario e informare la banca trattaria perché quest'ultima potesse negare ilbene-fondi che qualsiasi banchiere negoziatore, operando con la dovuta diligenza avrebbe dovuto chiedere».[OSCURATO:PERSONA] di appello ha dunque ravvisato un'efficacia causale della condotta di UnipolSai rispetto alla produzione del danno.

Tenuto conto della ravvisata responsabilità della banca negoziatrice per avermancato di effettuare un appropriato controllo dell’identità delle persone che avevano presentato all’incasso gli assegni ― profilo, questo, non investito di Sez.

I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 impugnazione ― la Corte di appello ha ritenuto che il danno occorso «avrebbe potuto essere evitato attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza da parte di entrambi i soggetti coinvolti e che può quindi attribuirsi ai medesimi in concorso tra loro e in misura paritaria».

2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo , illustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., oltre che degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973.

Assume che alla spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria non avrebbe potuto conferirsi alcun rilievo causale rispetto alla produzione del danno lamentato in giudizio.

3. ─ In prossimità dell’adunanza camerale Unipol ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso.

4. ─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto.

5. ─ Non constando accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA], le spese di giudizio dovrebbero farcarico alla ricorrente.

Esse possono tuttavia compensarsi per l’intero, tenuto conto chele Sezioni Unite si sono pronunciatesulla questione oggetto dell’impugnazione , dibattuta nella giu r isprudenza di merito, solo successiv amente alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez.

U. 26 maggio 2020, n. 9769, secondo cui, appunto, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente).

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di giudizio di cassazioneper l’intero.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sez

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 26392 R.G.anno 2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difes a dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] , domiciliat a presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappresentatae difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso quest’ultima; controricorrente avverso la sentenza n. 1064/2019 depositat a il 12 marzo 2019 del la Corte di appello di Milano. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 novembre2023 Sez. I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. LA CORTE OSSERVA1. ― E ’ stata impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Milanodel 12 m arzo 2019 con cui , in parziale riforma della pronuncia di primo grado, resadal Tribunale di Pavia, [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata a pagare a UnipoSai la somma di euro 12.250,00, oltre interessi legali. UnipoSai aveva agito in giudizio domandando la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento della somma di euro 24.500,00, oltre rivalutazione e interessi, lamentando il comportamento negligente della convenuta,consistente nell'aver consentito l'incasso di due assegni di traenza negoziati presso di essa: incasso operato a beneficiodi soggetti diversi dai legittimi beneficiari dei titoli. La domanda è stata respinta in primo grado, mentre la Corte di Milano, in sede di gravame, ha valorizzato la circostanza per cui gli assegni oggetto di causa erano stati inviati a mezzo di posta ordinaria; secondoil Giudice distrettuale sarebbe stato opportuno avvalersi di una diversa modalità di spedizione comel'utilizzo della posta raccomandata. Ad avviso della Corte di merito, la scelta di un diverso modus operandi «avrebbe potuto influire notevolmente sul verificarsi del danno: se fosse stata effettuatala spedizione a mezzodi raccomandata con avviso di ricevimento, ad esempio, sarebbe stato sufficiente seguire la spedizione, constatare che l'assegno non era stato ricevuto dal legittimo beneficiario e informare la banca trattaria perché quest'ultima potesse negare ilbene-fondi che qualsiasi banchiere negoziatore, operando con la dovuta diligenza avrebbe dovuto chiedere».[OSCURATO:PERSONA] di appello ha dunque ravvisato un'efficacia causale della condotta di UnipolSai rispetto alla produzione del danno. Tenuto conto della ravvisata responsabilità della banca negoziatrice per avermancato di effettuare un appropriato controllo dell’identità delle persone che avevano presentato all’incasso gli assegni ― profilo, questo, non investito di Sez. I–RG 26392/2019 camera di consiglio10.11.2023 impugnazione ― la Corte di appello ha ritenuto che il danno occorso «avrebbe potuto essere evitato attraverso l'uso dell'ordinaria diligenza da parte di entrambi i soggetti coinvolti e che può quindi attribuirsi ai medesimi in concorso tra loro e in misura paritaria». 2. ― Il ricorso per cassazione si fonda su di un motivo , illustrato da memoria.Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227, comma 1, c.c., oltre che degli artt. 83 e 84 d.P.R. n. 156/1973. Assume che alla spedizione dell’assegno a mezzo di posta ordinaria non avrebbe potuto conferirsi alcun rilievo causale rispetto alla produzione del danno lamentato in giudizio. 3. ─ In prossimità dell’adunanza camerale Unipol ha depositato telematicamente atto di rinuncia al ricorso. 4. ─ Il giudizio va dunque dichiarato estinto. 5. ─ Non constando accettazione della rinuncia da parte di [OSCURATO:PERSONA], le spese di giudizio dovrebbero farcarico alla ricorrente. Esse possono tuttavia compensarsi per l’intero, tenuto conto chele Sezioni Unite si sono pronunciatesulla questione oggetto dell’impugnazione , dibattuta nella giu r isprudenza di merito, solo successiv amente alla proposizione del ricorso per cassazione (Cass. Sez. U. 26 maggio 2020, n. 9769, secondo cui, appunto, la spedizione per posta ordinaria di un assegno, ancorché munito di clausola d'intrasferibilità, costituisce, in caso di sottrazione del titolo e riscossione da parte di un soggetto non legittimato, condotta idonea a giustificare l'affermazione del concorso di colpa del mittente). P.Q.M. La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese di giudizio di cassazioneper l’intero. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 1ª Sez
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