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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 5 agosto 2021

Cassazione n. 37406/2021

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/03/2021 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione.

A [OSCURATO:PERSONA] e Palombi è contestato, nella qualità di autori dell'articolo pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] quotidiano" del 26 febbraio 2014 dal titolo "Scandalo nel biogas delle Marche: soldi nostri e tasche loro" di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attribuendo loro un determinato fatto indicandoli come persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, scrivendo" tra i 13 avvisi di garanzia inviati nel marzo scorso ci sono gli imprenditori di cui abbiamo parlato" "le ipotesi di reato non sono leggere: si va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in giù".

A Padellaro è contestato, in qualità di direttore responsabile del quotidiano di avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che commesso il reato indicato

2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando quattro motivi.

Con il primo si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 162 ter cod. pen. ed all'art. 1, commi 2-3, della legge 23 giugno 2017, n. 103 per violazione degli artt. 3-25-101- 111 Cost.

Sotto un primo profilo, la questione, già sollevata e rigettata nei gradi di giudizio di merito e da valutarsi in relazione al regime transitorio, attiene all'art 34 cod. proc. pen. che sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo l'introduzione dell'art. 162 ter cod. pen. ,non prevedeva l'incompatibilità del giudice del dibattimento nel caso in cui, dopo aver acquisito già alcune prove a carico, si fosse pronunciato nella prima udienza dibattimentale, successiva alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, sulla congruità dell'offerta reale compiuta dall'imputato ai fini dell'art. 162 ter cod. pen., rigettandola.

2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ai giornalisti.

2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte confermato il rigetto della offerta reale ritenuta non congrua in ragione del danno alla reputazione ed all'onore e del danni patrimoniali subiti dalle parti offese.

2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla somma riconosciuta a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], motivata in considerazione della mancanza di rettifica della notizia, laddove invece nella edizione del 5.3.2014 vi era stata invece detta rettifica, benchè non sollecitata dall'interessato.

3. Le persone offese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], in data 4 e 5 agosto 2021, hanno rimesso le querele presentate nei riguardi degli imputati per i fatti per cui si procede.

Le remissioni sono state accettate.

4. I reati oggetto dell'imputazione sono pertanto estinti per remissione di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio.

Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ricorrenti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela.

Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 17/03/2021 dalla Corte di appello di Milano; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; sentito le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA] di Leo, che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza con cui [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di diffamazione. A [OSCURATO:PERSONA] e Palombi è contestato, nella qualità di autori dell'articolo pubblicato sul quotidiano "[OSCURATO:PERSONA] quotidiano" del 26 febbraio 2014 dal titolo "Scandalo nel biogas delle Marche: soldi nostri e tasche loro" di avere offeso la reputazione di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] attribuendo loro un determinato fatto indicandoli come persone indagate per associazione per delinquere finalizzata alla truffa, scrivendo" tra i 13 avvisi di garanzia inviati nel marzo scorso ci sono gli imprenditori di cui abbiamo parlato" "le ipotesi di reato non sono leggere: si va dall'associazione a delinquere finalizzata alla truffa in giù". A Padellaro è contestato, in qualità di direttore responsabile del quotidiano di avere omesso di esercitare il controllo necessario ad impedire che commesso il reato indicato 2. Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati articolando quattro motivi. Con il primo si chiede alla Corte di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. in relazione all'art. 162 ter cod. pen. ed all'art. 1, commi 2-3, della legge 23 giugno 2017, n. 103 per violazione degli artt. 3-25-101- 111 Cost. Sotto un primo profilo, la questione, già sollevata e rigettata nei gradi di giudizio di merito e da valutarsi in relazione al regime transitorio, attiene all'art 34 cod. proc. pen. che sarebbe costituzionalmente illegittimo nella parte in cui, dopo l'introduzione dell'art. 162 ter cod. pen. ,non prevedeva l'incompatibilità del giudice del dibattimento nel caso in cui, dopo aver acquisito già alcune prove a carico, si fosse pronunciato nella prima udienza dibattimentale, successiva alla entrata in vigore della legge n. 103 del 2017, sulla congruità dell'offerta reale compiuta dall'imputato ai fini dell'art. 162 ter cod. pen., rigettandola. 2.2. Con il secondo motivo si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato contestato ai giornalisti. 2.3. Con il terzo motivo, si lamenta vizio di motivazione per avere la Corte confermato il rigetto della offerta reale ritenuta non congrua in ragione del danno alla reputazione ed all'onore e del danni patrimoniali subiti dalle parti offese. 2.4. Con il quarto motivo si deduce vizio di motivazione quanto alla somma riconosciuta a titolo di provvisionale sul risarcimento del danno in favore di [OSCURATO:PERSONA], motivata in considerazione della mancanza di rettifica della notizia, laddove invece nella edizione del 5.3.2014 vi era stata invece detta rettifica, benchè non sollecitata dall'interessato. 3. Le persone offese, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Mario e [OSCURATO:PERSONA], in data 4 e 5 agosto 2021, hanno rimesso le querele presentate nei riguardi degli imputati per i fatti per cui si procede. Le remissioni sono state accettate. 4. I reati oggetto dell'imputazione sono pertanto estinti per remissione di querela e la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio. Le spese del procedimento sono a carico dei querelati ricorrenti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per remissione di querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso i
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