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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 19786/2024

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16085/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Co rte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 60/3/2023, depositata il 26.01.2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. della Liguria ha respinto il gravame interposto dalla agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Genova di accoglimento del ricorso della contribuente avverso 15 atti impositivi notificati al fine di recuperare il dazio antidumping gravante sulle merci oggetto di importazione (curve di riduttori) effettuata dalla società raccorderie metalliche [OSCURATO:SOCIETA] società, infatti, negli anni 2004 e 2005 aveva presentato alla dogana di [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi utilizzando la procedura di domiciliazione intestata al C.A.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svariate importazioni di curve di riduttori metallici dichiarandone l’origine filippina e beneficiando così dell’origine preferenziale ai fini della liquidazione dei diritti doganali e l’esenzione dal pagamento del dazio Paesi terzi pari al 3,7 % del valore imponibile.

All’esito dei controlli nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] 23/2005, l’ufficio aveva adottato a fronte di quattordici dichiarazioni di importazione altrettanti avvisi di rettifica in considerazione della acclarata errata dichiarazione delle merci atteso che a corredo dell’importazione era stata presentata polizza di carico da “Dalian” (Cina) mentre veniva dichiarata sulla bolletta la provenienza “Filippine”.

All’esito dell’indagine Olaf vennero quindi notificati quindici atti impositivi considerato “che nel corso di una missione i funzionari della CE hanno accertato che la società… (società esportatrice) a cui è stato rilasciato il FORM A … è risultata inesistente e inoltre non risulta registrata presso l’ufficio delle imposte delle Filippine”.

Emerse poi che il Bureau of Customs delle Filippine avesse redatto un documento relativo ai certificati di origine preferenziale dichiarando non validi perché falsi o contraffatti i certificati emessi da talune società tra cui la società esportatrice.

Sicché non poteva riconoscersi nella specie l’origine preferenziale con il pagamento del dazio nella misura del 3,7%. 2.Per i medesimi fatti venivano depositate notizie di reato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società per violazione degli artt. 383 c.p. e 295 T.U.L.D.

I due procedimenti si conclusero l’uno con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato l’altro con un’archiviazione. 3.Come innanzi evidenziato, l’Agenzia propose appello avverso la decisione di prime cure lamentando la errata e carente valutazione degli atti istruttori e dei fatti di causa in ordine alle risultanze del rapporto dell’OLAF e ai documenti di trasporto allegati alle importazioni.

L’appello venne accolto. 4.La decisione venne quindi impugnata dalla società contribuente e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4639/2020, accolse il ricorso evidenziando come il giudice di appello non avesse verificato, con ciascuno degli avvisi impugnati se l’amministrazione avesse dato prova della trasmissione della notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali.

Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria della Liguria che, nell’accogliere parzialmente le doglianze della società contribuente, ha affermato che l’ufficio non ha fornito la prova di aver comunicato la notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali in relazione a nessuna delle tre dichiarazioni di importazione oggetto dell’eccezione di prescrizione proposta dalla società contribuente “non avendo depositato copia della notitia criminis che asserisce di aver inviato alla Procura della Repubblica”.

Né può ritenersi che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 23/2005 oppure il rapporto conclusivo dell’OLAF costituiscano la richiesta “notitia criminis” stante la precisa indicazione che vincola questa Corte all’applicazione della sua interpretazione e non ne consente di diverse (cfr. Cass. 636/2019) ed inoltre sulla base della considerazione che, se la S.C. avesse ritenuto sufficienti tali risultanze, ben avrebbe potuto decidere direttamente, senza operare alcun rinvio.” La sentenza è impugnata dall’Agenzia con un motivo, la società contribuente resiste con controricorso.

In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e dell’art. 221 CDC in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c.

