CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 aprile 2022
Cassazione n. 22501/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/07/2021 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. La Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Cosenza ha condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159 del 2011 perché contravveniva agli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale, non rispettando gli orari di rientro nella propria abituazione, in Cosenza il 20 e il 29 marzo 2016. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha dedotto vizi di violazione di legge e difetti di motivazione. 3. Il ricorso è inammissibile. Rilevato che il ricorrente ha riproposto doglianze su cui la Corte di appello si è adeguatamente soffermata con argomentazioni che rendono i rilievi di ricorso meramente reiterativi di quelli dell'impugnazione di merito; rilevato, per quanto attiene alla questione della testimonianza indiretta di p.g., che la Corte di appello ha fatto corretta applicazione del principio per il quale "è legittima, perché riconducibile agli altri casi di cui all'art. 195, comma quarto, cod. proc. pen., la testimonianza indiretta dell'ufficiale o agente di polizia giudiziaria sulle dichiarazioni di contenuto narrativo ricevute dall'imputato al di fuori del procedimento, ovvero prima del formale inizio delle indagini, con la conseguenza che le stesse sono liberamente valutabili dal giudice di merito, assumendo la valenza di fatto storico percepito e riferito dal teste..." - Sez. 1, n. 15760 del 20/01/2017, Rv. 269574; rilevato infatti che all'atto del controllo i militari dell'Arma dei Carabinieri non stavano svolgendo indagini su una notizia di reato che ancora all'evidenza non avevano; rilevato che il ricorso propone una rivalutazione del materiale probatorio e quindi, sotto lo schermo formale del travisamento di prova e della manifesta illogicità della motivazione, introduce doglianze improponibili nella sede del sindacato di legittimità; ritenuto pertanto che alla dichiarazione di inammissibilità la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila, che si stima equa, in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 28 aprile 2022 Il con di re estensore Il pi idente r s Giuse ntalucia V enzo iani i , [OSCURATO:PERSONA] 21.k_