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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 18162/2023

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oposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l 2 .1 0 .198 7 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA].

RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore.

INTIMATI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 1 8 . 6 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1.

In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Prefetto di Milano emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, decretodi espulsione; contestualmenteil Questore di Milanopronunciava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine di trattenimentopresso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata dinanzi al Giudice di Pace di Torino per la convalidadel trattenimento, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida.

Deducevache era sposato con cittadina marocchina, con cui viveva a Milano e da cui aveva avuto due figlie; che aveva fruito di un permesso di soggiorno dal 2008 al 2020 per ricongiungimento familiare; che la moglie lavorava alle dipendenze di una cooperativa sociale.

Deduceva altresì che la richiesta di convalida del trattenimentonon recava la sottoscrizione del Questore di Torino, sicché era nulla. 3.Con provvedimento del 1 8 . 6 .2021 il Giudice di Pace di To r ino faceva luogo alla convalidadel trattenimento. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di tre motiv i la cassazione.

Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torinonon hanno svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente.Deduce che ilgiudice di pace per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo apparentementein ordine alle specifiche censure – no n espellibilità alla stregua dei documentati legami familiari; difetto di delega del Questore - sollevate in sede di convalida.

Deduce che l’assolvimento dell’obbligo motivazionale viepiù si sarebbe imposto, siccome si versa in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale(cfr. ricorso, pag. 6). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame dello stato di convivenza in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 C.E.D.U.

Premette che il decreto in data 23.8.2020,con cui il Giudice di Pace di Milano ha respintol’impugnazione esperita avverso il precedente decreto di espulsione, è antecedente al dec. leg. n. 130/2020,che ha ampliato i casi di non espellibilità di cui all’art. 19 t.u.i.

Indi deduce che innanzi al g .d.p. ha ritualmente allegato documentazione idonea - certificato di residenza, C.U.D. relativo agli anni 2019 e 2020 della moglie -a dar conto della sua vita privata e familiare, sicché il decreto di sua espulsione, presupposto del decreto di trattenimento, è illegittimo.

Deduce dunqueche ha errato il g.d.p. a ritenere non era stata documentata alcuna circostanza rilevante exart. 19 del d.lgs. n. 286/1998. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 3° co., del d.lgs.n. 286/1998.

Deduce che nella specie la richiesta di convalida del suo trattenimento e la trasmissione dei relativi atti non sono state sottoscritte dal Questore di Torino ma dal dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA], persona non identificabile e che non risulta in alcun modo delegata;che i funzionari di polizia possono sostituirsi al questore nei soli casi previsti dalla legge.

Deduce che al riguardo il g.d.p. nullaha argomentato. 9.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi. 10.Infatti il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto le circostanze allegateed i riscontri documentali forniti dal ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 3 –4, e memoria, pag. 4).

11. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021 va cassat o senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115.

