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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47110/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )R o' [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'imputato lamenta mancanza della motivazione poiché la stessa sarebbe stata costruita per relationem rispetto a quella della decisione di primo grado; Rilevato che a fronte, di contro, delle argomentazioni spese dalla decisione della Corte territoriale per confermare la condanna dell'ALLEGRETTI questi, nell'articolare tale generica censura, non si confronta in alcun modo con le stesse, incorrendo nella conseguente inammissibilità del motivo perché privo della necessaria specificità (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; )R o' [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all'art. 495 cod. pen.; Considerato che l'imputato lamenta mancanza della motivazione poiché la stessa sarebbe stata costruita per relationem rispetto a quella della decisione di primo grado; Rilevato che a fronte, di contro, delle argomentazioni spese dalla decisione della Corte territoriale per confermare la condanna dell'ALLEGRETTI questi, nell'articolare tale generica censura, non si confronta in alcun modo con le stesse, incorrendo nella conseguente inammissibilità del motivo perché privo della necessaria specificità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 47110/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris