Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 146/2008
ECLI:EU:T:2008:515
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza del Tribunale (Sesta Sezione) 19 novembre 2008 – [OSCURATO:PERSONA] / UAMI – [OSCURATO:PERSONA] (Nanolat)
(causa T‑6/07)
«[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Opposizione – Domanda di marchio comunitario denominativo Nanolat – [OSCURATO:PERSONA] nazionale denominativo anteriore TANNOLACT – Insussistenza di rischio di confusione – Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94»
[OSCURATO:PERSONA] comunitario – Definizione e acquisizione del marchio comunitario – Impedimenti relativi alla registrazione – Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o
simili – Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punti 49‑50)
Oggetto
Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell’UAMI 25 ottobre 2006 (procedimento R 146/2006‑4),
avente ad oggetto un procedimento di opposizione tra la [OSCURATO:PERSONA] SA e il sig. [OSCURATO:PERSONA].
Dati della causa
Richiedente il marchio comunitario:
[OSCURATO:PERSONA] comunitario di cui trattasi:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo Nanolat per prodotti delle classi 1, 3 e 5 – domanda n. 3088986
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] SA
[OSCURATO:PERSONA] o segno su cui si fonda l’opposizione:
[OSCURATO:PERSONA] denominativo tedesco TANNOLACT per i prodotti della classe 5
Decisione della divisione di opposizione:
Rigetto dell’opposizione
Decisione della commissione di ricorso:
Rigetto del ricorso
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto.
2)
[OSCURATO:PERSONA] SA è condannata alle spese.