Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 146/2008

ECLI:EU:T:2008:515
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Nanolat) (causa T‑6/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore TANNOLACT – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49‑50) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006‑4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo Nanolat per prodotti delle classi 1, 3 e 5 – domanda n. 3088986 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:

[OSCURATO:PERSONA] SA

[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo tedesco TANNOLACT per i prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Nanolat) (causa T‑6/07) «[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore TANNOLACT – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94» [OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49‑50) Oggetto Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006‑4), avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Dati della causa Richiedente il marchio comunitario: [OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi: [OSCURATO:PERSONA] denominativo Nanolat per prodotti delle classi 1, 3 e 5 – domanda n. 3088986 Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] SA [OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione: [OSCURATO:PERSONA] denominativo tedesco TANNOLACT per i prodotti della classe 5 Decisione della divisione di opposizione: Rigetto dell’opposizione Decisione della commissione di ricorso: Rigetto del ricorso Dispositivo 1) Il ricorso è respinto. 2) [OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 146/2008 — Fons Iuris — Fons Iuris