CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 20171/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] n. ad Andria il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza resa dalla Corte d'Appello di Bari in data 9/10/2020 dato atto che si è proceduto a trattazione con contraddittorio cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione svolta dal Cons. [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del P.G., dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni scritte dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha insistito per l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'impugnata sentenza la Corte d'Appello di Bari confermava la decisione del Tribunale di Trani che, in data 17/1/2018, aveva riconosciuto il Cassetta colpevole della ricettazione di un veicolo industriale, condannandolo, previo pcsL riconoscimento delle attenuanti generiche equivalenti alla recidiva, alla pena di anni due di reclusione ed euro 900,00 di multa. 2. Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, Avv.[OSCURATO:PERSONA], il quale ha dedotto: 2.1 la contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione con riguardo alle prove dichiarative a discarico. La difesa sostiene che la Corte territoriale ha ritenuto false le dichiarazioni rese dai testi a discarico, i cui contenuti ha -tuttavia- riassunto in maniera confusa ed errata. In particolare, non risponde al vero l'assunto che non vi sia traccia nel rilevamento satellitare e in fonti documentali dei due viaggi ad Andria effettuati dal Cassetta e riferiti da [OSCURATO:PERSONA] come pure erronea è la circostanza relativa alla mancanza sul veicolo del libretto di circolazione, alla stregua delle dichiarazioni del teste [OSCURATO:PERSONA], mentre non consta che il teste Campese abbia rilasciato le dichiarazioni riportate a pag. 2 della sentenza impugnata; 2.2 l'illogicità della motivazione in relazione alle dichiarazioni del teste "Sachitano", mai indicato dalla difesa e mai sentito, cui sono state attribuite dichiarazioni mai rese e delle quali non vi è traccia in atti; 2.3 la contraddittorietà della motivazione con riguardo alla prova degli spostamenti del mezzo, avendo la Corte territoriale fatto riferimento a spostamenti del veicolo nei mesi precedenti il fermo senza che la circostanza sia stata mai allegata dalle parti e risulti pacifico che gli spostamenti siano stati limitati al tre giorni precedenti. Inoltre, l'imputato non ha mai affermato di non essere stato in grado di disconnettere l'apparato satellitare del veicolo; 2.4 la violazione dell'art. 648 cod.pen. Assume la difesa che la Corte di merito ha erroneamente ritenuto la sussistenza dell'elemento soggettivo in capo al ricorrente pur in assenza di prova circa l'estraneità del medesimo al reato di furto o ad altro delitto presupposto. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 primi tre motivi sono inammissibili per genericità. Invero, pur essendo incontestabile che la Corte d'Appello è incorsa in alcune sviste nella ricostruzione della versione alternativa, accreditata dai testi della difesa, di una lecita compravendita del mezzo, ad esempio indicando il teste [OSCURATO:PERSONA] come Sacchitano ovvero laddove ( pag. 3) indica quale teste a discarico il Belotti, titolare del veicolo sottratto, la difesa trascura di spiegare le ragioni per cui le denunziate imprecisioni avrebbero capacità di disarticolare il giudizio di inattendibilità dei testi a discarico, con ricadute sulla ritenuta sussistenza del dolo. Invero, la Corte territoriale risulta pienamente allineata alle valutazioni espresse in punto di inattendibilità della tesi difensiva del Cassetta dal primo 2 eíb giudice, il quale ha, in esito ad analitico scrutinio, evidenziato che: a) alla stregua dei tabulati telefonici acquisiti non risulta intercorso alcun contatto tra il prevenuto e il Sanchez che, a dire del ricorrente, gli avrebbe proposto l'acquisto e con il quale avrebbe interloquito dopo il prelievo del veicolo a causa di guasti tecnici riscontrati; b) il teste Scicchitano, interessato alla vicenda avendo intermediato l'acquisto, aveva riferito di due viaggi dell'imputato da Andria a Milano per visionare il mezzo ed acquistarlo laddove il Cassetta ha riferito di un unico viaggio con visione del mezzo e ritiro il giorno successivo; c) il teste a discarico Cannpese ha negato un incontro personale con l'imputato il quale, al contrario, assumeva di essere stato accompagnato dal teste al momento del prelievo dell'autoarticolato; nonché d) l'assenza di riscontri alla dichiarazione dell'imputato circa l'interlocuzione telefonica con il proprietario del mezzo Belotti, che l'avrebbe autorizzato a trattare l'acquisto con il Sanchez; e) l'assenza sul veicolo del libretto di circolazione che, a detta dello Scicchitano, il Sanchez avrebbe consegnato al momento del prelievo dell'autoarticolato; f) la consegna del bene a fronte del versamento di un acconto di euro 500,00 nonostante il prezzo pattuito di euro 12mila. Le predette considerazioni sono state nella sostanza fatte proprie dalla sentenza impugnata e risultano tutt'affatto incise dai rilievi difensivi, conservando piena attitudine dimostrativa dell'assenza di plausibilità e verosimiglianza della tesi difensiva. 2. Il quarto motivo è precluso dalla mancata devoluzione in appello, non essendo stata in quella sede formulata alcuna doglianza circa il coinvolgimento del prevenuto nel reato presupposto. In ogni caso la censura ha carattere assertivo, non contenendo alcuno specifico riferimento ad elementi connotanti la fattispecie concreta, suscettibili di fondare la prospettazione difensiva. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, dunque, dichiarato inammissibile con condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e della pena pecuniaria precisata in dispositivo, non ravvisandosi ragioni d'esonero. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma il giorno 11/3/2022