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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 13175/2022

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04 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tun) il 9 novembre 1985; avverso la ordinanza n. 1453/2021 Lib. del Tribunale di Palermo del 12 agosto 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trapani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, agendo quale giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 12 agosto 2021, rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 8 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Trapani con il quale era stata applicata al medesimo, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato in ordine alla imputazione provvisoria avente ad oggetto la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 de 1990, per la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, la misura cautelare della custodia in carcere.

Avverso la citata ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, affidando le sue doglianze a due distinti motivi di impugnazione.

Con il primo motivo, articolato sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bouali ed in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coindagati, ha ad oggetto il fatto che il Tribunale del riesame non abbia considerato come espressivo di un vizio della ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata la circostanza che la stessa sia stata fondata sul contenuto delle dichiarazioni rese alla Pg da parte di due soggetti condagati unitamente al Bouali per il reato di cui sopra.

Il secondo motivo di ricorso è, invece, riferito alla illogicità della motivazione circa la scelta della misura cautelare ed in ordine alla esistenza delle esigenze che ne hanno giustificato la adozione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato, per un verso, manifestamente infondato e, per altro verso, direttamente inammissibile, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato, conseguentemente, in toto inammissibile.

Quanto al primo profilo di doglianza dedotto dalla parte ricorrente - afferente alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bouali derivante dal fatto che la fonte informativa in base ai quali gli stessi sono stati, invece, ritenuti sussistere sarebbe costituita delle dichiarazioni, dal ricorrente indicate come inutilizzabili, rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - si osserva, premessa la insindacabilità in questa sede della affermazione avente ad oggetto la spontaneità delle dichiarazioni in questione, afferendo la valutazione di tale aspetto della vicenda ad un profilo evidentemente di merito che - ove non sia caratterizzato da una giustificazione manifestamente illogica - non è suscettibile di rivisitazione nella presente sede di legittimità (ed il fatto che le dichiarazioni rese da quelli non fossero spontanee non può, da punto di vista logico, essere necessariamente desunto dal fatto, enfatizzato dalla ricorrente difesa, che le stesse siano state rese da persone colte nella flagranza di un reato), che l'avere, invece, considerato, come ha ritenuto il Tribunale del riesame, utilizzabili le dichiarazioni in questione costituisce piana applicazione dei principi dettati in materia da questa Corte.

Essa ha, infatti, più volte affermato (in tal senso superando un isolato precedente costituito da Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2015, n. 24944) che sono utilizzabili nella fase procedimentale e, dunque, nell'incidente cautelare, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso, anche in assenza del difensore ed in assenza degli avvisi di cui agli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza coercizione e sollecitazione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 gennaio 2021, n. 2124; idem Sezione I penale, 15 maggio 2020, n. 15197; idem Sezione III penale, 13 maggio 2019, n. 20466), circostanza quest'ultima debitamente posta in luce nella ordinanza impugnata, laddove si rileva che í predetti testi, prima che fosse rinvenuta la sostanza stupefacente che gli stessi detenevano nomine alieno, riferivano, spontaneamente e nell'immediatezza, al contempo svelando alle forze dell'ordine l'esistenza della sostanza stupefacente, che la stessa, pur da loro custodita, era riferibile al ricorrente, loro vicino di casa.

Questo per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, il quale si palesa - pur a tacere dei riscontri evidenziati dal Tribunale del riesame alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coindagati - anche per ciò solo manifestamente infondato, in quanto basato su di un erroneo presupposto interpretativo.

Riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si osserva che la inutilizzabilità nella fase dibattimentale delle dichiarazioni in tal modo rese dai coindagati renderebbe "inutile e gravosa (la) prosecuzione della custodia carceraria" a carico del ricorrente, è sufficiente osservare che si tratta di osservazione in palese contraddizione con la riferita, sia pur parziale, sicura utilizzabilità proprio nella presente fase cautelare delle dichiarazioni del tipo di cui si tratta, dovendosi ritenere le stesse siano, pertanto, pienamente idonee a supportare la adozione e la permanenza della misura cautelare in concreto applicata.

