CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2024
Cassazione n. 44400/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/02/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; I. OSSERVA ritenuto che i motivi di ricorso proposti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ribaditi e integrati nei motivi aggiunti, con i quali si deducono vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio e al giudizio di bilanciamento delle circostanze sono inammissibili per genericità e manifesta infondatezza, risultando meramente reiterativi e privi di confronto con le congrue motivazioni rese in sentenza; considerato che la prospettazione difensiva della minima entità del fatto, che renderebbe evidente l'eccessività della pena, specie a seguito della pronuncia della Corte Costituzionale richiamata nei motivi aggiunti, contrasta con il giudizio espresso in sentenza, che valorizza la gravità del fatto e le modalità violente utilizzate nei confronti dei vigilanti; considerato, infatti, che è inammissibile la censura che nel giudizio di cassazione miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto -come nel caso di specie- di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142); considerato, altresì, che il giudizio di bilanciamento tra le aggravanti e le attenuanti costituisce esercizio del potere valutativo riservato al giudice di merito ed insindacabile in sede di legittimità, ove congruamente motivato, come nel caso di specie, alla stregua anche solo di alcuni dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., senza che occorra un'analitica esposizione dei criteri di valutazione adoperati (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 20 settembre 2024 Il consiglierp estensore Il