CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 34587/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG dott. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato da Enzo MANGIONE avverso il decreto emesso dal Ministro della Giustizia in data 21/10/2021 di proroga del regime differenziato applicatogli ai sensi dell'art. 41 -bis ord. pen.. 1.1 Nel valutare la sussistenza dei presupposti di legge, riferiti alla proroga ed in particolare alla capacità di MANGIONE di mantenere, ove ammesso al regime carcerario ordinario, i collegamenti con l'organizzazione criminale di stampo mafioso nell'ambito del quale operava in libertà, il Tribunale, ha valorizzato quanto accertato nelle sentenze in esecuzione e nelle informative degli organi investigativi (D.D.A. di Catania, D.N.A.A., D.I.A., Ministero dell'Interno e Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri), ponendo in evidenza, da un lato la biografia criminale del MANGIONE, esponente di spicco del clan Piscopo, articolazione di cosa nostra gelese, in storica contrapposizione con la Stidda per il controllo delle attività illecite nel territorio di Vittoria (RG); dall'altro la circostanza che, a partire dal 2017, il sodalizio di cui il MANGIONE faceva parte fosse tornato attivo, precisamente nel settore del traffico di stupefacenti; in particolare richiamava l'ordinanza coercitiva emessa il 07/07/2017 per il reato di associazione mafiosa e associazione finalizzata al traffico di stupefacenti che aveva interessato la provincia di Ragusa ed alcune zone della Calabria, con emersione di contatti con cosa nostra palermitana, e precisamente con [OSCURATO:PERSONA], acclarando peraltro anche la disponibilità di armi da parte del clan Piscopo. L'apparente stato di quiete del citato clan, come riferito dalla nota della D.I.A., lungi dal costituire elemento dal quale dedurre l'inattività della cosca, secondo il Tribunale, era da ascrivere invece ad una <sorta di tregua se non di collaborazione > tra i vari sodalizi criminali operanti nelle zone di Vittoria e Gela. Peraltro, contrariamente a quanto affermato dalla difesa in sede di reclamo, le più recenti relazioni semestrali della D.I.A. confermano l'attuale operatività delle organizzazioni criminali nel territorio del ragusano ed in particolare di Vittoria. Osservava poi il Tribunale, rispondendo alle doglianze difensive, e richiamando i precedenti provvedimenti già emessi, da ultimo quello del 18/02/2021 confermato dalla Corte di Cassazione con ordinanza 45758/2021 del 08/09/2021, come - per espressa disposizione normativa e costante insegnamento della corte di legittimità - il semplice decorso del tempo senza l'emersione di elementi nuovi favorevoli al detenuto non determini il venir meno delle ragioni che giustificano il regime differenziato. Evidenziava infine il Tribunale la negativa condotta carceraria del Mangione, non solo condannato in via definitiva per i reati di cui agli artt. 612 c. 2 cod. pen., 61 c. 1 n./ 10 cod. pen. e 336 cod. pen. commessi durante il periodo di detenzione, ma destinatario anche di numerosi e recentissimi procedimenti disciplinari. 2. Avverso tale ordinanza MANGIONE ricorre, tramite il proprio difensore, deducendo, quale unico motivo di ricorso, la violazione ed erronea applicazione dell'art. 41 bis ord. pen. e dell'art. 125 cod. proc. pen., ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett b) e c) cod. proc. pen. La difesa censura l'assenza di motivazione (rilevante quale violazione di legge come affermato da Cass. Sez. 1, sent. N. 23538 del 20 maggio 2021) in ordine alla sussistenza degli elementi di fatto che potevano giustificare la proroga del regime differenziato in capo al MANGIONE; il Tribunale ha inoltre omesso di confrontarsi con le specifiche deduzioni difensive avanzate in sede di reclamo, dalle quali era deducibile l'assenza degli indici di pericolosità del ricorrente, ed in particolare: la risalente presenza sul territorio del MANGIONE, detenuto ininterrottamente dal 1999; la sua marginale posizione nell'associazione, essendo stato escluso nei suoi confronti il comma 2 dell'art.416 bis cod. pen.; la non operatività attuale del clan Piscopo; il percorso inframurario positivo, desumibile dall'ininterrotta attività lavorativa svolta dal Mangione; i modesti redditi del nucleo famigliare. In ordine a quest'ultimo punto la difesa ricorrente contesta l'erroneità del percorso argomentativo svolto dal Tribunale di Sorveglianza, nella parte in cui ha svilito la circostanza dell'avvenuta ammissione del Mangione al patrocinio a spese dello stato; invero, osserva il ricorrente come, stante la preclusione derivante dalla condanna definitiva per fatti di cui all'art. 416 bis cod. pen., l'ammissione al patrocinio gratuito era stata preceduta da parte dei Giudici destinatari delle istanze, da approfondita istruttoria che aveva accertato i modesti redditi del nucleo famigliare del detenuto. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale presso questa Corte, dott. [OSCURATO:PERSONA], ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è manifestamente infondato. 