P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte S

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
oposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] i l 2 .1 0 .198 7 , rappresentato e difeso in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al ricorso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato in Roma, alla via del [OSCURATO:PERSONA], n. 31, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]. RICORRENTE contro MINISTERO DELL’INTERNO - [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] - in persona del Ministro pro tempore, QUESTURA di TORINO, in persona del Questore pro tempore. INTIMATI avverso ilprovvedimento del Giudice di Pace di Torino del 1 8 . 6 .2021, udita la relazione nella camera di consiglio del 6 marzo 2023 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], RILEVATO CHE1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Prefetto di Milano emetteva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], cittadino marocchino, decretodi espulsione; contestualmenteil Questore di Milanopronunciava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] ordine di trattenimentopresso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. 2.All’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata dinanzi al Giudice di Pace di Torino per la convalidadel trattenimento, [OSCURATO:PERSONA] si opponeva alla convalida. Deducevache era sposato con cittadina marocchina, con cui viveva a Milano e da cui aveva avuto due figlie; che aveva fruito di un permesso di soggiorno dal 2008 al 2020 per ricongiungimento familiare; che la moglie lavorava alle dipendenze di una cooperativa sociale. Deduceva altresì che la richiesta di convalida del trattenimentonon recava la sottoscrizione del Questore di Torino, sicché era nulla. 3.Con provvedimento del 1 8 . 6 .2021 il Giudice di Pace di To r ino faceva luogo alla convalidadel trattenimento. 4.Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] ; ne ha chiesto sullabase di tre motiv i la cassazione. Il Ministero dell’Interno ed il Questore di Torinonon hanno svolto difese. 5.Il ricorrente ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 6.Con il primo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 111, 6° co., Cost., dell’art. 15, parr. 2 e 4, della direttiva 2008/115/CE, degli artt. 13 e 14 cod. civ., dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 3 e 4 del d.lgs. n. 286/1998; il vizio di motivazione apparente.Deduce che ilgiudice di pace per nulla ha motivato ovvero ha motivato solo apparentementein ordine alle specifiche censure – no n espellibilità alla stregua dei documentati legami familiari; difetto di delega del Questore - sollevate in sede di convalida. Deduce che l’assolvimento dell’obbligo motivazionale viepiù si sarebbe imposto, siccome si versa in tema di provvedimenti restrittivi della libertà personale(cfr. ricorso, pag. 6). 7.Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame dello stato di convivenza in relazione agli artt. 13, 2° co. bis, 14, 4° co., e 19, 1.1° co., del d.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 8 C.E.D.U. Premette che il decreto in data 23.8.2020,con cui il Giudice di Pace di Milano ha respintol’impugnazione esperita avverso il precedente decreto di espulsione, è antecedente al dec. leg. n. 130/2020,che ha ampliato i casi di non espellibilità di cui all’art. 19 t.u.i. Indi deduce che innanzi al g .d.p. ha ritualmente allegato documentazione idonea - certificato di residenza, C.U.D. relativo agli anni 2019 e 2020 della moglie -a dar conto della sua vita privata e familiare, sicché il decreto di sua espulsione, presupposto del decreto di trattenimento, è illegittimo. Deduce dunqueche ha errato il g.d.p. a ritenere non era stata documentata alcuna circostanza rilevante exart. 19 del d.lgs. n. 286/1998. 8.Con il terzo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 14, 3° co., del d.lgs.n. 286/1998. Deduce che nella specie la richiesta di convalida del suo trattenimento e la trasmissione dei relativi atti non sono state sottoscritte dal Questore di Torino ma dal dirigente dell’[OSCURATO:PERSONA], persona non identificabile e che non risulta in alcun modo delegata;che i funzionari di polizia possono sostituirsi al questore nei soli casi previsti dalla legge. Deduce che al riguardo il g.d.p. nullaha argomentato. 9.Il primo motivo di ricorso è fondato e meritevole di accoglimento; il suo buon esito assorbe la disamina degli ulteriori motivi. 10.Infatti il giudice a quo ha ingiustificatamente ritenuto di prescindere, nel quadro dei puntuali accertamenti imposti dalla disciplina legislativa, dalle peculiarità del caso addotto alla sua cognizione, trascurando del tutto le circostanze allegateed i riscontri documentali forniti dal ricorrente (cfr. ricorso, pagg. 3 –4, e memoria, pag. 4). 11. In dipendenza dell’accoglimento del prim o motivo di ricorso il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021 va cassat o senza rinvioa norma dell’art. 382, 3° co., ultima parte, cod. proc. civ., essendo già decorso il termine perentorio per la convalida. 12.Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, 2° co., dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito);l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018, 19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di Pace di Torino. 13.Dagli atti il processo risulta esente da contributo; non si applica pertanto l’art. 13, 1° co. quater, del d.P.R. 30.5.2002, n. 115. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA] provvede: accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli ulteriori motivi; cassa senza rinvio il provvedimento del Giudice di Pace di Torino del 18.6.2021. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della Corte S
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