CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 14 giugno 2026
Cassazione n. 19789/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
enta e difende- controricorrente -e contro[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., domiciliataall’indicato indirizzo PEC dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], che larappresenta e difende- controricorrente -Numero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026avverso la sentenza n. 1744/2024 della Corte d’Appello diVenezia, depositata il 7.10.2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del15.4.2026 dal [OSCURATO:PERSONA].Il Tribunale di Verona, su ricorso dell’Agenzia delle Entrate– Riscossione [AdER] dichiarò aperta la liquidazione giudizialedi [OSCURATO:SOCIETA]., previo accertamento della inammissibilità, aisensi dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i. (Codice delle crisi edell’insolvenza: d.lgs. n. 14 del 2019), della nuova domanda diammissione al concordato preventivo presentata dalla società,che, in precedenza, era già stata ammessa al concordato, conprovvedimento successivamente revocato ai sensi dell’art. 106c.c.i.i.[OSCURATO:SOCIETA]. propose reclamo ai sensi dell’art. 51c.c.i.i., che venne rigettato dalla Corte d’appello di Venezia.Contro la sentenza della corte territoriale [OSCURATO:SOCIETA]ha presentato ricorso per cassazione articolato in tre motivi.AdER e la [OSCURATO:PERSONA] giudiziale si sono difese concontroricorso.Nei rispettivi termini di legge anteriori alla data fissata perla trattazione in camera di consiglio ai sensi dell’art. 380-bis.1c.p.c. il pubblico ministero ha depositato conclusioni scritte perchiedere il rigetto del ricorso, mentre la ricorrente e laprocedura concorsuale hanno depositato memoria illustrativa.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Il primo motivo di ricorso denuncia, con riferimentoall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., «violazione e falsaapplicazione degli artt. 40, commi 10 e 7, c.c.i.i. in ragionedell’erronea valutazione di una causa di decadenza dallaproponibilità di una nuova domanda di concordato preventivo –Numero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026Nullità della sentenza – Mancanza, contraddittorietà e illogicitàmanifesta della motivazione».Occorre riferire che il ricorso per l’apertura dellaliquidazione giudiziale era già stato presentato da AdER quandoCostruire S.r.l. depositò la prima domanda di ammissione alconcordato preventivo (anzi si trattava, in quel momento, di unadomanda prenotativa, ai sensi dell’art. 44 c.c.i.i.). Piùprecisamente, la domanda di [OSCURATO:SOCIETA]. venne presentatail 21.3.2023, ovverosia il giorno precedente la data fissata perl’udienza di trattazione del ricorso della creditrice; l’udienza «siè svolta regolarmente nel contraddittorio delle parti» (così lasentenza impugnata a pag. 5), pur essendosi limitato il tribunalea constatare l’avvenuto deposito della domanda di concordato ea verificare le «condizioni poste dall’art. 7, comma 2, c.c.i.i. agaranzia della trattazione prioritaria della domanda di accessoad uno strumento di soluzione della crisi e dell’insolvenza» (ivi).Quando poi il decreto di ammissione al concordato vennerevocato e il tribunale, prima di decidere sul ricorso di AdER,convocò nuovamente la debitrice, questa si presentò all’udienzaavendo depositato il giorno prima una nuova domanda diconcordato preventivo, che il giudice considerò inammissibile,perché proposta dopo lo spirare del termine di cui all’art. 40,comma 10, c.c.i.i. («entro la prima udienza»), avuto riguardoall’udienza tenutasi il [OSCURATO:DATA_NASCITA].La ricorrente sostiene che, in tal modo, il Tribunale diVerona avrebbe male interpretato ed applicato la disposizionedi legge, dovendosi intendere, quale «prima udienza», che fissail termine ultimo per la presentazione della domanda diconcordato, l’udienza effettivamente «trattata» e non l’udienzaNumero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026«meramente “rinviata”». Si contesta quindi alla corte d’appellodi non avere accolto il reclamo su tale punto specifico.1.1. Il motivo è infondato.1.1.1. L’art. 40, comma 10, c.c.i.i., nel testo quiapplicabile ratione temporis (ovverosia antecedente alla lievemodifica apportata dall’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), perla parte che interessa, così dispone:«Nel caso di pendenza di un procedimento per la aperturadella liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diversodal debitore, la domanda di accesso a uno strumento diregolazione della crisi e dell’insolvenza è proposta, con ricorsoai sensi dell’articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi dicui all’articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena didecadenza, entro la prima udienza …».Non è in discussione il fatto che il ricorso in accoglimentodel quale venne aperta la liquidazione giudiziale è il primo eunico ricorso presentato da AdER, per la trattazione del qualeera stata fissata l’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Risulta, inoltre, dallasentenza impugnata, che quella udienza si tenneeffettivamente, nel contraddittorio delle parti regolarmenteinstaurato, salvo che la decisione sul ricorso della creditrice fumomentaneamente