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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31029/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

1. Ritenuto che l'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione - inefficace perché non sottoscritto dall'indagato (Sez.

U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 - 01) - ha documentato la concessione al ricorrente della misura alternativa rigettata con il provvedimento impugnato.

Tale circostanza ha reso inutile la coltivazione del presente ricorso.

2. Rilevato che l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione è venuto a mancare per causa non imputabile al ricorrente in un momento successivo alla presentazione dello stesso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità non consegue né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez.

U., 6/12/96 n. 20 RV. 206168 e 18/7/97 n. 7 RV. 208166).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

Così deciso, in Roma 9 marzo 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. 1. Ritenuto che l'impugnazione è divenuta inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che, in pendenza del presente giudizio, il difensore, nell'esprimere valida rinuncia all'impugnazione - inefficace perché non sottoscritto dall'indagato (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, dep.2016, Celso, Rv. 266244 - 01) - ha documentato la concessione al ricorrente della misura alternativa rigettata con il provvedimento impugnato. Tale circostanza ha reso inutile la coltivazione del presente ricorso. 2. Rilevato che l'interesse alla pronuncia sul ricorso per Cassazione è venuto a mancare per causa non imputabile al ricorrente in un momento successivo alla presentazione dello stesso e che, pertanto, alla declaratoria di inammissibilità non consegue né la condanna del ricorrente alle spese del procedimento né al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende e ciò per l'assenza di una sostanziale soccombenza del ricorrente. (Sez. 4, n. 45618 del 11/11/2021, Pujia, Rv. 282549 - 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01; Sez. U., 6/12/96 n. 20 RV. 206168 e 18/7/97 n. 7 RV. 208166). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso, in Roma 9 marzo 20
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