Nel dettaglio si censura il passodi motivazione nel quale è stato affermato: “ Né può ritenersi che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 23/2005 oppure il rapporto conclusivo dell’OLAF costituiscano la richiesta “notitia criminis”, stante la precisa indicazione della S.C., che vincola questa Corte all’applicazione della sua interpretazione, e non ne consente di diverse (cfr. 636/2019), ed inoltre sulla base della considerazione che, se la S.C: avesse ritenuto sufficienti tali risultanze ben avrebbe potuto decidere direttamente la causa, senza operare alcun rinvio”.

L’affermazione del giudice di merito è duplice.

Da un lato si afferma che il rapporto conclusivo non possa costituire una valida notitia criminis, dall’altro di essere vincolato a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. 2.Il motivo è fondato per due ordini di ragioni.

Deve premettersi che in ipotesi di cassazione conrinvio per violazione di norme di diritto, il giudice delrinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nelgiudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formandooggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (da ultimo Cass. n. 7091/2022).

Questa Corte, nella specie, ha solo statuito che “Il giudice di appello, il quale si è limitato ad affermare che il termine triennale (erroneamente definito di decadenza, anziché di prescrizione) per l'esercizio dell'azione impositiva decorreva dalla "pronuncia del giudice penale che ha definito il procedimento penale promosso sulla scorta dei medesimi fatti all'esame", laddove avrebbe dovuto verificare, con riguardo a ciascuno degli avvisi di accertamento impugnati, se l'amministrazione avesse dato prova della trasmissione della notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali”.

Dalla mera interpretazione letterale di quanto innanzi emerge che la S.C. non avesse affermato alcunché in relazione alla rilevanza, o meno, del rapporto OLAF, ma avesse semplicemente rinviato al giudice di merito la valutazione in relazione ad ogni singola importazione.

Sicché il riferimento ai limiti del giudizio di rinvio non è pertinente nella specie. 3.Circa poi la rilevanza della relazione OLAF, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui esse ben possono costituire idonee notizie di reato.

Sez.

T, n. 24219/2023 ha infatti affermato che «In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l'accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, non necessitando una formale denuncia (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 623684-01; Cass. sez. 6-5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507-01; Cass. sez. 5„ 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 373 del 1990; Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente; Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata; Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata).

È stato altresì ritenuto necessario, ai fini dell'operatività della proroga di cui innanzi, che nel termine prescrizionale l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero che lo stesso sia ricevuto dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali.

A tal fine, la relazione redatta dall'OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01; conformi anche le successive Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata, e Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata, che ha invece escluso la rilevanza del mero invio di missione OLAF)» (cfr., Cass., 30 luglio 2020, n. 16359, in motivazione).

Il giudice di merito non si è conformato ai principi di cui innanzi.