Il ricorso deve, alla luce degli elementi dianzi evidenziati, essere conclusivamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
04 del 2021 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Tun) il 9 novembre 1985; avverso la ordinanza n. 1453/2021 Lib. del Tribunale di Palermo del 12 agosto 2021; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] GENTILI; sentito il PM, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso; sentito, altresì, per il ricorrente l'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, in sostituzione dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Trapani, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Palermo, agendo quale giudice del riesame cautelare, ha, con ordinanza pronunziata in data 12 agosto 2021, rigettato la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento emesso in data 8 luglio 2021 dal Gip del Tribunale di Trapani con il quale era stata applicata al medesimo, nell'ambito del procedimento che lo vede indagato in ordine alla imputazione provvisoria avente ad oggetto la violazione dell'art. 73 del dPR n. 309 de 1990, per la detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish, la misura cautelare della custodia in carcere. Avverso la citata ordinanza ha interposto ricorso per cassazione l'indagato, affidando le sue doglianze a due distinti motivi di impugnazione. Con il primo motivo, articolato sotto il profilo del vizio di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bouali ed in relazione alla ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dai coindagati, ha ad oggetto il fatto che il Tribunale del riesame non abbia considerato come espressivo di un vizio della ordinanza applicativa della misura cautelare impugnata la circostanza che la stessa sia stata fondata sul contenuto delle dichiarazioni rese alla Pg da parte di due soggetti condagati unitamente al Bouali per il reato di cui sopra. Il secondo motivo di ricorso è, invece, riferito alla illogicità della motivazione circa la scelta della misura cautelare ed in ordine alla esistenza delle esigenze che ne hanno giustificato la adozione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è risultato, per un verso, manifestamente infondato e, per altro verso, direttamente inammissibile, pertanto, lo stesso deve essere dichiarato, conseguentemente, in toto inammissibile. Quanto al primo profilo di doglianza dedotto dalla parte ricorrente - afferente alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del Bouali derivante dal fatto che la fonte informativa in base ai quali gli stessi sono stati, invece, ritenuti sussistere sarebbe costituita delle dichiarazioni, dal ricorrente indicate come inutilizzabili, rese dai coindagati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] - si osserva, premessa la insindacabilità in questa sede della affermazione avente ad oggetto la spontaneità delle dichiarazioni in questione, afferendo la valutazione di tale aspetto della vicenda ad un profilo evidentemente di merito che - ove non sia caratterizzato da una giustificazione manifestamente illogica - non è suscettibile di rivisitazione nella presente sede di legittimità (ed il fatto che le dichiarazioni rese da quelli non fossero spontanee non può, da punto di vista logico, essere necessariamente desunto dal fatto, enfatizzato dalla ricorrente difesa, che le stesse siano state rese da persone colte nella flagranza di un reato), che l'avere, invece, considerato, come ha ritenuto il Tribunale del riesame, utilizzabili le dichiarazioni in questione costituisce piana applicazione dei principi dettati in materia da questa Corte. Essa ha, infatti, più volte affermato (in tal senso superando un isolato precedente costituito da Corte di cassazione, Sezione III penale, 15 giugno 2015, n. 24944) che sono utilizzabili nella fase procedimentale e, dunque, nell'incidente cautelare, le dichiarazioni spontanee che l'indagato abbia reso, anche in assenza del difensore ed in assenza degli avvisi di cui agli avvisi ex artt. 63 e 64 cod. proc. pen. alla polizia giudiziaria, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza coercizione e sollecitazione (Corte di cassazione, Sezione IV penale, 19 gennaio 2021, n. 2124; idem Sezione I penale, 15 maggio 2020, n. 15197; idem Sezione III penale, 13 maggio 2019, n. 20466), circostanza quest'ultima debitamente posta in luce nella ordinanza impugnata, laddove si rileva che í predetti testi, prima che fosse rinvenuta la sostanza stupefacente che gli stessi detenevano nomine alieno, riferivano, spontaneamente e nell'immediatezza, al contempo svelando alle forze dell'ordine l'esistenza della sostanza stupefacente, che la stessa, pur da loro custodita, era riferibile al ricorrente, loro vicino di casa. Questo per ciò che riguarda il primo motivo di ricorso, il quale si palesa - pur a tacere dei riscontri evidenziati dal Tribunale del riesame alle dichiarazioni eteroaccusatorie rese dai coindagati - anche per ciò solo manifestamente infondato, in quanto basato su di un erroneo presupposto interpretativo. Riguardo al secondo motivo di ricorso, con il quale si osserva che la inutilizzabilità nella fase dibattimentale delle dichiarazioni in tal modo rese dai coindagati renderebbe "inutile e gravosa (la) prosecuzione della custodia carceraria" a carico del ricorrente, è sufficiente osservare che si tratta di osservazione in palese contraddizione con la riferita, sia pur parziale, sicura utilizzabilità proprio nella presente fase cautelare delle dichiarazioni del tipo di cui si tratta, dovendosi ritenere le stesse siano, pertanto, pienamente idonee a supportare la adozione e la permanenza della misura cautelare in concreto applicata. Il ricorso deve, alla luce degli elementi dianzi evidenziati, essere conclusivamente dichiarato inammissibile ed il ricorrente, visto l'art. 616 cod. proc. pen., deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cu
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