CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 13358/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Marocco) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Bologna; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il cittadino marocchino [OSCURATO:PERSONA] si trova attualmente in custodia cautelare in carcere, applicatagli dalla Corte di appello di Bologna nell'àmbito della procedura di consegna in esecuzione di mandato d'arresto europeo emesso nei suoi confronti dal Regno di Spagna, per il delitto di tentato omicidio plurimo, che egli avrebbe commesso in quello Stato nel 2010. 2. Con atto del suo difensore, ricorre per Cassazione avverso l'ordinanza di quella Corte d'appello dello scorso 31 gennaio, che ha respinto la sua istanza di sostituzione della predetta misura cautelare con gli arresti domiciliari. Hanno rilevato quei giudici che la gravità del titolo di reato e la «capacità di sfuggire alla giustizia», da costui manifestata in relazione ai fatti per i quali è ricercato, depongono per un concreto pericolo di fuga. 3. Il ricorso denuncia la violazione degli artt. 274, lett. b), e 275, commi 1, 3 e 3-bis, cod. proc. pen., lamentando la mera apparenza della motivazione, in quanto: essa non indica specifici elementi di concretezza ed attualità del ritenuto pericolo di fuga; quest'ultimo non può essere giustificato soltanto sulla base della gravità del reato; il ricorrente risiede stabilmente e regolarmente in Italia; egli non ha mai nascosto la propria identità, chiedendo ed ottenendo il permesso di soggiorno nonché trovando occupazione lavorativa con le proprie reali generalità. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'impugnazione merita di essere accolta. 2. A norma dell'art. 9, comma 7, legge n. 69 del 2005, che richiama l'art. 719, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione avverso i provvedimenti cautelari resi nel corso della procedura di esecuzione di un mandato d'arresto europeo è ammesso solo per violazione di legge. Tale ipotesi ricorre anche in caso di motivazione inesistente o meramente apparente, poiché qualificabile come violazione dell'obbligo di provvedere con provvedimento motivato, a norma dell'art. 292, cod. proc. pen., compreso tra le norme richiamate dal comma 5 del medesimo art. 9. La motivazione s'intende "apparente" quando ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo prospettato da una parte, il quale, singolarmente considerato, sia tale da poter determinare un esito opposto del giudizio. 3. Tanto premesso, va rilevato come la Corte d'appello fosse stata chiamata dal ricorrente a pronunciarsi, più che sulla configurabilità del pericolo di fuga, sull'adeguatezza esclusiva della custodia carceraria, avendo egli avanzato solamente istanza di sostituzione di quest'ultima e non di revoca. L'ordinanza impugnata, invece, si è limitata a ribadire l'esistenza di tale pericolo, e peraltro lo ha fatto senza tener conto delle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza di questa Corte: secondo cui, in tema di mandato di arresto europeo, i requisiti di concretezza ed attualità del pericolo di fuga per l'applicazione delle misure coercitive devono essere sì scrutinati dal giudice della cautela con riguardo alle caratteristiche ed alle esigenze proprie del procedimento di consegna, e dunque nell'esclusiva prospettiva di assicurare la traditi° in vinculis della persona richiesta, ma comunque formulando un giudizio prognostico verificabile sul rischio di sottrazione, vale a dire ancorato ad obiettivi elementi concreti della vita del consegnando (Sez. 6, n. 34525 del 31/05/2023, Surdu, Rv. 285178). Non ha speso parola, invece, sulle ragioni per le quali, in concreto, il ritenuto pericolo di fuga non possa essere adeguatamente salvaguardato con una misura diversa da quella in atto, essendo perciò inesistente la motivazione sul tema centrale dell'istanza difensiva. È inevitabile, dunque, un supplemento di motivazione su tali aspetti. 4. L'ordinanza impugnata dev'essere, pertanto, annullata con rinvio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Bologna per nuovo giudizio. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1 -ter, disp. att. cod. proc.