Ne consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.16085/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma alla via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende, ope legis -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso la sentenza della Co rte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Liguria n. 60/3/2023, depositata il 26.01.2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/03/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.La C.G.T. della Liguria ha respinto il gravame interposto dalla agenzia delle entrate avverso la sentenza della C.T.P. di Genova di accoglimento del ricorso della contribuente avverso 15 atti impositivi notificati al fine di recuperare il dazio antidumping gravante sulle merci oggetto di importazione (curve di riduttori) effettuata dalla società raccorderie metalliche [OSCURATO:SOCIETA] società, infatti, negli anni 2004 e 2005 aveva presentato alla dogana di [OSCURATO:PERSONA], in alcuni casi utilizzando la procedura di domiciliazione intestata al C.A.D. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., svariate importazioni di curve di riduttori metallici dichiarandone l’origine filippina e beneficiando così dell’origine preferenziale ai fini della liquidazione dei diritti doganali e l’esenzione dal pagamento del dazio Paesi terzi pari al 3,7 % del valore imponibile. All’esito dei controlli nell’ambito dell’[OSCURATO:PERSONA] 23/2005, l’ufficio aveva adottato a fronte di quattordici dichiarazioni di importazione altrettanti avvisi di rettifica in considerazione della acclarata errata dichiarazione delle merci atteso che a corredo dell’importazione era stata presentata polizza di carico da “Dalian” (Cina) mentre veniva dichiarata sulla bolletta la provenienza “Filippine”. All’esito dell’indagine Olaf vennero quindi notificati quindici atti impositivi considerato “che nel corso di una missione i funzionari della CE hanno accertato che la società… (società esportatrice) a cui è stato rilasciato il FORM A … è risultata inesistente e inoltre non risulta registrata presso l’ufficio delle imposte delle Filippine”. Emerse poi che il Bureau of Customs delle Filippine avesse redatto un documento relativo ai certificati di origine preferenziale dichiarando non validi perché falsi o contraffatti i certificati emessi da talune società tra cui la società esportatrice. Sicché non poteva riconoscersi nella specie l’origine preferenziale con il pagamento del dazio nella misura del 3,7%. 2.Per i medesimi fatti venivano depositate notizie di reato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], rappresentante legale della società per violazione degli artt. 383 c.p. e 295 T.U.L.D. I due procedimenti si conclusero l’uno con una sentenza di assoluzione perché il fatto non costituisce reato l’altro con un’archiviazione. 3.Come innanzi evidenziato, l’Agenzia propose appello avverso la decisione di prime cure lamentando la errata e carente valutazione degli atti istruttori e dei fatti di causa in ordine alle risultanze del rapporto dell’OLAF e ai documenti di trasporto allegati alle importazioni. L’appello venne accolto. 4.La decisione venne quindi impugnata dalla società contribuente e la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 4639/2020, accolse il ricorso evidenziando come il giudice di appello non avesse verificato, con ciascuno degli avvisi impugnati se l’amministrazione avesse dato prova della trasmissione della notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali. Il giudizio è stato riassunto dinanzi alla Corte di giustizia tributaria della Liguria che, nell’accogliere parzialmente le doglianze della società contribuente, ha affermato che l’ufficio non ha fornito la prova di aver comunicato la notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali in relazione a nessuna delle tre dichiarazioni di importazione oggetto dell’eccezione di prescrizione proposta dalla società contribuente “non avendo depositato copia della notitia criminis che asserisce di aver inviato alla Procura della Repubblica”. Né può ritenersi che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 23/2005 oppure il rapporto conclusivo dell’OLAF costituiscano la richiesta “notitia criminis” stante la precisa indicazione che vincola questa Corte all’applicazione della sua interpretazione e non ne consente di diverse (cfr. Cass. 636/2019) ed inoltre sulla base della considerazione che, se la S.C. avesse ritenuto sufficienti tali risultanze, ben avrebbe potuto decidere direttamente, senza operare alcun rinvio.” La sentenza è impugnata dall’Agenzia con un motivo, la società contribuente resiste con controricorso. In prossimità dell’udienza le parti hanno depositato memorie. