CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 febbraio 2022
Cassazione n. 14694/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/10/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA[dato avviso alle parti; i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, il GIP del Tribunale di Genova ha applicato ai sensi dell'art. 444 cod proc pen la pena nei termini concordemente richiesta dalle parti. 2. I ricorsi per cassazione proposti avverso tale provvedimento dagli imputati, NOCERINO Filippo e MIGLIACCIO Giovanni, e con cui si lamenta vizio di motivazione ed eccessività della pena irrogata è inammissibile in quanto fondato su motivi non consentiti per effetto del comma 2 bis dell'art. 448 cod proc pen per come novellato dall'art. 1, comma 50, I. 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017, in quanto non attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. 3. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi e, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 1 febbraio 2022 [OSCURATO:PERSONA] liere estensore Il P