CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 37422/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/04/2022 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette: - la requisitoria scritta presentata - ex art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, conv. con modif. dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 - dal [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; - le conclusioni rassegnate, ai sensi della stessa norma, dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che, nell'interesse del ricorrente, che ha contestato quanto esposto dal Procuratore generale e ha insistito nell'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 21 aprile 2022 la Corte di appello di Torino - a seguito del gravame interposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] -, in parziale riforma della pronuncia in data 17 luglio 2020 del Tribunale di Torino, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per il reato di bancarotta semplice a lui ascritto (capo c. della rubrica), perché estinto per prescrizione, ha rideterminato due anni e due mesi la durata della reclusione e delle pene accessorie fallimentari, ed ha confermato nel resto la prima decisione che aveva affermato la responsabilità del medesimo imputato, quale amministratore di fatto della fallita [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., per bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (capi a. e b.) e gli aveva concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza. 2. Avverso la sentenza di secondo grado il difensore dell'imputato ha proposto ricorso per cassazione, formulando due motivi (di seguito enunciati, nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). 2.1. Con il primo motivo, relativo alle imputazione di cui ai capi a. e b., sono state prospettate la violazione della legge penale e il vizio di motivazione in relazione all'attribuzione all'imputato della qualità di amministratore di fatto della fallita, cui la Corte territoriale sarebbe pervenuta - nonostante le specifiche censure prospettate con l'atto di appello - valorizzando soltanto taluni elementi (tratti dalle dichiarazioni della teste Bosotti e dell'amministratore di diritto [OSCURATO:PERSONA], non alla luce dei rapporti tra la fallita e la Painting service allora amministrata dall'Ubezio), ambigui e generici, senza considerare invece quelli di segno contrario (pur a fronte di uno specifico motivo di appello), avendo la difesa sottolineato come le dichiarazioni raccolte dal curatore e riportate nella sua relazione ex art. 33 legge fall., senza un esame nel contraddittorio dei detti dichiaranti, dimostrassero che l'Ubezio non ha mai avuto alcun potere di gestione della [OSCURATO:SOCIETA]. ma ha svolto un ruolo di «simil direttore commerciale»; peraltro, lo [OSCURATO:PERSONA] aveva interesse a «scaricare» su altri le proprie responsabilità e la circostanza dei rapporti commerciali tra la fallita e la Painting service sarebbe neutra. La difesa ha poi nuovamente richiamato i medesimi elementi, ribadendo il vizio della motivazione della sentenza impugnata anche sub specie del travisamento della prova, ed evidenziato come il primo Giudice - pur disponendo della relazione del curatore - abbia disposto, ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen., l'esame di [OSCURATO:PERSONA], segno che gli altri elementi non erano sufficienti ad attribuire all'imputato la qualità di amministratore di fatto, testimonianza da cui si trae che anche l'amministratore di diritto (che, peraltro, non si è mai professato una testa di legno) impartiva direttive; inoltre, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] - a mente degli artt. 210 e 192, comma 3, cod. proc. pen. - avrebbero dovuto essere valutatati unitamente ad altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità. 2.2. Con il secondo motivo, relativo all'imputazione di cui al capo b., sono stati denunciati la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione del fatto in imputazione come bancarotta fraudolenta documentale - segnatamente in ordine alla ritenuta sussistenza del prescritto dolo specifico, contestata con l'atto di appello - e non invece come bancarotta semplice, evidenziando come l'Ubezio non avesse mai depositato i bilanci di esercizio né alcuna documentazione utile ed affermando che difettasse la prova che il suo intento fosse solo quello di contenere i costi; tuttavia, la Corte distrettuale non avrebbe considerato che proprio in virtù di tali documenti è stato possibile contestare la distrazione di cui al capo a. e che la consegna di essi mal si concilia con la sussistenza del dolo. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Il primo motivo, relativo all'attribuzione all'Ubezio della qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., difetta di specificità sia nella parte in cui ha fatto rimando alle allegazioni contenute nell'atto di appello che non sarebbero state esaminata dalla Corte di appello (cfr. Sez. 3, n. 8065 del 21/09/2018 - dep. 2019, C., Rv. 275853 - 02; Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 2015, B., Rv. 264879 - 01); sia perché non si è confrontato compiutamente con la motivazione della sentenza impugnata che, in maniera congrua e logica, ha argomentato alla luce della deposizione della dipendente della società Bosotti e, oltre a indicare come elemento di conferma del narrato della teste quanto esposto dal coimputato [OSCURATO:PERSONA] (amministratore di diritto), ha ritenuto convergenti con tali elementi la perfetta coincidenza tra lo statuto della Painting service s.r.l. (che faceva capo a Ubezio) e quella della società fallita, il transito di taluni dipendenti dalla seconda alla prima, i trasferimenti di beni dalla [OSCURATO:SOCIETA] alla Painting service s.r.l. senza alcun corrispettivo. Ragion per cui, contrariamente a quanto assunto dalla difesa, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] sono state apprezzate conformemente al disposto dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. Nel resto, il motivo in esame ha prospettato irritualmente un diverso apprezzamento di merito del detto compendio e non ha utilmente prospettato il travisamento della prova, che non può riferirsi ad un elemento decisivo nel detto iter argomentativo, atteso che anche se la Bosotti avesse rappresentato che pure l'amministratore di diritto impartiva direttive, ciò non costituirebbe una distorsione del dato probatorio in forza del quale, comunque, si è ritenuto che l'Ubezio rivestisse tale ruolo (cfr. Sez. 5, n. 26455 del 09/06/2022, [OSCURATO:PERSONA] , Rv. 283370 - 01; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01; Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01). 2. Il secondo motivo, relativo all'imputazione di bancarotta fraudolenta documentale (capo b.), è inammissibile perché lungi dal muovere compiute censure di legittimità alla decisione impugnata e all'iter su cui essa si fonda, ha irritualmente prospettato - in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato - un diverso apprezzamento di elementi di fatto.3. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, atteso che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione impone di attribuirgli profili di colpa (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eur