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo ed unico motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 11 del d.lgs. n. 374 del 1990 e dell’art. 221 CDC in relazione all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. Nel dettaglio si censura il passodi motivazione nel quale è stato affermato: “ Né può ritenersi che l’[OSCURATO:PERSONA] n. 23/2005 oppure il rapporto conclusivo dell’OLAF costituiscano la richiesta “notitia criminis”, stante la precisa indicazione della S.C., che vincola questa Corte all’applicazione della sua interpretazione, e non ne consente di diverse (cfr. 636/2019), ed inoltre sulla base della considerazione che, se la S.C: avesse ritenuto sufficienti tali risultanze ben avrebbe potuto decidere direttamente la causa, senza operare alcun rinvio”. L’affermazione del giudice di merito è duplice. Da un lato si afferma che il rapporto conclusivo non possa costituire una valida notitia criminis, dall’altro di essere vincolato a quanto statuito dalla Corte di Cassazione. 2.Il motivo è fondato per due ordini di ragioni. Deve premettersi che in ipotesi di cassazione conrinvio per violazione di norme di diritto, il giudice delrinvio deve uniformarsi non solo alla "regola" giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione, e attenersi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione, senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se in ipotesi non esaminate nelgiudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia, formandooggetto di giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza, in contrasto col principio di intangibilità della stessa (da ultimo Cass. n. 7091/2022). Questa Corte, nella specie, ha solo statuito che “Il giudice di appello, il quale si è limitato ad affermare che il termine triennale (erroneamente definito di decadenza, anziché di prescrizione) per l'esercizio dell'azione impositiva decorreva dalla "pronuncia del giudice penale che ha definito il procedimento penale promosso sulla scorta dei medesimi fatti all'esame", laddove avrebbe dovuto verificare, con riguardo a ciascuno degli avvisi di accertamento impugnati, se l'amministrazione avesse dato prova della trasmissione della notizia di reato entro tre anni dalla formazione delle relative bollette doganali”. Dalla mera interpretazione letterale di quanto innanzi emerge che la S.C. non avesse affermato alcunché in relazione alla rilevanza, o meno, del rapporto OLAF, ma avesse semplicemente rinviato al giudice di merito la valutazione in relazione ad ogni singola importazione. Sicché il riferimento ai limiti del giudizio di rinvio non è pertinente nella specie. 3.Circa poi la rilevanza della relazione OLAF, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui esse ben possono costituire idonee notizie di reato. Sez. T, n. 24219/2023 ha infatti affermato che «In tema di tributi doganali, il decorso del termine di prescrizione dell'azione di recupero a posteriori dei dazi all'importazione, nel caso in cui il mancato pagamento totale o parziale dei diritti abbia causa da un reato, è prorogato alla data in cui l'accertamento di questo è divenuto irrevocabile, a norma dell'art. 84 del d.P.R. n. 43 del 1973, a condizione che, nel termine prescrizionale, decorrente dalla insorgenza dell'obbligazione doganale, l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una "notitia criminis" tale da individuare un fatto illecito, penalmente rilevante, ed idoneo ad incidere sul presupposto di imposta, non necessitando una formale denuncia (ex plurimis, limitando i riferimenti solo a quelli più recenti: Cass. sez. 5, 03/08/2012, n. 14016, Rv. 623684-01; Cass. sez. 6-5, 03/12/2015, n. 24674, Rv. 637507-01; Cass. sez. 5„ 16/12/2016, n. 26045, Rv. 641951-01, per la quale il medesimo principio opera non solo con riferimento al termine di prescrizione dell'azione di recupero dei dazi all'importazione ma anche con riferimento al termine di decadenza per la revisione dell'accertamento ex art. 11 del d.lgs. n. 373 del 1990; Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01, in termini sostanzialmente analoghi alla precedente; Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata; Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata). È stato altresì ritenuto necessario, ai fini dell'operatività della proroga di cui innanzi, che nel termine prescrizionale l'Amministrazione emetta un atto nel quale venga formulata una notitia criminis ovvero che lo stesso sia ricevuto dall'Autorità giudiziaria o da ufficiali di polizia giudiziaria, come i funzionari doganali. A tal fine, la relazione redatta dall'OLAF configura un documento che integra detta notitia criminis, la cui formulazione e trasmissione è idonea a determinare il raddoppio dei termini di accertamento degli illeciti doganali (Cass. sez. 5, 12/01/2018, n. 615, Rv. 646805-01; conformi anche le successive Cass. sez. 5, 17/10/2019, n. 26361, non massimata, e Cass. sez. 5, 24/10/2019, n. 27299, non massimata, che ha invece escluso la rilevanza del mero invio di missione OLAF)» (cfr., Cass., 30 luglio 2020, n. 16359, in motivazione). Il giudice di merito non si è conformato ai principi di cui innanzi. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e per l’effetto la cassazione della sentenza con rinvio alla Corte di Giustizia tributaria, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese del presente giudizio. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza e
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