CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36806/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( BELGIO) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANZAROudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 16 febbraio 2021 la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare in carcere patita dal 13.9.2006 al 25.5.2007 in esecuzione di ordinanza del Gip presso il locale Tribunale in relazione ai reati di estorsione aggravata, usura aggravata e tentata estorsione, misura poi sostituita dal 25.5.2007 con quella degli arresti donniciliari e successivamente dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] con quella dell'obbligo di dimora nella Provincia di Milano. Con sentenza in data 19.4.2016, irrevocabile dal 18.4.2017, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha assolto l'imputato dai reati a lui ascritti perché il fatto non sussiste. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore di fiducia, affidandosi a due motivi di ricorso. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) in relazione all'art.314 cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge, per vizio di mancanza, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, basata su un presupposto errato ed incongruente con riferimento all'inciso della norma "qualora non vi abbia dato o concorso a darvi causa per dolo o colpa grave" per avere la Corte d'appello erroneamente ritenuto che il Pandullo avesse fatto sorgere negli inquirenti e nel giudice della misura il sospetto che avesse prestato la somma al Grasso con la pattuizione di interessi usurai, atteso che la mera dazione della somma, come del resto accertato nel processo, non sta a significare che vi sia stato un rapporto di tipo usuraio. Con il secondo motivo deduce la violazione della legge processuale e la nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) cod.proc.pen. e 125 cod.proc.pen. per avere la Corte d'appello adottato una motivazione assolutamente carente. 3.11 Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha concluso per il rigetto del ricorso. Il Ministero delle Finanze ha depositato memoria con la quale ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. I motivi di ricorso, da valutarsi congiuntamente in quanto afferenti alla medesima questione, sono infondati. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato, il giudice della riparazione, invece, deve valutare non ,già 029 se determinate condotte LdA.0 VC i L costituiscano o meno reato, ma «se esse si Ip_5~ come tattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808). Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità9è censurabile in cassazione.Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, con una motivazione congrua ed esaustiva, ha valutato correttamente la condotta tenuta dal Pandullo, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condotta ostativa ritenendo che prestare una non esigua somma di denaro (pari ad Euro 16.000,00, di cui circa Euro 1000,00 in contanti e la restante parte in assegni) ad un soggetto di cui conosceva le difficoltà economiche e con cui non aveva precedenti rapporti( se non occasionali e superficiali (come dichiarato nel corso dell'interrogatorio dinanzi al Gip)/ha ingenerato l'apparenza di una prestazione di denaro a tassi usurai, sospetto avvalorato dalla circostanza che tra le parti vi era stato un complicato scambio di assegni e che il Pandullo aveva dichiarato di temere il controllo della Finanza (vedi interrogatorio cit.) La Corte territoriale, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, al fine di valutare se la condotta del Pandullo abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, e quindi valutando il compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare, ha quindi ritenuto che l'odierno ricorrente abbia dato causa con colpa grave all'adozione ed al mantenimento della misura cautelare a suo carico. Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese processuali sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese di giudizio sostenute dal Ministero resistente