accantonata, in ragione della priorità diesame assegnata alla decisione sulla domanda di accesso a unostrumento alternativo per la soluzione della crisi edell’insolvenza (art 7 c.c.i.i.). Pertanto, laddove la ricorrentediscorre di una udienza «meramente “rinviata”», non intendefare riferimento a un’udienza che non si sia tenuta (ovverosiarinviata prima che si tenesse), bensì a un’udienza che si è tenutae nella quale è stato disposto un rinvio, in attesa dellaNumero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026presentazione della proposta e del piano di concordato e poidell’esito della relativa domanda.La tesi della ricorrente è dunque che «la prima udienza»indicata nell’art. 40, comma 10, c.c.i.i., non sarebbe la primaudienza in assoluto tenutasi nel procedimento unitario avviatosu ricorso del creditore, ma la prima udienza in cui quel ricorsovenga effettivamente discusso e trattato nel merito.1.1.2. La tesi non può essere condivisa.Depone in senso contrario, innanzitutto, il significatoletterale delle parole usate dal legislatore (art. 12, comma 1,disp. prel. c.c.), posto che il riferimento alla «prima udienza» èchiaro e incondizionato (anche a prescindere dall’ulterioreesplicitazione apportata dalla citata riforma del 2024, che alleparole «prima udienza» ha aggiunto la locuzione «fissata aisensi dell’art. 41»).Ma soprattutto si deve osservare che la fissazione di untermine «a pena di decadenza» – che pone una sorta dipresunzione legale assoluta di abusività della domandapresentata dopo la scadenza del termine perentorio – non èaffatto in contrasto con i principi informatori del diritto della crisid’impresa, il quale, se da un lato dà la preferenza alle soluzionialternative rispetto alla liquidazione giudiziale (art. 7, comma 2,c.c.i.i.), dall’altro lato annette particolare importanza allacelerità nel trattamento delle situazioni di insolvenza e pone acarico dell’imprenditore il dovere di affrontare tempestivamentetali situazioni (art. 2086, comma 2, c.c.; art. 4, comma 1, lett.b, c.c.i.i.).Proprio la scelta di fondo di dare priorità alla domanda deldebitore impone un contemperamento che, se normalmente èNumero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026affidato all’apprezzamento delle caratteristiche del casoconcreto da parte del giudice (art. 7, comma 2, lett. a e b,c.c.i.i.), nella disposizione qui in esame è invece determinato inmodo rigido dalla legge mediante la fissazione di un termineperentorio.Né la rigidità della disposizione può essere consideratairragionevole, perché l’iniziativa del debitore, per essererispettosa del dovere di tempestività, dovrebbe normalmenteprecedere quella dei creditori; sicché, non desta scandalo lafissazione di un termine finale per la (pur riconosciuta) prioritàdella domanda del debitore, qualora questa sia invece unareazione alla più tempestiva azione di un creditore (azione,quest’ultima, che certamente non è arbitraria e pretestuosa,come dimostra proprio il fatto che il debitore si difendeproponendo a sua volta uno strumento di regolazione chepresuppone, quantomeno, l’effettiva sussistenza di uno stato incrisi).1.1.3. Men che meno può essere considerata irragionevolel’apparente disparità di trattamento rispetto a quanto previstonell’art. 40, comma 9, c.c.i.i. per il caso opposto in cui sia ilricorso per l’apertura della liquidazione giudiziale ad esseredepositato in pendenza di un procedimento di accesso a unostrumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza presentatodal debitore.In quel caso il ricorso del creditore può essere presentato«fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione».Ma le due opposte situazioni non sono comparabili, in quanto ilricorso per la liquidazione giudiziale non assume priorità rispettoalla domanda del debitore e può essere preso in considerazioneNumero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026solo previo rigetto di quest’ultima. L’unico vantaggio che l’art.40, comma 9, c.c.i.i. concede al creditore è quello di poterinserire la sua domanda nel procedimento unitario avviato daldebitore, invece di doverne attendere l’esito restandoall’esterno di quel procedimento; ma il ricorso del creditore nonpotrà comunque essere accolto prima dell’esito negativo delladomanda di concordato. Viceversa, la domanda presentata daldebitore nel procedimento unitario già avviato dal creditorecomporta, fin quando ammissibile, un’inversione nell’ordinedelle decisioni, tale per cui la domanda presentata dopo (daldebitore) assume priorità rispetto a quella presentata prima (dalcreditore).1.1.4. Deve essere pertanto affermato il seguenteprincipio di diritto: «Ai sensi dell’art. 40, comma 10, c.c.i.i.