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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2023

Cassazione n. 27576/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6030/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa , sia congiuntamente che disgiuntamente,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata:[OSCURATO:EMAIL]); –resistente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] civile — Regolamento di competenza — Ordinanza — Rigetto dell'eccezione di incompetenza —Regolamento di competenza —[OSCURATO:PERSONA] resa nella causa iscritta al n. 30906/2022 in data 8 febbraio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza.

Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza dell’8febbraio 2023, con cui il Tribunale di Milano — sciogliendo la riserva assunta nella prima udienzadel 31 gennaio 2023 nel giudiziopromosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la declaratoria di nullità degli atti istitutivi di due Truste dei relativi atti di conferimento di immobili — dopo avere valutato come non proposta, in quanto incompleta, l'eccezione di incompetenza territoriale opposta dalla Saldarini, convenuta quale trustee, ha rinviata la causa ad altra udienza per i provvedimenti sulle richieste istruttorie, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.; al ricorso per regolamento di competenza ha resistito con memoria l'intimata; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento; Considerato che: il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato, con efficacia decisoria,sulla competenza ; invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ.; tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l'inimpugnabilità con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi — come nel caso di specie — la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità; non è, in altri termini, a tal fine sufficiente che la sua valutazione sia motivata —perché anche le valutazioni interlocutorie lo sono — , essendo invece necessario che il giudice consapevolmente affermi — ignorando l'orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne — che quanto espresso circa la competenza non sarà più ridiscutibile in sede di decisione ex artt. 187, comma terzo, e 177, comma primo, cod. proc. civ (v. ex multis Cass. 07/06/2017, n. 14223; 10/02/2017, n. 3665; 12/10/2016, n. 20608; 22/10/2015, n. 21561; v. anche Cass. 26/06/2012, n. 10594); una tale ipotesi non è ravvisabile nella specie; il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5(v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881 ; 29/01/2015, n. 1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna l a ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Came

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6030/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL] ) e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrenti – contro [OSCURATO:SOCIETA]., rappresentata e difesa , sia congiuntamente che disgiuntamente,dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’ A vv. [OSCURATO:PERSONA] (p.e.c. indicata:[OSCURATO:EMAIL]); –resistente – per il regolamento di competenza avverso l’ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] civile — Regolamento di competenza — Ordinanza — Rigetto dell'eccezione di incompetenza —Regolamento di competenza —[OSCURATO:PERSONA] resa nella causa iscritta al n. 30906/2022 in data 8 febbraio 2023; Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 settembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore GeneraleGiovanni [OSCURATO:PERSONA] che chiede dichiararsi l’inammissibilità del proposto regolamento di competenza. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l'ordinanza dell’8febbraio 2023, con cui il Tribunale di Milano — sciogliendo la riserva assunta nella prima udienzadel 31 gennaio 2023 nel giudiziopromosso dalla [OSCURATO:SOCIETA]. per la declaratoria di nullità degli atti istitutivi di due Truste dei relativi atti di conferimento di immobili — dopo avere valutato come non proposta, in quanto incompleta, l'eccezione di incompetenza territoriale opposta dalla Saldarini, convenuta quale trustee, ha rinviata la causa ad altra udienza per i provvedimenti sulle richieste istruttorie, concedendo i termini di cui all'art. 183, comma sesto, cod. proc. civ.; al ricorso per regolamento di competenza ha resistito con memoria l'intimata; la trattazione è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1cod. proc. civ.; il Pubblico Ministero ha concluso per la declaratoria di inammissibilità della proposta istanza di regolamento; Considerato che: il ricorso è inammissibile in quanto diretto contro un provvedimento che non ha pronunciato, con efficacia decisoria,sulla competenza ; invero il regolamento di competenza, anche dopo il mutamento della forma della decisione sulla competenza introdotto dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, che ha sul punto modificato l'art. 43 cod. proc. civ., presuppone comunque un provvedimento decisorio sulla competenza, da emettersi a seguito della rimessione in decisione della causa a norma degli artt. 189 e 275 cod. proc. civ.; tale principio, più volte affermato da questa Corte, è stato ribadito dalle Sezioni Unite (ord. 29/09/2014, n. 20449), che hanno statuito l'inimpugnabilità con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ. del provvedimento del giudice che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi — come nel caso di specie — la propria competenza senza avere previamente rimesso la causa in decisione ed invitato le parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito; con l'unica eccezione costituita dall'ipotesi in cui sia il giudice stesso a qualificare, nel provvedimento, come decisoria (e dunque definitiva dinanzi a sé) la declaratoria di competenza, sempre che però ciò faccia in termini di assoluta oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità; non è, in altri termini, a tal fine sufficiente che la sua valutazione sia motivata —perché anche le valutazioni interlocutorie lo sono — , essendo invece necessario che il giudice consapevolmente affermi — ignorando l'orientamento che esige la precisazione delle conclusioni oppure affermando di dissentirne — che quanto espresso circa la competenza non sarà più ridiscutibile in sede di decisione ex artt. 187, comma terzo, e 177, comma primo, cod. proc. civ (v. ex multis Cass. 07/06/2017, n. 14223; 10/02/2017, n. 3665; 12/10/2016, n. 20608; 22/10/2015, n. 21561; v. anche Cass. 26/06/2012, n. 10594); una tale ipotesi non è ravvisabile nella specie; il proposto regolamento deve essere pertanto dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ai sensi del d.m. n. 55 del 2014 sulla base dell'art. 5, comma 5, del detto d.m. secondo cui «Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile»; invero, essendo il processo sul regolamento di competenza un processo su una questione, quella di competenza o di sospensione, e che, dunque, non riguarda la controversia nella sua interezza, non appare giustificato fare riferimento al valore di essa secondo i criteri indicati dal comma 1 dello stesso art. 5 e, pertanto, l'ipotesi del giudizio di regolamento di competenza si presta ad essere ricondotta al suddetto comma 5 dello stesso art. 5(v. in tal senso, ex aliis Cass. 14/01/2020, n. 504; 23/10/2015, n. 21672; 25/02/2015, n. 3881 ; 29/01/2015, n. 1706); va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrent e , ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l a ricorrent e al pagamento, in favore della controricorrente , delle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.200 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento agli esborsi liquidati in Euro 200 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1-bisdello stesso art. 13. Così deciso in Roma, nella Came
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