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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29165/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 18/03/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla disposta revoca della confisca dei beni di cui ai punti a) e c) del dispositivo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 18 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 10 dicembre), in parziale riforma del decreto emesso dal locale Tribunale il 21 settembre 2020, ha revocato le confische disposte su una serie di beni.

1.1. In particolare le revoche hanno avuto ad oggetto: a) un immobile consistente in 8 appartamenti ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (fl. 47, p.11a 582 sub 1,2,3,4 e 5), intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 48; b) un immobile consistente in una villa di lusso (cat.

A/8) ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (fl. 49, p.11a 852 sub 2), intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; c) un immobile consistente in un vigneto ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (fl. 47, p.11a 135), intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 48; d) un autoveicolo FIAT tg.

E3865WD, intestato a [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso il decreto della Corte territoriale ricorre il Procuratore generale deducendo un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato.

In particolare, si censura il decreto in relazione all'argomentazione con la quale la Corte d'appello, applicando il principio che impone di correlare l'acquisto dei beni passibili di ablazione con il tempo di esplicazione della pericolosità sociale del prevenuto (Sez.

U, n. 4880 del 2015, Spinelli, Rv. 262605), ha circoscritto detto periodo tra il 2008 e il 2016, sia per [OSCURATO:PERSONA] cl. 48 che per [OSCURATO:PERSONA], ai quali si ritenevano riconducibili i beni indicati ai punti a), b) e c) dell'elenco sopra riportato.

A sostegno del motivo il ricorrente allega le sentenze emesse dalla Corte d'appello di Catanzaro (n. 2169/2017 del 20.7.2017) e dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 40899 del 14.6.2018), relative al procedimento penale c.d.

"Chimera"; da esse - alle quali si richiama a pag. 3 il decreto impugnato - si ricavano infatti elementi idonei, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, a fissare la pericolosità di entrambi i Cerra ad epoca anteriore all'anno 2008, periodo individuato dal decreto impugnato esclusivamente sulla base dei tempora commissi delicti indicati nelle imputazioni oggetto del procedimento in questione.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue articolate conclusioni scritte a sostegno delle deduzioni del ricorrente, ha evidenziato che l'ammissibilità - e la fondatezza parziale - del ricorso deriverebbe dalla circostanza che il decreto impugnato non ha considerato gli elementi probatori, emergenti dalle sentenze di appello e di legittimità pronunciate nel procedimento "Chimera", dalle quali si deve anticipare la pericolosità dei Cerra in epoca precedente a quella "perimetrata" dalla Corte di appello che, perciò, ha annullato le confische di prevenzione.

2.1. Sul punto, viene citata Sez. 6, n. 21525 del 2020, Mulè, Rv. 279284, che ha affermato il principio in base al quale «in tema di procedimento di cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio».

3. La conclusione non può essere condivisa.

3.1. Il decreto impugnato ha dato corretta applicazione al principio affermato dal supremo Collegio nomofilattico, secondo cui: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez.

U, n. 4880 del 2015, Spinelli, Rv. 262605).

3.2. In merito ai vizi deducibili in sede di impugnazione in materia di provvedimenti di prevenzione si è condivisibilrnente precisato che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (v. oltre alla pronuncia già indicata, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG in proc.

Noviello, Rv. 279435).

3.3. Non ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato presenti tale radicale vizio motivazionale.

Invero, la Corte territoriale motiva in modo articolato in ordine all'epoca alla quale può datarsi la pericolosità dei Cerra, e ciò sulla base di risultanze di procedimenti penali e di provvedimenti di prevenzione divenuti irrevocabili.

E' vero che la sentenza di cassazione intervenuta nel procedimento "Chimera" (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018) relativo anche ai due Cerra fornisce alcuni elementi nel senso indicato dal PG ricorrente e da quello di legittimità.

