Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/1997
ECLI:EU:T:1997:184
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61997B0039 - IT
Avis juridique important
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61997B0039
Ordinanza del Tribunale di primo grado (Quarta Sezione) del 26 novembre 1997. - T. Port GmbH & Co. contro [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee. - Agricoltura - Organizzazione comune dei mercati - Banane - Domanda di concessione di certificati d'importazione supplementari - Ricorso per carenza - Procedimento in contumacia - Non luogo a provvedere. - [OSCURATO:PERSONA]39/97.
raccolta della giurisprudenza 1997 pagina II-02125
[OSCURATO:PERSONA] chiave
Ricorso per carenza - Eliminazione della carenza dopo la proposizione del ricorso - Venir meno dell'oggetto del ricorso - Non luogo a statuire
(Trattato CE, artt. 175 e 176)
[OSCURATO:PERSONA] ricorso contemplato dall'art. 175 del Trattato è basato sul principio che l'illegittima inerzia dell'istituzione interessata consente di adire il Tribunale affinché questi dichiari che il comportamento omissivo è in contrasto con il Trattato in quanto l'istituzione non vi abbia posto rimedio. Ai sensi dell'art. 176, questa declaratoria fa sorgere l'obbligo dell'istituzione convenuta di adottare i provvedimenti che l'esecuzione della sentenza del Tribunale comporta. Nel caso in cui l'atto la cui omissione costituisce oggetto della lite sia stato adottato dopo la proposizione del ricorso, ma prima che sia pronunciata la sentenza, la declaratoria del Tribunale sull'illegittimità dell'iniziale astensione non può avere più gli effetti contemplati dall'art. 176. Ne consegue che in tal caso l'oggetto del ricorso viene meno, cosicché non v'è più motivo di statuire.