CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 giugno 2024
Cassazione n. 05285/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIUD. SORVEGLIANZA di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa in data 26 giugno 2024 il Magistrato di Sorveglianza di Lecce ha respinto una domanda di ampliamento delle autorizzazioni correlate alla misura alternativa dell'affidamento in prova, introdotta da [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, si esprime un giudizio di scarsa affidabilità dell'affidatoin ragione di una recente violazione. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto reclamo, qualificato come ricorso per cassazione, [OSCURATO:PERSONA], deducendo vizio di motivazione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile perché proposto per motivi non consentiti. Ed invero, la doglianza tende a proporre una diversa lettura - in fatto - dei comportamenti tenuti dall'affidato, in modo non compatibile con i poteri di questo giudice di legittimità. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della Cassa delle ammende di sanzione pecuniaria, che pare congruo determinare in euro tremila, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 14 novembre 2024 Il Consigliere estensore Il Presidente