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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 12 aprile 2022

Cassazione n. 49600/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, per la parte che interessa questo giudizio, respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara del 21 ottobre 2021, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] (nel dispositivo del provvedimento del Tribunale c'è un evidente refuso sul nome dell'istante, che è indicato in [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento al semestre 19 maggio 2016 - 18 novembre 2016.

In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza perché nel semestre in questione, che era il primo successivo all'arresto avvenuto proprio il 19 maggio 2016, poteva ritenersi ancora l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata perchè i reati, che nel provvedimento sono definiti di "mafia", commessi dai correi risultavano datati sino ad aprile 2016.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che, con unico motivo, lamenta la illogicità e contrarietà ai dati di fatto di una motivazione quale quella del tribunale, atteso che lo stesso Tribunale riconosce che l'istante è stato condannato per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e non per art. 416-bis cod. pen, e perché sono solo i reati dei correi che sono commessi sino ad aprile 2016, ma di essi non può essere chiamato a risponderne lui.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso.

Considerato in diritto

1. Il ricorso è fondato.

In esso si contesta la illogicità della mbtivazione del Tribunale di sorveglianza, atteso che il Tribunale ritiene l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante riconosca che l'istante è stato condannato per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e non per art. 416-bis cod. pen, e perché ha attribuito rilievo a reati commessi da altre persone.

In effetti, la motivazione del Tribunale di sorveglianza già ad una prima lettura appare del tutto priva di logica, perché imputa al ricorrente un fatto che non è contestato a lui.

Il provvedimento, infatti, riferisce che Gemito ha una condanna per art. 74 citato, commesso sino al novembre 2015.

Poi, però, respinge l'istanza di liberazione anticipata con riferimento al semestre in contestazione, scrivendo che i reati di "mafia" attribuiti ai "correr sono commessi sino ad aprile 2016, quindi immediatamente prima dell'inizio del semestre.

Qualunque cosa voglia dire esattamente l'espressione "reati di mafia", ciò che emerge subito alla lettura della ordinanza è che essi non sono attribuiti al ricorrente.

Se nella ordinanza impugnata il Tribunale ha voluto sostenere che persone con cui il ricorrente ha commesso reati sono stati condannati per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., protrattosi anche appena prima del semestre in contestazione, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto spiegare che rapporto c'è tra queste persone ed il ricorrente, quale diverso reato hanno commesso insieme, ed in base a quale percorso logico un comportamento criminale attribuito a queste persone deve ritenersi ridondare sulla adesione del ricorrente all'opera di rieducazione, che è il parametro di giudizio della liberazione anticipata.

L'ordinanza impugnata, pertanto, non resiste alle censure che le sono state mosse, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'[OSCURATO:PERSONA] deciso in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; Ritenuto in fatto Con ordinanza del 12 aprile 2022 il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila ha, per la parte che interessa questo giudizio, respinto il reclamo contro l'ordinanza del magistrato di sorveglianza di Pescara del 21 ottobre 2021, che aveva, a sua volta, respinto l'istanza di liberazione anticipata presentata dal condannato [OSCURATO:PERSONA] (nel dispositivo del provvedimento del Tribunale c'è un evidente refuso sul nome dell'istante, che è indicato in [OSCURATO:PERSONA]) con riferimento al semestre 19 maggio 2016 - 18 novembre 2016. In particolare, il Tribunale ha respinto l'istanza perché nel semestre in questione, che era il primo successivo all'arresto avvenuto proprio il 19 maggio 2016, poteva ritenersi ancora l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata perchè i reati, che nel provvedimento sono definiti di "mafia", commessi dai correi risultavano datati sino ad aprile 2016. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, che, con unico motivo, lamenta la illogicità e contrarietà ai dati di fatto di una motivazione quale quella del tribunale, atteso che lo stesso Tribunale riconosce che l'istante è stato condannato per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e non per art. 416-bis cod. pen, e perché sono solo i reati dei correi che sono commessi sino ad aprile 2016, ma di essi non può essere chiamato a risponderne lui. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, dr.ssa [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. In esso si contesta la illogicità della mbtivazione del Tribunale di sorveglianza, atteso che il Tribunale ritiene l'esistenza di collegamenti con la criminalità organizzata nonostante riconosca che l'istante è stato condannato per art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990, e non per art. 416-bis cod. pen, e perché ha attribuito rilievo a reati commessi da altre persone. In effetti, la motivazione del Tribunale di sorveglianza già ad una prima lettura appare del tutto priva di logica, perché imputa al ricorrente un fatto che non è contestato a lui. Il provvedimento, infatti, riferisce che Gemito ha una condanna per art. 74 citato, commesso sino al novembre 2015. Poi, però, respinge l'istanza di liberazione anticipata con riferimento al semestre in contestazione, scrivendo che i reati di "mafia" attribuiti ai "correr sono commessi sino ad aprile 2016, quindi immediatamente prima dell'inizio del semestre. Qualunque cosa voglia dire esattamente l'espressione "reati di mafia", ciò che emerge subito alla lettura della ordinanza è che essi non sono attribuiti al ricorrente. Se nella ordinanza impugnata il Tribunale ha voluto sostenere che persone con cui il ricorrente ha commesso reati sono stati condannati per il reato dell'art. 416-bis cod. pen., protrattosi anche appena prima del semestre in contestazione, la motivazione del provvedimento avrebbe dovuto spiegare che rapporto c'è tra queste persone ed il ricorrente, quale diverso reato hanno commesso insieme, ed in base a quale percorso logico un comportamento criminale attribuito a queste persone deve ritenersi ridondare sulla adesione del ricorrente all'opera di rieducazione, che è il parametro di giudizio della liberazione anticipata. L'ordinanza impugnata, pertanto, non resiste alle censure che le sono state mosse, e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di L'[OSCURATO:PERSONA] deciso in
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