In particolare, si rileva in detta pronuncia che il collaboratore di giustizia "[OSCURATO:PERSONA], vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Gualtieri fino al 2004, e poi passato al clan Giampà, indica [OSCURATO:PERSONA] classe 1948 come «capo storico» anche nel periodo in cui la consorteria "confederata" operava in collegamento con i Giampà, prima della faida iniziata nel 2000" ... [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, oltre a riferire dettagliatissime indicazioni sulla composizione soggettiva dell'organizzazione contrapposta, definisce [OSCURATO:PERSONA] classe 1948 «vecchio capo indiscusso della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri», ne ricorda il ruolo di "cerniera" e di "mediatore" con tutte le cosche operanti in [OSCURATO:PERSONA], e gli attribuisce, in particolare, la consumazione di alcune estorsioni, tra cui quella nei confronti dei gestori di una rivendita di materiale edile presso la sua abitazione": così, pag. 68 ss.).

3.4. Si tratta però di elementi non idonei a supportare la conclusione - invocata dal ricorrente - che la motivazione del decreto impugnato - forse errata - sia addirittura "inesistente" o "apparente".

Da ciò consegue l'inammissibilità del r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro, nel procedimento nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], in proprio e quale erede di [OSCURATO:PERSONA], deceduto; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; avverso il decreto della Corte di appello di Catanzaro del 18/03/2022 visti gli atti, il decreto impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento con rinvio del decreto impugnato limitatamente alla disposta revoca della confisca dei beni di cui ai punti a) e c) del dispositivo, con declaratoria di inammissibilità del ricorso nel resto. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Catanzaro con decreto del 18 marzo 2022 (motivazione depositata il successivo 10 dicembre), in parziale riforma del decreto emesso dal locale Tribunale il 21 settembre 2020, ha revocato le confische disposte su una serie di beni. 1.1. In particolare le revoche hanno avuto ad oggetto: a) un immobile consistente in 8 appartamenti ubicati nel Comune di [OSCURATO:PERSONA] (fl. 47, p.11a 582 sub 1,2,3,4 e 5), intestato a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 48; b) un immobile consistente in una villa di lusso (cat. A/8) ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (fl. 49, p.11a 852 sub 2), intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA]; c) un immobile consistente in un vigneto ubicato in [OSCURATO:PERSONA] (fl. 47, p.11a 135), intestato a [OSCURATO:PERSONA], ma riconducibile a [OSCURATO:PERSONA] cl. 48; d) un autoveicolo FIAT tg. E3865WD, intestato a [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso il decreto della Corte territoriale ricorre il Procuratore generale deducendo un unico motivo, declinato come violazione di legge e vizio di motivazione da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato. In particolare, si censura il decreto in relazione all'argomentazione con la quale la Corte d'appello, applicando il principio che impone di correlare l'acquisto dei beni passibili di ablazione con il tempo di esplicazione della pericolosità sociale del prevenuto (Sez. U, n. 4880 del 2015, Spinelli, Rv. 262605), ha circoscritto detto periodo tra il 2008 e il 2016, sia per [OSCURATO:PERSONA] cl. 48 che per [OSCURATO:PERSONA], ai quali si ritenevano riconducibili i beni indicati ai punti a), b) e c) dell'elenco sopra riportato. A sostegno del motivo il ricorrente allega le sentenze emesse dalla Corte d'appello di Catanzaro (n. 2169/2017 del 20.7.2017) e dalla Corte di cassazione (Sez. 6, n. 40899 del 14.6.2018), relative al procedimento penale c.d. "Chimera"; da esse - alle quali si richiama a pag. 3 il decreto impugnato - si ricavano infatti elementi idonei, contrariamente a quanto erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, a fissare la pericolosità di entrambi i Cerra ad epoca anteriore all'anno 2008, periodo individuato dal decreto impugnato esclusivamente sulla base dei tempora commissi delicti indicati nelle imputazioni oggetto del procedimento in questione.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il Procuratore generale presso questa Corte nelle sue articolate conclusioni scritte a sostegno delle deduzioni del ricorrente, ha evidenziato che l'ammissibilità - e la fondatezza parziale - del ricorso deriverebbe dalla circostanza che il decreto impugnato non ha considerato gli elementi probatori, emergenti dalle sentenze di appello e di legittimità pronunciate nel procedimento "Chimera", dalle quali si deve anticipare la pericolosità dei Cerra in epoca precedente a quella "perimetrata" dalla Corte di appello che, perciò, ha annullato le confische di prevenzione. 2.1. Sul punto, viene citata Sez. 6, n. 21525 del 2020, Mulè, Rv. 279284, che ha affermato il principio in base al quale «in tema di procedimento di cassazione, anche a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, è ammesso soltanto per violazione di legge, nozione in cui va ricompresa la motivazione inesistente o meramente apparente del provvedimento, che ricorre quando il decreto omette del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio». 3. La conclusione non può essere condivisa. 3.1. Il decreto impugnato ha dato corretta applicazione al principio affermato dal supremo Collegio nomofilattico, secondo cui: «La pericolosità sociale, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che, con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, mentre, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato» (Sez. U, n. 4880 del 2015, Spinelli, Rv. 262605). 3.2. In merito ai vizi deducibili in sede di impugnazione in materia di provvedimenti di prevenzione si è condivisibilrnente precisato che «nel procedimento di prevenzione, il ricorso per cassazione è ammesso soltanto per violazione di legge, sicchè il vizio di travisamento della prova per omissione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. è estraneo al procedimento di legittimità, a meno che il travisamento non abbia investito plurime circostanze decisive totalmente ignorate ovvero ricostruite dai giudici di merito in modo talmente erroneo da trasfondersi in una motivazione apparente o inesistente, riconducibile alla violazione di legge» (v. oltre alla pronuncia già indicata, Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, PG in proc. Noviello, Rv. 279435). 3.3. Non ritiene il Collegio che il provvedimento impugnato presenti tale radicale vizio motivazionale. Invero, la Corte territoriale motiva in modo articolato in ordine all'epoca alla quale può datarsi la pericolosità dei Cerra, e ciò sulla base di risultanze di procedimenti penali e di provvedimenti di prevenzione divenuti irrevocabili. E' vero che la sentenza di cassazione intervenuta nel procedimento "Chimera" (Sez. 6, n. 40899 del 14/06/2018) relativo anche ai due Cerra fornisce alcuni elementi nel senso indicato dal PG ricorrente e da quello di legittimità. In particolare, si rileva in detta pronuncia che il collaboratore di giustizia "[OSCURATO:PERSONA], vicino alla cosca [OSCURATO:PERSONA]Gualtieri fino al 2004, e poi passato al clan Giampà, indica [OSCURATO:PERSONA] classe 1948 come «capo storico» anche nel periodo in cui la consorteria "confederata" operava in collegamento con i Giampà, prima della faida iniziata nel 2000" ... [OSCURATO:PERSONA], capo dell'omonimo clan, oltre a riferire dettagliatissime indicazioni sulla composizione soggettiva dell'organizzazione contrapposta, definisce [OSCURATO:PERSONA] classe 1948 «vecchio capo indiscusso della cosca Cerra-Torcasio-Gualtieri», ne ricorda il ruolo di "cerniera" e di "mediatore" con tutte le cosche operanti in [OSCURATO:PERSONA], e gli attribuisce, in particolare, la consumazione di alcune estorsioni, tra cui quella nei confronti dei gestori di una rivendita di materiale edile presso la sua abitazione": così, pag. 68 ss.). 3.4. Si tratta però di elementi non idonei a supportare la conclusione - invocata dal ricorrente - che la motivazione del decreto impugnato - forse errata - sia addirittura "inesistente" o "apparente". Da ciò consegue l'inammissibilità del r
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