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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 febbraio 2024

Cassazione n. 11471/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA;

136. R.G. 35191 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla prova del contributo concorsuale del ricorrente nel reato contestatogli, nonché fa carenza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n.4 cod. pen. - non sono consentiti poiché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata.

Nel caso di specie, invero, le doglianza si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di palo svolto dal ricorrente, la sua rilevanza nella esecuzione della rapina ed il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, che non può essere considerato di speciale tenuità); considerato che anche l'ultimo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (alla pagina 3 la sentenza impugnata motiva congruamente in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità allarmanti della condotta criminosa e del precedente penale specifico da cui il ricorrente risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/12/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AURIA; 136. R.G. 35191 - 2023 [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che i primi tre motivi di ricorso - che contestano il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione alla prova del contributo concorsuale del ricorrente nel reato contestatogli, nonché fa carenza della motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 114 e 62 n.4 cod. pen. - non sono consentiti poiché generici, non risultando esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici, rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata. Nel caso di specie, invero, le doglianza si limitano a mere asserzioni, senza esplicitarne le ragioni sottese; che in ogni caso i motivi sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolar modo, pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale evidenzia il ruolo di palo svolto dal ricorrente, la sua rilevanza nella esecuzione della rapina ed il danno patrimoniale arrecato alla persona offesa, che non può essere considerato di speciale tenuità); considerato che anche l'ultimo motivo, relativo al bilanciamento delle circostanze, è manifestamente infondato, atteso che il giudizio di comparazione fra opposte circostanze implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, come avvenuto nella specie (alla pagina 3 la sentenza impugnata motiva congruamente in ordine alla ritenuta equivalenza delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle modalità allarmanti della condotta criminosa e del precedente penale specifico da cui il ricorrente risulta gravato); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/02/2024 [OSCURATO:PERSONA]
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