CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 23521/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/01/2025 del [OSCURATO:PERSONA] di CUNEOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG che ha chiesto l'annullamento con rinvio della statuizione inerente alla confisca del denaro e l'annullamento senza rinvio in ordine alla confisca del borsello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, il Tribunale di Cuneo, ai sensi degli artt. 444 e ss., cod.proc.pen., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato previsto dall'art.73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309, la pena di anni due, mesi dieci e giorni venti di di reclusione ed C 12.000,00 di multa, così determinata previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e con diminuzione determinata dalla scelta del rito; ha altresì disposto la confisca e la distruzione di quanto in sequestro, ad eccezione dei telefoni cellullari, dei quali ha disposto la restituzione all'avente diritto. 2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, articolando un unitario motivo di impugnazione; con il quale ha dedotto - ai sensi dell'art.606, comma 1, lett.b) ed e), cod.proc.pen. - l'illegalità della misura di sicurezza della confisca in riferimento alla somma di denaro di C 1.900,00 e del borsello nero rinvenuto il 02/08/2024 nell'abitazione dell'imputato. Ha dedotto che la motivazione della sentenza era del tutto carente in ordine alle ragioni giustificative della suddetta misura di sicurezza; esponendo, altresì, che la condotta contestata al ricorrente era quella di sola detenzione di stupefacente ai fini di spaccio, elemento che rendeva comunque carente il necessario nesso pertinenziale con la fattispecie ascritta. 3. Il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio in ordine alla confisca del denaro e per l'annullamento senza rinvio della confisca del borsello. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. In ordine al profilo di diritto rilevante nel caso in esame, deve essere premesso che - sulla base dell'arresto espresso da Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348 - la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2bis, cod. proc. pen., ove la misura sia stata oggetto dell'accordo tra le parti, diversamente essendo ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.; conseguendone l'astratta ammissibilità del motivo che, come nel caso di specie e sul presupposto della mancata formazione dell'accordo in ordine alle determinazioni inerenti alla confisca (in relazione al vigente testo dell'art.444, comma 2, cod.proc.pen., come modificato dall'art.25, comma 1, lett.a), n.2), d.lgs. 10 ottobre 2022, n.150), deduca il vizio di motivazione in ordine a tale specifico profilo. 3. Deve quindi osservarsi che - in tema di confisca diretta del profitto del reato adottata in sede di sentenza di patteggiamento, presupponente nel caso di specie la derivazione del denaro dalla contestata attività di cessione di sostanza stupefacente - sussiste comunque un obbligo di congrua motivazione in capo al giudice procedente, pur se parametrato alla particolare natura della sentenza, rispetto alla quale - pur non potendo ridursi il compito del giudice a una funzione di semplice presa d'atto del patto concluso tra le parti - lo sviluppo argomentativo della decisione è necessariamente correlato all'atto negoziale con cui l'imputato dispensa l'accusa dall'onere di provare i fatti dedotti nell'imputazione (Sez. 2, n. 28850 del 05/06/2019, Bushi, Rv. 276574; Sez. 2, n. 13915 del 05/04/2022, Anastasio, Rv. 283081, specificamente resa in fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la dizione, contenuta in sentenza, "va disposta la confisca di quanto sequestrato agli odierni imputati" non rispettasse il requisito motivazionale). 4. Applicando i principi suddetti al caso di specie, deve quindi ritenersi che sussista un'ipotesi di vera e propria carenza grafica della motivazione, in quanto - nella stringata parte motiva - non si rinviene alcuna ragione giustificativa della confisca del materiale in sequestro, disposta nella sua totalità con la sola eccezione dei telefoni cellulari. D'altra parte, va rilevato che la condotta contestata all'imputato è relativa alla sola detenzione di sostanza stupefacente e che, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, in ordine a tale condotta il denaro rinvenuto nella disponibilità dello stesso può essere sottoposto a confisca solo nel caso in cui ricorrano le condizioni previste all'art. 240bis cod. pen., applicabile in ragione del rinvio operato dall'art. 85bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, essendo stato chiarito che - in tale ipotesi - non è consentita la confisca del denaro né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7bis, d.P.R. cit., applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (Sez. 4, n. 20130 del 19/04/2022, Donato, Rv. 283248; Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285899). 5. La sentenza impugnata, fermo restando l'irrevocabilità dell'accertamento della penale responsabilità del ricorrente, va quindi annullata con rinvio al Tribunale di Cuneo, diversa persona fisica, affinché provveda a colmare la riscontrata lacuna motivazionale in riferimento al punto in cui è stata disposta la confisca del materiale in sequestro. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla statuizione sulla confisca e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Cuneo, diversa person