2. L'art. 41-bis, comma 2-bis, Ord. Pen., sostituito dall'art. 2, legge 23 dicembre 2002, n. 279, e da ultimo dall'art. 2, comma 25, lett. d), legge 15 luglio 2009, n. 94, stabilisce che i provvedimenti applicativi del regime di detenzione differenziato sono prorogabili nelle stesse forme per successivi periodi, ciascuno pari a due anni, quando "risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l'associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno".2.1. L'ambito del sindacato devoluto a questa Corte è segnato dal comma 2- sexies del novellato art. 41-bis, a norma del quale il Procuratore Generale presso la Corte d'appello, l'internato o il difensore possono proporre, entro dieci giorni della sua comunicazione, ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale per violazione di legge. La limitazione dei motivi di ricorso alla sola violazione di legge è da intendere nel senso che il controllo affidato al giudice di legittimità è esteso, oltre che all'inosservanza di disposizioni di legge sostanziale e processuale, alla mancanza di motivazione, dovendo in tale vizio essere ricondotti tutti i casi nei quali la motivazione stessa risulti del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità, al punto da risultare meramente apparente o assolutamente inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito per ritenere giustificata la proroga, ovvero quando le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da far rimanere oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione (tra le altre, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, dep. 10/06/2003, Pellegrino S., Rv. 224611; Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, dep. 26/06/2008, Ivanov, Rv. 239692). Si è, da tempo, chiarito che non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, l'omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, Trigila, Rv. 260805); ed ancora si è affermato che ai fini della proroga del regime detentivo differenziato di cui all'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, l'accertamento dell'attuale capacità del condannato di mantenere contatti con l'associazione criminale, da svolgere tenendo conto dei parametri indicati in termini non esaustivi dal comma 2-bis della norma citata, si sostanzia in un ponderato apprezzamento di merito involgente tutti gli elementi, non necessariamente sopravvenuti (Sez. 1, n. 2660 del 9/10/2018, dep. 2019, Vinciguerra, Rv. 274912), quali: il profilo criminale del soggetto, la posizione dal medesimo rivestita in seno all'associazione, la perdurante operatività del sodalizio e la sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, anche considerata l'assenza di elementi di fatto dimostrativi di un sopravvenuto venir meno di tale pericolo (Sez. 5, n. 40673 del 30/5/2012, Badagliacca, Rv. 253713), che non possono identificarsi con il mero trascorrere del tempo dalla prima applicazione del regime differenziato, né essere rappresentati da un apodittico e generico riferimento a non meglio fprecisati risultati dell'attività di trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 32337 del 3/7/2019, Graviano, Rv. 276720). Tale pericolo inoltre non deve essere dimostrato in termini di certezza, essendo necessario e sufficiente che la capacità di mantenere i collegamenti di cui sopra e la sua attualità possano essere ragionevolmente ritenute probabili sulla scorta dei dati conoscitivi acquisiti (Sez. 1, n. 20986 del 23/06/2020, Farao, Rv. 279221). 2.2. Nella specie, il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha proceduto, con corretta interpretazione ed esatta applicazione dei principi di diritto in materia, alla verifica della permanenza dei dati indicativi della capacità di collegamento del ricorrente con la criminalità organizzata, evidenziando gli elementi sui quali ha fondato la valutazione della pericolosità del medesimo e della legittimità e fondatezza dell'applicazione, in proroga, della misura in oggetto. Il Tribunale ha, al riguardo, congruamente motivato - con richiamo alle più recenti informative degli organi preposti e con riferimento ai dati processuali - sia con riferimento alla posizione rivestita dal ricorrente nel sodalizio di appartenenza e alla sua biografia penale, sia in relazione all'attualità del pericolo, risultando lo stesso concretamente in grado - nonostante il regime più severo in atto - di mantenere contatti con il predetto sodalizio. L'impugnata ordinanza analizza anche la condotta inframuraria del detenuto, condannato in via definitiva per i reati di cui agli artt. 612 c. 2 cod. pen., 61 c. 1 n. 10 cod. pen. e 336 cod. pen. commessi durante il periodo di detenzione, nonché destinatario di numerosi e recentissimi procedimenti disciplinari: risulta in particolare come in epoca recente, il 09/09/2021, il detenuto abbia tentato di colpire con un bastone [OSCURATO:PERSONA], figlio dell'ex capo di cosa nostra agrigentina, [OSCURATO:PERSONA], non riuscendo nell'intento solo grazie ad un intervento di un agente. In definitiva, la motivazione dell'ordinanza impugnata, condotta nel rispetto dei principi di legge, come interpretati dalla giustizia costituzionale e da quella di legittimità di questa Corte, nonché in conformità a logica argomentativa coerente e lineare, si sottrae alle non fondate quanto generiche censure proposte dal ricorrente, solo formalmente anche sulla base di assunte violazioni di legge, ma sostanzialmente su profili di merito o di motivazione non proponibili in questa sede. 3. Il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa d'inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem