CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2025
Cassazione n. 36234/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/03/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG. 17200/25 Ritenuto che il motivo unico dedotto concernendo la ricostruzione e la valutazione del fatto, nonché l'apprezzamento del materiale probatorio, investe profili del giudizio rimessi alla esclusiva competenza della Corte di appello di Messina che ha fornito una congrua e adeguata motivazione, esente da vizi logici, perché basata "su corretti criteri di inferenza, espressi in un ragionamento fondato su condivisibili massime di esperienza e convergente con quello del Tribunale; ritenuto che le doglianze del ricorrente appaiono volte a sollecitare una diversa ma non più logica ricostruzione dei fatti attraverso una lettura alternativa delle prove non consentita in sede di legittimità, per l'assenza di una disamina congiunta di tutti gli elementi indiziari, congruamente valorizzati dai giudici di merito che hanno portato ad escludere la mera casuale presenza dell'imputato al momento del danneggiamento dell'autoveicolo incendiato; rilevato che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente, al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna no' ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 ottobre 2025 [OSCURATO:PERSONA]