(anche nel testo previgente rispetto alla riforma apportatadall’art. 12 del d.lgs. n. 136 del 2024), la “prima udienza” –rilevante ai fini dell’individuazione del termine entro cui, “a penadi decadenza”, il debitore può presentare una domanda diaccesso a uno strumento alternativo di regolazione della crisi edell’insolvenza – è l’udienza regolarmente fissata ai sensidell’art. 41, comma 1, c.c.i.i., anche se a tale udienza il giudicesi sia limitato a disporre un rinvio».2. Il secondo motivo prospetta, sempre avuto riguardoall’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c., una «nullità dellasentenza impugnata – violazione e falsa applicazione dell’art.107 c.c.i.i. – in ordine al diritto a presentare una successivadomanda concordataria nel medesimo procedimento unitario –Mancanza, apparenza e comunque (sic)».Numero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026La ricorrente osserva che il Tribunale di Verona, perdichiarare inammissibile la nuova domanda di concordatopreventivo, aveva anche statuito che non era possibilepresentare una seconda domanda nel medesimo procedimento,avendo il debitore «consumato» il suo «potere» con la primadomanda. [OSCURATO:SOCIETA]. contesta, quindi, tale statuizione,sostenendo che il contrario risulterebbe dalla lettura dell’art.107 c.c.i.i., ove si fa esplicito riferimento alla sottoposizione alvoto dei creditori di una pluralità di proposte di concordato.2.1. Il motivo è palesemente inammissibile, in quantovolto a censurare la sentenza del tribunale e non la sentenza,qui impugnata, della corte d’appello, la quale è pervenuta allasua decisione senza nemmeno menzionare l’impossibilità, per ildebitore, di presentare più successive domande di concordatopreventivo nel medesimo procedimento unitario.Pertanto, la confutazione della tesi espressa dal tribunalenon può avere alcuna rilevanza ai fini della richiesta cassazionedella sentenza della corte territoriale, la cui decisione nonpoggia su quella tesi. Ciò fermo restando che l’uso del plurale(«proposte») nell’art. 107 c.c.i.i. si giustifica perché si fa iviriferimento al voto dei creditori sulle proposte «presentate daldebitore e dai creditori»; sicché non ha alcuna rilevanza a favore(e neanche a sfavore) della tesi interpretativa qui preferita dallaricorrente.3. Il terzo motivo di ricorso è rubricato «violazione e falsaapplicazione degli artt. 1, 5 e 15 legge fall. ovvero dei requisitiex artt. 2 e 121 c.c.i.i. – Mancanza assoluta di motivazione,motivazione apparente in ordine alla sussistenza dei requisitiNumero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026idonei alla apertura della liquidazione giudiziale (art. 360,comma 1, nn. 3 e 5, c.p.c.)».[OSCURATO:SOCIETA]. si duole che il Tribunale di Verona abbiadesunto lo stato di insolvenza della società in modo automaticocon rinvio alla motivazione del provvedimento di revoca deldecreto di ammissione al concordato preventivo; si prospettache fosse invece necessario un accertamento in concreto dellostato di insolvenza e si sostiene che nemmeno la corte d’appelloavrebbe motivato in modo coerente sulla sussistenza deipresupposti per l’apertura della liquidazione giudiziale.3.1. Il motivo – al netto del profilo di inammissibilitàconnesso al rilievo che, anche in questo caso, la critica è rivoltainnanzitutto alla decisione del tribunale – è infondato.L’art. 106, comma 3, c.c.i.i. dispone che, «All’esito delprocedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all’articolo47, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero,apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni deldebitore». È dunque lo stesso legislatore a stabilire una sorta diautomatismo tra il provvedimento di revoca dell’ammissione alconcordato preventivo e l’apertura della liquidazione giudiziale,essendo richiesto soltanto il requisito che sussista una domandain tal senso di un soggetto a ciò legittimato.D’altra parte, una volta riscontrato che il concordatopreventivo non potrà avere buon esito, per l’accertamento di«risulta che mancano le condizioni prescritte per l’apertura delconcordato previste agli articoli da 84 a 88», è pressochéimpensabile che non sussista lo stato di insolvenza.Numero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026Ad ogni buon conto, la corte veneziana, nella sentenza quiimpugnata, si è fatta carico di motivare la presenza, anche inconcreto, di significativi sintomi di conclamata e duraturainsolvenza, condivisibilmente sottolineando l’irrilevanza, a talfine, di allegazioni che servono soltanto a ipotizzare la possibilitàdi futuri cambiamenti, quali «l’avvio della transazione fiscale ola previsione di finanza esterna». Niente che abbia a che vederecon la capacità dell’imprenditore «di soddisfare regolarmente leproprie obbligazioni» (art. 2, lett. b, c.c.i.i.).4. Rigettato il ricorso, le spese del giudizio di legittimitàseguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.5. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115del 2002, sussistono i presupposti per il versamentodell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloeventualmente dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, in favore di AdER,liquidate in € 10.000 per compensi, oltre alle spese prenotate adebito;condanna la ricorrente al pagamento delle spese di literelative al presente giudizio di legittimità, in favore dellaLiquidazione giudiziale, liquidate in € 10.000 per compensi, oltrealle spese generali al 15%, a € 200 per esborsi e agli accessoridi legge;Numero registro generale 23711/2024Numero sezionale 1729/2026Numero di raccolta generale 19789/2026Data pubblicazione 14/06/2026dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R.n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per ilversamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del15.4.2026.Il PresidenteMassimo FERRO