CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 novembre 2023
Cassazione n. 36316/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17525/2021R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], in difetto di domicilio eletto in ROMA, domiciliata per legge ivi presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentatae difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30, presso lo studio Placidi, rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza n. 521 /202 1 della [OSCURATO:PERSONA],depositata il giorno 15 aprile 202 1 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 novembre 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17525/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] spiegò opposizione avverso l’ordinanza di ingiunzione al pagamento della somma di euro 530.435,15 (oltre interessi) nei suoi confronti emessa dal Comune di Salerno, a titolo di recupero di importi corrisposti in eccedenza per indennità di esproprio di immobili; nella attiva resistenza del Comune, la opposizione è stata disattesa in ambedue i gradi del giudizio di merito; avverso la decisione in epigrafe indicata, resa in sede di appello, Rosa de Rosa ricorre per cassazione, articolando quattro motivi, cui resiste, con controricorso, il Comune di Salerno; parte ricorrente deposita memoria illustrativa; all’esito dell’adunanza camerale sopra indicata, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di cui al secondo comma dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.; Considerato che è superflua l’illustrazione dei motivi di ricorso, apparendo palese la improcedibilità dello stesso; [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza n. 521/2021 della Corte d’appello di Salerno pubblicata il 15 aprile 2021 e, per stessa dichiarazione del ricorrente, notificata il 28 aprile 2021; la dichiarazione -contenuta nel ricorso per cassazione - di avvenuta notificazione della sentenza impugnata, attesta un fatto processuale - la notificazione della sentenza -idoneo a far decorrere il termine breve di impugnazioneex art. 325 cod. proc. civ. e, quale manifestazione di autoresponsabilità della parte, impegna quest’ultima a subire le conseguenze di quanto dichiarato, facendo sorgere in capo ad essa l’onere di depositare, nel termine stabilito dall’art. 369 cod. proc. civ.,copia della sentenza munita della relata di notifica , ovvero dellecopie car tacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC(cfr. Cass., Sez. U, 06/07/2022, n. 21349; Cass.07/06/2021, n. 15832); r.g. n. 17525/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] il descritto onere non risulta nella specie adempiuto; partericorrente ha depositato copia della gravata sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC), né detta documentazione è stata prodotta dalla controricorrente; ad impedire la declaratoria di improcedibilità non può invocarsi neppure il principio di diritto, più volte enunciato da questa Corte (ex plurimis, Cass. 30/04/2019, n. 11386), in forza del quale pur in difetto della produzione di copia autentica della sentenza impugnata e della relata di notificazione della medesima, prescritta dall’art. 369, secondo comma, num. 2, cod. proc. civ., il ricorso per cassazione deve egualmente ritenersi procedibile ove risulti che la sua notificazione si è perfezionata, dal lato del ricorrente, entro il sessantesimo giorno dalla pubblicazione della sentenza: ed invero, a fronte di una sentenza pubblicata il 15 aprile 2021, la notifica del ricorso è avvenuta il giorno 24 giugno2021, elasso il menzionato arco temporale; il ricorso è dichiarato improcedibile; il regolamento delle spese del grado segue la soccombenza; ladecisione non incide sull’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, di cui la ricorrente beneficia in base alla delibera del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Salerno in data 17 giugno 2021 , debitamente versata in atti, e la cui revoca – che presupporrebbe l’accertamento dei presupposti di cui all’art. 136 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 – non competerebbe comunque a questa Corte, ma al giudice del merito che ha pronunciato il provvedimento impugnato (Cass., Sez. U, 20/02/2020, n. 4315); del pari, la circostanza che la ricorrente risulti ammessa al patrocinio a spese dello Stato non esclude l’obbligo del giudice dell’impugnazione, quando adotti una decisione di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità della stessa, di attestare, ai sensi r.g. n. 17525/2021 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo di contributo unificato: tanto perché l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è suscettibile di essere revocata, anche dopo la pronuncia della sentenza che ha definito il giudizio di impugnazione, allorquando sopravvengano i presupposti di cui all’art. 136 del sopra citatod.P.R. n. 115 del 2002(ancora Cass, Sez. U, n. 4315 del 2020 ) ; pertanto, attesa l’improcedibilità del ricorso, va dato atto della sussistenza dei presupposti processualiper il versamento da parte del ricorrente -ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 - di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13; p. q. m. dichiara improcedibile il ricorso; condanna parte ricorrente, [OSCURATO:PERSONA], alla refusione in favore della parte controricorrente, Comune di Salerno delle spese del giudizio di legittimità , liquidate in euro 10.300 per compensi professionali, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori, fiscali e previdenziali, dilegge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comm