CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 31323/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del 29 maggio 2018 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Paola che ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di lesione personale grave e lo ha condannato alla pena di giustizia, nonché al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile; - che il motivo di ricorso, con il quale il ricorrente si duole della mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato, atteso che sul punto la Corte territoriale ha fornito adeguata motivazione, esente da contraddizioni o manifeste illogicità; - che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il